Art. 34. 1. All'articolo 154 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche: a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2. Le norme del presente decreto non si applicano allo smaltimento di rifiuti radioattivi nell'ambiente, ne' al loro conferimento a terzi ai fini dello smaltimento, ne' comunque all'allontanamento di materiali destinati al riciclo o alla riutilizzazione, quando detti rifiuti o materiali contengano solo radionuclidi con tempo di dimezzamento fisico inferiore a settantacinque giorni e in concentrazione non superiore ai valori determinati ai sensi dell'articolo 1, sempre che lo smaltimento avvenga nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. 3. I dati relativi ad ogni smaltimento o ad ogni conferimento di rifiuti a terzi, e ad ogni altro allontanamento di materiali, effettuati ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2, che dimostrino il rispetto delle condizioni ivi stabilite, debbono essere registrati e trasmessi, su richiesta, all'Agenzia regionale o della provincia autonoma, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, convertito, con modiflcazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio ed all'ANPA."; b) dopo il comma 3, e' inserito, infine, il seguente: "3-bis. Fuori dei casi di cui al comma 2, l'allontanamento da installazioni soggette ad autorizzazioni di cui ai capi IV, VI e VII di materiali contenenti sostanze radioattive, destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti o, comunque, nell'ambito di attivita' ai quali non si applichino le norme del presente decreto, e' soggetto ad apposite prescrizioni da prevedere nei provvedimenti autorizzativi di cui ai predetti capi. I livelli di allontanamento da installazioni di cui ai capi IV, VI e VII di materiali, destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti o, comunque, nell'ambito di attivita' ai quali non si applichino le norme del presente decreto debbono soddisfare ai criteri fissati con il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, ed a tal fine tengono conto delle direttive, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dall'Unione europea.".
Note all'art. 34: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, vedi note alle premesse. - L'art. 154 del citato decreto come modificato dal presente decreto cosi' recita: "Art. 154 (Rifiuti con altre caratteristiche di pericolosita'. Radionuclidi a vita breve). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta formulata d'intesa dai Ministri dell'ambiente e della sanita', di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA, sono definiti i criteri e le modalita' da rispettare per la gestione dei rifiuti radioattivi che presentano anche caratteristiche di pericolosita' diverse dal rischio da radiazioni, nonche' per il loro smaltimento nell' ambiente. 2. Le norme del presente decreto non si applicano allo smaltimento nell'ambiente, nonche' al conferimento a terzi ai fini dello smaltimento, dei rifiuti contenenti radionuclidi con tempo di dimezzamento fisico inferiore a settantacinque giorni e che non abbiano concentrazione superiore ai valori determinati ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, sempre che lo smaltimento avvenga nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (32), e successivi provvedimenti. 3. I dati relativi ad ogni smaltimento o ad ogni conferimento a terzi di rifiuti, effettuati ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2, che dimostrino il rispetto delle condizioni ivi stabilite, debbono essere registrati e trasmessi, su richiesta, all'Agenzia regionale o della Provincia autonoma, di cui all'art. 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 61, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio ed all'ANPA. 2. Le norme del presente decreto non si applicano allo smaltimento di rifiuti radioattivi nell'ambiente, ne' al loro conferimento a terzi ai fini dello smaltimento, ne' comunque all'allontanamento di materiali desinati al riciclo o alla riutilizzazione, quando detti rifiuti o materiali contengano solo radionuclidi con tempo di dimezzamento fisico inferiore a settantacinque giorni e in concentrazione non superiore ai valori determinati ai sensi dell'art. 1, sempre che lo smaltimento avvenga nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. 3. I dati relativi ad ogni smaltimento o ad ogni conferimento di rifiuti a terzi, e ad ogni altro allontanamento di materiali, effettuati ai sensi delle disposizioni di cui al camma 2, che dimostrino il rispetto delle condizioni ivi stabilite, debbono essere registrati e trasmessi, su richiesta, all'Agenzia regionale o della provincia autonoma, di cui all'art. 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio ed all'ANPA. 3-bis. Fuori dei casi di cui al camma 2, l'allontanamento da installazioni soggette ad utorizzazioni di cui ai capi IV, VI e VII di materiali contenenti sostanze radioattive, destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti o, comunque, nell'ambito di attivita' ai quali non si applichino le norme del presente decreto, e' soggetto ad apposite prescrizioni da provvedere nei provvedimenti autorizzativi di cui ai predetti capi. I livelli di allontanamento da installazioni di cui ai capi IV, VI e VII di materiali, destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti o, comunque, nell'ambito di attivita' ai quali non si applichino le norme del presente decreto debbono soddisfre i criteri fissati con il decreto di cui all'art. 1, comma 2, ed a tal fine tengono conto delle direttive, delle racomandazioni e degli orientamenti teorici forniti dall'Unione europea". - Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, reca: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio".