Art. 34 
 
 
                     Modificazioni e abrogazioni 
 
  1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 22, il primo comma e'  sostituito  dal  seguente:
«Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n.  104,  e  da  altre  disposizioni  di  legge,  contro
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone
la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi
all'autorita'  giudiziaria  ordinaria.  L'opposizione   e'   regolata
dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
    b) all'articolo 22, i commi dal secondo al settimo sono abrogati; 
    c) gli articoli 22-bis e 23 sono abrogati. 
  2. All'articolo 6, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n.  136  le
parole: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 22,  primo  comma,
della citata legge n. 689 del 1981» sono sostituite  dalle  seguenti:
«in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma  2,  del  decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.». 
  3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195,
il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7.  Contro  il  decreto  puo'
essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge  24
novembre 1981, n. 689.». 
  4. All'articolo 262, comma 2,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, le parole: «di  cui  all'articolo  23  della  legge  24
novembre 1981, n. 689»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «previsto
dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689». 
  5. All'articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.  124,
il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3.  Il  ricorso  sospende  i
termini di cui agli articoli 14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n.
689, ed all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre
2011, n.150, ed i termini di  legge  per  i  ricorsi  giurisdizionali
avverso verbali degli enti previdenziali.». 
  6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 204-bis e' sostituito dal seguente: 
 
                           «Art. 204-bis. 
 
 
                 (Ricorso in sede giurisdizionale). 
 
  1.  Alternativamente  alla  proposizione   del   ricorso   di   cui
all'articolo 203, il  trasgressore  o  gli  altri  soggetti  indicati
nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il  pagamento  in
misura ridotta nei  casi  in  cui  e'  consentito,  possono  proporre
opposizione    davanti    all'autorita'    giudiziaria     ordinaria.
L'opposizione e' regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo  1°
settembre 2011, n. 150.»; 
  b) l'articolo 205 e' sostituito dal seguente: 
 
                             «Art. 205. 
 
 
              (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione). 
 
  1. Contro l'ordinanza-ingiunzione  di  pagamento  di  una  sanzione
amministrativa   pecuniaria   gli   interessati   possono    proporre
opposizione    davanti    all'autorita'    giudiziaria     ordinaria.
L'opposizione e' regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo  1°
settembre 2011, n. 150.". 
  7. All'articolo 75 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309, il comma 9  e'  sostituito  dal  seguente:  «9.
Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui
al comma 1 ed eventualmente formula l'invito di cui al comma  2,  che
ha effetto dal momento della notifica  all'interessato,  puo'  essere
fatta opposizione dinanzi  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria.  Le
controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo
8 del decreto legislativo  1°  settembre  2011,  n.  150.  Copia  del
decreto e' contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.». 
  8.  All'articolo  1  del  decreto-legge  8  aprile  2008,  n.   59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2008,  n.  101,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  I  giudizi  civili
concernenti gli atti e le procedure volti al  recupero  di  aiuti  di
Stato in esecuzione di  una  decisione  di  recupero  adottata  dalla
Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n.
659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 sono regolati  dall'articolo
9 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .»; 
    b) i commi da 2 a 6 sono abrogati. 
  9. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo  le  parole:  «comprese  quelle  inerenti  ai
provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali
o alla loro mancata adozione,» sono inserite le seguenti: «nonche' le
controversie previste dall'articolo  10,  comma  5,  della  legge  1°
aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,»; 
    b)  dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.   Le
controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 10 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
    c) i commi da 2 a 14 sono abrogati. 
  10. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge 2 marzo 1963,  n.  320,  sono
abrogati. 
  11. L'articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e' abrogato. 
  12. Gli articoli 46 e 47 della legge 3 maggio 1982,  n.  203,  sono
abrogati. 
  13. L'articolo 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29, e' abrogato. 
  14. All'articolo 4, comma 4, della legge 12 febbraio 1955,  n.  77,
il secondo e il terzo  periodo  sono  sostituiti  dal  seguente:  «Le
controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo
12 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.». 
  15. All'articolo  17  della  legge  7  marzo  1996,  n.  108,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Avverso il  diniego
di   riabilitazione   il   debitore   puo'   proporre    opposizione.
L'opposizione  e'   disciplinata   dall'articolo   13   del   decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
    b) al comma  4  la  parola:  «reclamabile»  e'  sostituita  dalla
seguente: «opponibile»; 
    c) al comma 4 le parole: «entro dieci giorni dalla pubblicazione»
sono abrogate; 
    d) il comma 5 e' abrogato. 
  16. Alla legge 13 giugno 1942, n. 794, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  l'articolo  28  e'  sostituito  dal  seguente:  «28.  Per  la
liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti  nei  confronti
del proprio cliente l'avvocato,  dopo  la  decisione  della  causa  o
l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di
cui agli articoli 633 e seguenti  del  codice  di  procedura  civile,
procede  ai  sensi  dell'articolo  14  del  decreto  legislativo   1°
settembre 2011, n. 150.»; 
    b) gli articoli 29 e 30 sono abrogati. 
  17. All'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito al seguente: «1. Avverso  il  decreto
di pagamento emesso a  favore  dell'ausiliario  del  magistrato,  del
custode e  delle  imprese  private  cui  e'  affidato  l'incarico  di
demolizione e riduzione in  pristino,  il  beneficiario  e  le  parti
processuali,  compreso  il  pubblico  ministero,   possono   proporre
opposizione.  L'opposizione  e'  disciplinata  dall'articolo  15  del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
    b) i commi 2 e 3 sono abrogati. 
  18. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 8. 
 
 
             (Ricorsi avverso il mancato riconoscimento 
                      del diritto di soggiorno) 
 
  1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di  cui
agli articoli 6 e 7, e'  ammesso  ricorso  all'autorita'  giudiziaria
ordinaria.  Le  controversie  previste  dal  presente  articolo  sono
disciplinate dall'articolo 16 del decreto  legislativo  1°  settembre
2011, n.150.»; 
    b) all'articolo 22, il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.
Avverso il provvedimento di allontanamento  per  motivi  di  pubblica
sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi
di cui all'articolo 21 puo' essere presentato  ricorso  all'autorita'
giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma  sono
disciplinate dall'articolo 17 del decreto  legislativo  1°  settembre
2011, n. 150.»; 
    c) all'articolo 22, ai commi 3 e 4, le parole: «ai commi 1 e  2»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»; 
    d)  all'articolo  22,  al  comma  4,  le  parole:  «o  su  motivi
imperativi di pubblica sicurezza» sono soppresse; 
    e) all'articolo 22, il comma 5 e' abrogato. 
  19. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 13, il comma 5-bis e'  sostituito  dal  seguente:
«5-bis.  Nei  casi  previsti  al  comma  4   il   questore   comunica
immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione,
al giudice di pace territorialmente competente il  provvedimento  con
il quale e' disposto l'accompagnamento alla  frontiera.  L'esecuzione
del provvedimento  del  questore  di  allontanamento  dal  territorio
nazionale e' sospesa fino alla decisione sulla  convalida.  L'udienza
per  la  convalida  si  svolge  in  camera  di   consiglio   con   la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente  avvertito.
L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e  condotto  nel
luogo in cui il giudice tiene  l'udienza.  Lo  straniero  e'  ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia  munito  di
procura speciale.  Lo  straniero  e'  altresi'  ammesso  al  gratuito
patrocinio a spese dello Stato,  e,  qualora  sia  sprovvisto  di  un
difensore,  e'  assistito  da  un  difensore  designato  dal  giudice
nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di  cui  all'articolo
29 delle norme di attuazione,  di  coordinamento  e  transitorie  del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.  L'autorita'
che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente
anche avvalendosi di funzionari appositamente  delegati.  Il  giudice
provvede alla convalida, con decreto motivato, entro  le  quarantotto
ore successive, verificata l'osservanza dei termini,  la  sussistenza
dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato,
se  comparso.  In  attesa  della  definizione  del  procedimento   di
convalida, lo straniero espulso e' trattenuto in uno  dei  centri  di
identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, salvo  che  il
procedimento possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato
il provvedimento di allontanamento anche prima del  trasferimento  in
uno dei centri disponibili.  Quando  la  convalida  e'  concessa,  il
provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se
la convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il  termine  per
la decisione, il  provvedimento  del  questore  perde  ogni  effetto.
Avverso  il  decreto  di  convalida  e'   proponibile   ricorso   per
cassazione.   Il   relativo   ricorso   non   sospende   l'esecuzione
dell'allontanamento  dal  territorio   nazionale.   Il   termine   di
quarantotto ore entro il quale il giudice  di  pace  deve  provvedere
alla  convalida  decorre  dal   momento   della   comunicazione   del
provvedimento alla cancelleria.»; 
    b) all'articolo 13, il comma 8 e' sostituito  dal  seguente:  «8.
Avverso il decreto  di  espulsione  puo'  essere  presentato  ricorso
all'autorita'  giudiziaria  ordinaria.  Le  controversie  di  cui  al
presente  comma  sono  disciplinate  dall'articolo  18  del   decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
    c) l'articolo 13-bis e' abrogato; 
    d) all'articolo 14, il comma 4 e' sostituito  dal  seguente:  «4.
L'udienza per la convalida si svolge in camera di  consiglio  con  la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente  avvertito.
L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e  condotto  nel
luogo in cui il giudice tiene  l'udienza.  Lo  straniero  e'  ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia  munito  di
procura speciale.  Lo  straniero  e'  altresi'  ammesso  al  gratuito
patrocinio a spese dello Stato,  e,  qualora  sia  sprovvisto  di  un
difensore,  e'  assistito  da  un  difensore  designato  dal  giudice
nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di  cui  all'articolo
29 delle norme di attuazione,  di  coordinamento  e  transitorie  del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.  L'autorita'
che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente
anche avvalendosi di funzionari appositamente  delegati.  Il  giudice
provvede alla convalida, con decreto motivato, entro  le  quarantotto
ore successive, verificata l'osservanza dei termini,  la  sussistenza
dei requisiti previsti dall'articolo  13  e  dal  presente  articolo,
escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione  e
di espulsione  di  cui  al  comma  1,  e  sentito  l'interessato,  se
comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni  effetto  qualora  non
sia osservato il termine per la decisione. La convalida  puo'  essere
disposta  anche  in  occasione  della  convalida   del   decreto   di
accompagnamento alla frontiera, nonche' in sede di esame del  ricorso
avverso il provvedimento di espulsione.». 
  20. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Avverso  la
decisione  della  Commissione  territoriale  e  la  decisione   della
Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di
rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria  e'
ammesso  ricorso  dinanzi  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria.  Il
ricorso  e'  ammesso  anche  nel  caso  in  cui  l'interessato  abbia
richiesto il riconoscimento dello status di  rifugiato  e  sia  stato
ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le controversie  di
cui al  comma  1  sono  disciplinate  dall'articolo  19  del  decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
    c) i commi da 3 a 14 sono abrogati. 
  21. All'articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
il comma 6 e' sostituito dal seguente:  «6.  Contro  il  diniego  del
nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di  soggiorno
per  motivi  familiari,  nonche'  contro  gli   altri   provvedimenti
dell'autorita'  amministrativa  in  materia  di  diritto   all'unita'
familiare,  l'interessato  puo'  proporre  opposizione  all'autorita'
giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 20
del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.». 
  22. All'articolo 5  della  legge  13  maggio  1978,  n.  180,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Chi e'  sottoposto
a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia  interesse,
puo' proporre ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice
tutelare.»; 
    b) al secondo comma  le  parole:  «Entro  il  termine  di  trenta
giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma
dell'articolo 3,» sono abrogate; 
    c) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Alle  controversie
previste dal presente articolo si applica l'articolo 21  del  decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
    d) i commi dal quarto all'ottavo sono abrogati. 
  23. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio  1960,  n.
570, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 82, il primo comma e'  sostituito  dal  seguente:
«Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilita' dal  Consiglio
comunale possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del
Comune, o da chiunque  altro  vi  abbia  diretto  interesse,  dinanzi
all'autorita' giudiziaria ordinaria.»; 
    b) all'articolo 82, secondo comma,  le  parole:  «Il  termine  di
trenta  giorni,  stabilito  ai  fini  della  impugnativa  di  cui  al
precedente   comma,   decorre   dall'ultimo   giorno   dell'anzidetta
pubblicazione.» sono abrogate; 
    c) all'articolo 82, il terzo comma e' sostituito dal seguente:  «
Alle  controversie  previste  dal  presente   articolo   si   applica
l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
    d) all'articolo 82, i commi dal quarto all'ultimo sono abrogati; 
    e) gli articoli 82/2, 82/3, 84 sono abrogati. 
  24. Alla legge  23  dicembre  1966,  n.  1147,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, il primo comma e' abrogato; 
    b) all'articolo 7, il secondo comma e' sostituito  dal  seguente:
«Le azioni popolari e  le  impugnative  consentite  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570,  e  dall'articolo
70 del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  a  qualsiasi
elettore del Comune  per  quanto  concerne  elezioni  comunali,  sono
consentite a qualsiasi cittadino elettore della Provincia per  quanto
concerne le elezioni provinciali. Le attribuzioni conferite  da  tali
norme al Consiglio  comunale,  si  intendono  devolute  al  Consiglio
provinciale; quelle devolute al  sindaco  si  intendono  devolute  al
presidente della Giunta provinciale. Alle controversie  previste  dal
presente comma si applica l'articolo 22 del  decreto  legislativo  1°
settembre 2011, n. 150.»; 
    c) all'articolo 7, il quarto comma e' abrogato. 
  25. All'articolo 19 della legge 17  febbraio  1968,  n.  108,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 19, il primo comma e' abrogato; 
    b) il secondo  comma  e'  sostituito  dal  seguente:  «Le  azioni
popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del  comune
dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e
dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
consentite a qualsiasi elettore della regione nonche' al Prefetto del
capoluogo di Regione, in qualita' di rappresentante dello Stato per i
rapporti con il sistema delle autonomie. Alle  controversie  previste
dal presente comma si applica l'articolo 22 del  decreto  legislativo
1° settembre 2011, n.150.»; 
    c) il terzo comma e' abrogato. 
  26. All'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1  le   parole:   «con   ricorso   da   notificare
all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonche' al
sindaco o al presidente della provincia.» sono abrogate; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.  Alle  controversie
previste dal presente articolo si applica l'articolo 22  del  decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150."»; 
    c) il comma 4 e' abrogato. 
  27. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 44, il primo comma e'  sostituito  dal  seguente:
«Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della  Costituzione,
ai  giudizi  relativi  alle  condizioni   di   eleggibilita'   e   di
compatibilita', stabilite dalla  presente  legge  in  relazione  alla
carica di membro del  Parlamento  europeo  spettante  all'Italia,  si
applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre  2011,  n.
150.»; 
    b) all'articolo 44, al secondo comma le parole: «con ricorso  sul
quale il presidente fissa,  con  decreto,  l'udienza  di  discussione
della causa in via di urgenza e  provvede  alla  nomina  del  giudice
relatore. Il ricorso deve essere depositato,  a  pena  di  decadenza,
entro 60 giorni dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dei
nominativi degli eletti  a  norma  dell'articolo  24  della  presente
legge.» sono abrogate; 
    c) all'articolo 44, i commi dal terzo all'ultimo sono abrogati; 
    d) gli articoli 45 e 47 sono abrogati. 
  28. Al decreto del Presidente della Repubblica 20  marzo  1967,  n.
223, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 42, il primo comma e'  sostituito  dal  seguente:
«Contro le decisioni della  Commissione  elettorale  circondariale  o
delle sue Sottocommissioni, qualsiasi  cittadino  ed  il  procuratore
della Repubblica presso  il  tribunale  competente  possono  proporre
impugnativa davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.»; 
    b) all'articolo 42, il terzo comma, e' sostituito  dal  seguente:
«Alle  controversie  previste  dal  presente  articolo   si   applica
l'articolo 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
    c) l'articolo 44 e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 44. 
 
 
              (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 35) 
 
  Il pubblico ministero, se riscontra nel fatto che ha  dato  origine
al ricorso estremi  di  reato,  promuove  l'azione  penale  entro  il
medesimo termine previsto per la proposizione dell'impugnativa»; 
    d) gli articoli 43, 45 e 46 sono abrogati. 
  29. All'articolo 4 del decreto-legge 22  settembre  2006,  n.  259,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n.  281,
il comma 2, ultimo periodo, e' sostituito dal seguente:  «Si  applica
l'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.». 
  30. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 158, comma 1, le parole: «  ,  con  reclamo  alla
corte di appello del distretto nel quale ha sede la Commissione,  nel
termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione, a  cura
della parte interessata o, in difetto, nel termine di un anno dal suo
deposito» sono abrogate; 
    b) all'articolo 158, il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «2.
Alle  controversie  previste  dal  presente   articolo   si   applica
l'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
    c) all'articolo 158, al comma 3 le parole: « nei termini  di  cui
al comma 1» sono sostituite dalle  seguenti:  «nei  termini  previsti
dall'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
    d) gli articoli 158-bis e 158-ter sono abrogati; 
    e) l'articolo 158-novies e' sostituito dal seguente: «158-novies.
1. I provvedimenti cautelari pronunciati dalla  Commissione  e  dalla
corte di appello sono reclamabili nei modi previsti dall'articolo  26
del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
    f) all'articolo 158-decies, il comma 3 e' abrogato. 
  31. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 63, il primo comma e'  sostituito  dal  seguente:
«Le deliberazioni indicate nell'articolo  precedente  possono  essere
impugnate dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria.»; 
    b) all'articolo 63, il secondo comma e' sostituito dal  seguente:
«Le controversie previste dal  presente  articolo  sono  disciplinate
dall'articolo 27 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
    c) all'articolo 63, il terzo comma e' abrogato; 
    d) gli articoli 64 e 65 sono abrogati. 
  32. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 44, il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.
Quando  il   comportamento   di   un   privato   o   della   pubblica
amministrazione produce  una  discriminazione  per  motivi  razziali,
etnici,  linguistici,  nazionali,   di   provenienza   geografica   o
religiosi, e' possibile ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria
per domandare la cessazione del comportamento  pregiudizievole  e  la
rimozione degli effetti della discriminazione.»; 
    b) all'articolo 44, il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.
Alle  controversie  previste  dal  presente   articolo   si   applica
l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
    c) all'articolo 44, il comma 8 e' sostituito  dal  seguente:  «8.
Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla  condanna
al risarcimento  del  danno,  resi  dal  giudice  nelle  controversie
previste dal presente articolo e' punito ai sensi dell'articolo  388,
primo comma, del codice penale.»; 
    d) all'articolo 44, al comma 10 le  parole:  «Il  giudice,  nella
sentenza che  accerta  le  discriminazioni  sulla  base  del  ricorso
presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro
di definire, sentiti i predetti soggetti e  organismi,  un  piano  di
rimozione delle discriminazioni accertate» sono soppresse; 
    e) all'articolo 44, i commi da 3 a 7 e il comma 9 sono abrogati. 
  33. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  I
giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo
2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre
2011,  n.150.  In  caso  di  accertamento  di  atti  o  comportamenti
discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del  presente  decreto,
si  applica,  altresi',  l'articolo  44,  comma   11,   del   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»; 
    b) all'articolo 4, i commi da 3 a 6 sono abrogati. 
  34. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.  I
giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo
2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150.  In  caso  di  accertamento  di  atti  o  comportamenti
discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del  presente  decreto,
si  applica,  altresi',  l'articolo  44,  comma   11,   del   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»; 
    b) all'articolo 4, i commi da 4 a 7 sono abrogati. 
  35. Alla legge 1° marzo 2006, n. 67,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  I
giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo
2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150.»; 
    b) all'articolo 3, i commi da 2 a 4 sono abrogati. 
  36. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  55-quinquies,  il  comma  1  e'  sostituito  dal
seguente: «1. In caso di violazione dei divieti di  cui  all'articolo
55-ter, e' possibile ricorrere  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria
per domandare la cessazione del comportamento  pregiudizievole  e  la
rimozione degli effetti della discriminazione.»; 
    b) all'articolo  55-quinquies,  il  comma  2  e'  sostituito  dal
seguente: «2. Alle controversie previste  dal  presente  articolo  si
applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre  2011,  n.
150.»; 
    c) all'articolo  55-quinquies,  il  comma  9  e'  sostituito  dal
seguente:  «9.  Chiunque  non  ottempera  o  elude  l'esecuzione   di
provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi
dal giudice nelle controversie  previste  dal  presente  articolo  e'
punito con l'ammenda fino a  50.000  euro  o  l'arresto  fino  a  tre
anni.»; 
    d) all'articolo 55-quinquies, i commi da 3 a 7 sono abrogati; 
    e) l'articolo 55-sexies e' abrogato. 
  37. All'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  327,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «  1.  Decorsi  trenta
giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo  27,  comma  2,  il
proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo
che  ne  abbia  interesse  puo'   impugnare   innanzi   all'autorita'
giudiziaria gli atti dei procedimenti  di  nomina  dei  periti  e  di
determinazione  dell'indennita',  la  stima  fatta  dai  tecnici,  la
liquidazione delle  spese  di  stima  e  comunque  puo'  chiedere  la
determinazione giudiziale dell'indennita'. Le controversie di cui  al
presente  comma  sono  disciplinate  dall'articolo  29  del   decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
    b) i commi dal 2 al 4 sono abrogati. 
  38. All'articolo 67 della  legge  31  maggio  1995,  n.  218,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole: «alla corte  di  appello  del  luogo  di
attuazione»   sono   sostituite   dalle   seguenti:    «all'autorita'
giudiziaria ordinaria»; 
    b)  dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.   Le
controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 30 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.». 
  39. Alla legge 14 aprile 1982, n. 164, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, dopo il primo comma e' inserito  il  seguente:
«Le  controversie  di  cui   al   primo   comma   sono   disciplinate
dall'articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150.»; 
    b) all'articolo 6, primo comma, le parole: «il ricorso di cui  al
primo comma dell'articolo 2 deve  essere  proposto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «la domanda  di  rettificazione  di  attribuzione  di
sesso deve essere proposta»; 
    c) gli articoli 2  e  3  e  l'articolo  6,  secondo  comma,  sono
abrogati. 
  40.  L'articolo  3  delle  disposizioni  di  legge  relative   alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti
pubblici approvato con regio decreto  14  aprile  1910,  n.  639,  e'
sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 3. 
 
 
              (Art. 3, legge 24 dicembre 1908, n. 797). 
 
  Avverso  l'ingiunzione  prevista  dal  comma  2  si  puo'  proporre
opposizione    davanti    all'autorita'    giudiziaria     ordinaria.
L'opposizione  e'   disciplinata   dall'articolo   32   del   decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150, .». 
  41. All'articolo 32 della legge  16  giugno  1927,  n.  1766,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma le parole: «il reclamo alle Corti  di  appello,
aventi giurisdizione nei territori ove  sono  situati  i  terreni  in
controversia,  o  la  loro  maggior  parte»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «reclamo dinanzi all'autorita'  giudiziaria  ordinaria.  Le
controversie  previste   dal   presente   comma   sono   disciplinate
dall'articolo 33 del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150.»; 
    b) i commi dal secondo al quinto sono abrogati. 
  42. Alla legge 10 luglio 1930, n. 1078, sono abrogati gli  articoli
dal 2 all'8. 
 
          Note all'art. 34: 
              - Per il testo dell'articolo 22 della citata  legge  24
          novembre 1981, n. 689, vedasi nelle note all'articolo 6. 
              - Gli artt. 22-bis e 23 della citata legge n.  689  del
          1981, abrogati dal presente decreto  legislativo,  recavano
          rispettivamente:   «Competenza   per   il    giudizio    di
          opposizione» e «Giudizio di opposizione». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6  della  legge  13
          agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro  le  mafie,
          nonche'  delega  al  Governo  in   materia   di   normativa
          antimafia),   come   modificato   dal   presente    decreto
          legislativo: 
              «Art. 6 (Sanzioni). - 1.  Le  transazioni  relative  ai
          lavori, ai servizi e alle forniture di cui all' articolo 3,
          comma 1, e  le  erogazioni  e  concessioni  di  provvidenze
          pubbliche effettuate senza  avvalersi  di  banche  o  della
          societa'  Poste  italiane  Spa  comportano,  a  carico  del
          soggetto inadempiente,  fatta  salva  l'applicazione  dell'
          articolo 3, comma 9-bis,  l'applicazione  di  una  sanzione
          amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del  valore
          della transazione stessa. 
              2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle
          forniture di cui all' articolo 3, comma 1, effettuate su un
          conto corrente  non  dedicato  ovvero  senza  impiegare  lo
          strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti
          di incasso o di pagamento  idonei  a  consentire  la  piena
          tracciabilita' delle operazioni comportano,  a  carico  del
          soggetto  inadempiente,  l'applicazione  di  una   sanzione
          amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del  valore
          della transazione stessa. La medesima sanzione  si  applica
          anche nel caso in cui  nel  bonifico  bancario  o  postale,
          ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento  idonei
          a consentire  la  piena  tracciabilita'  delle  operazioni,
          venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG  di  cui  all'
          articolo 3, comma 5. 
              3. Il reintegro dei conti correnti di cui  all'articolo
          3, comma 1, effettuato  con  modalita'  diverse  da  quelle
          indicate all' articolo 3, comma 4, comporta, a  carico  del
          soggetto  inadempiente,  l'applicazione  di  una   sanzione
          amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento  del  valore
          di ciascun accredito. 
              4. L'omessa, tardiva o incompleta  comunicazione  degli
          elementi  informativi  di  cui  all'articolo  3,  comma  7,
          comporta,   a    carico    del    soggetto    inadempiente,
          l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
          500 a 3.000 euro. 
              5.  Per  il   procedimento   di   accertamento   e   di
          contestazione delle violazioni di cui al presente articolo,
          nonche' per quello di applicazione delle relative sanzioni,
          si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo  19
          marzo 2001, n. 68, e del decreto  legislativo  21  novembre
          2007, n. 231. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17,
          quinto comma, della legge 24  novembre  1981,  n.  689,  le
          sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui
          ai precedenti  commi  sono  applicate  dal  prefetto  della
          provincia  ove   ha   sede   la   stazione   appaltante   o
          l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto
          dall'articolo  6,  comma  2,  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 2011, n. 150, l'opposizione e'  proposta  davanti
          al giudice  del  luogo  ove  ha  sede  l'autorita'  che  ha
          applicato la sanzione. 
              5-bis. L'autorita' giudiziaria, fatte salve le esigenze
          investigative,  comunica   al   prefetto   territorialmente
          competente i fatti  di  cui  e'  venuta  a  conoscenza  che
          determinano violazione  degli  obblighi  di  tracciabilita'
          previsti dall'articolo 3.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo  19  novembre  2008  n.  195,   (Modifiche   ed
          integrazioni  alla  normativa  in  materia   valutaria   in
          attuazione  del  regolamento  (CE)  n.   1889/2005),   come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 8 (Istruttoria  e  provvedimento  di  irrogazione
          delle sanzioni). - 1. Chi  non  si  avvale  della  facolta'
          prevista dall'articolo 7 puo' presentare scritti  difensivi
          e documenti al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'   chiedere   di   essere   sentito   dalla   stessa
          Amministrazione, entro il termine di  trenta  giorni  dalla
          data di ricezione dell'atto di contestazione. 
              2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il
          parere della commissione di cui all'articolo 1 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 14  maggio  2007,  n.  114,
          determina con decreto  motivato  la  somma  dovuta  per  la
          violazione e ne ingiunge il pagamento. 
              3. Il decreto  di  cui  al  comma  2  e'  adottato  dal
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   nel   termine
          perentorio di centottanta giorni dalla scadenza del termine
          di cui al comma 1. 
              4.   L'Amministrazione   ha   facolta'   di    chiedere
          valutazioni tecniche di organi od enti appositi, che devono
          provvedere  entro  quarantacinque  giorni  dal  ricevimento
          della richiesta. 
              5. In caso di richiesta  di  audizione,  ai  sensi  del
          comma 1, o in caso di richiesta di valutazioni tecniche, di
          cui al comma 4, il termine di cui al comma 3  e'  prorogato
          di sessanta giorni. 
              6.  La  mancata  emanazione  del  decreto  nel  termine
          indicato al comma 3 comporta l'estinzione dell'obbligazione
          al  pagamento  delle  somme  dovute   per   le   violazioni
          contestate. 
              7. Contro il decreto puo' essere  proposta  opposizione
          ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981,  n.
          689; 
              8. Il  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di
          titolo esecutivo. Si applica l'articolo 18, comma 6,  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  262  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006  n.  152  (Norme  in   materia
          ambientale.),  come   modificato   dal   presente   decreto
          legislativo: 
              «Art. 262 (Competenza  e  giurisdizione).  -  1.  Fatte
          salve le altre disposizioni della legge 24  novembre  1981,
          n.  689  in  materia   di   accertamento   degli   illeciti
          amministrativi,     all'irrogazione     delle      sanzioni
          amministrative pecuniarie previste dalla parte  quarta  del
          presente decreto provvede la provincia nel  cui  territorio
          e'  stata  commessa  la  violazione,  ad  eccezione   delle
          sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in  relazione
          al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per  le  quali
          e' competente il comune. 
              2.  Avverso  le  ordinanze-ingiunzione  relative   alle
          sanzioni amministrative di cui al comma 1 e' esperibile  il
          giudizio di opposizione  previsto  dall'articolo  22  della
          legge 24 novembre 1981 n. 689. 
              3. Per i procedimenti  penali  pendenti  alla  data  di
          entrata in vigore della parte quarta del  presente  decreto
          l'autorita' giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di
          archiviazione o sentenza  di  proscioglimento,  dispone  la
          trasmissione degli atti agli Enti indicati ai  comma  1  ai
          fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle
          funzioni ispettive in materia di previdenza  sociale  e  di
          lavoro, a norma dell'articolo 8  della  legge  14  febbraio
          2003,  n.  30.),  come  modificato  dal  presente   decreto
          legislativo: 
              «Art. 17 (Ricorso al Comitato regionale per i  rapporti
          di lavoro). - 1. Presso la direzione regionale  del  lavoro
          e' costituito il  Comitato  regionale  per  i  rapporti  di
          lavoro, composto dal direttore  della  direzione  regionale
          del  lavoro,  che  la  presiede,  dal  Direttore  regionale
          dell'INPS  e  dal  Direttore   regionale   dell'INAIL.   Ai
          componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso
          spese o indennita' di  missione  ed  al  funzionamento  dei
          comitati stessi si provvede  con  le  risorse  assegnate  a
          normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio. 
              2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di  accertamento  e
          le ordinanze-ingiunzioni delle  direzioni  provinciali  del
          lavoro e avverso i verbali di accertamento  degli  istituti
          previdenziali e assicurativi  che  abbiano  ad  oggetto  la
          sussistenza o la qualificazione  dei  rapporti  di  lavoro,
          vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e  sono
          decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui  al
          comma 1 nel termine  di  novanta  giorni  dal  ricevimento,
          sulla base della documentazione prodotta dal  ricorrente  e
          di  quella  in   possesso   dell'Amministrazione.   Decorso
          inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso
          si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutivita'
          dell'ordinanza-ingiunzione,   salvo   che   la    direzione
          regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga
          la sospensione. 
              3. Il ricorso sospende i termini di cui  agli  articoli
          14  e  18  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,   ed
          all'articolo  6,  comma  6,  del  decreto  legislativo   1°
          settembre 2011, n. 150, ed i termini di legge per i ricorsi
          giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali.». 
              - Per il testo dell'articolo 204-bis del citato decreto
          legislativo n. 285 del 1992, vedasi nelle note all'articolo
          7. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  205  del  citato
          decreto legislativo n. 285 del 1992,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art. 205 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione). - 1.
          Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione
          amministrativa pecuniaria gli interessati possono  proporre
          opposizione davanti  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria.
          L'opposizione  e'  regolata  dall'articolo  6  del  decreto
          legislativo 1° settembre 2011, n. 150.». 
              - Per il testo dell'articolo 75 del citato decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 309 del 1990,  vedasi  nelle
          note all'articolo 8. 
              - Per il testo dell'articolo 1 del citato decreto-legge
          n. 59 del 2008, vedasi nelle note all'articolo 9. 
              - Per il testo dell'articolo  152  del  citato  decreto
          legislativo n. 196 del 2003, vedasi nelle note all'articolo
          10. 
              - Per il testo degli artt. 5, 6 e 7 della citata  legge
          n. 320 del 1963, abrogati dal presente decreto legislativo,
          vedasi nella G.U. n. 30 marzo 1963, n. 86. 
              - Per il testo dell'articolo 26 della legge 11 febbraio
          1971,  n.  11  (Nuova  disciplina  dell'affitto  di   fondi
          rustici), abrogato dal presente decreto legislativo, vedasi
          nella G.U. 22 febbraio 1971, n. 46. 
              - Per il testo degli artt. 46 e 47 della legge 3 maggio
          1982, n. 203 (Norme sui  contratti  agrari),  abrogati  dal
          presente decreto legislativo, vedasi nella  G.U.  5  maggio
          1982, n. 121. 
              - Per il testo dell'articolo 9 della legge 14  febbraio
          1990, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge 3  maggio
          1982, n. 203, relativa  alla  conversione  in  affitto  dei
          contratti  agrari  associativi),  abrogato   dal   presente
          decreto legislativo, vedasi nella G.U. 22 febbraio 1990, n.
          44. 
              - Per il testo dell'articolo 4 della citata legge n. 77
          del 1955, vedasi nelle note all'articolo 12. 
              - Per il testo dell'articolo 17 della citata  legge  n.
          108 del 1996, vedasi nelle note all'articolo 13. 
              - Per il testo degli artt. 29 e 30 della  citata  legge
          n. 794 del 1942, abrogati dal presente decreto legislativo,
          vedasi nella G.U. 23 luglio 1942, n. 172. 
              - Per il testo dell'articolo 170 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica n. 115 del 2002,  vedasi  nelle
          note all'articolo 15. 
              - Per il  testo  dell'articolo  8  del  citato  decreto
          legislativo n. 30 del 2007, vedasi nelle note  all'articolo
          16. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  22  del  citato
          decreto legislativo n. 30 del  2007,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art.  22   (Ricorsi   avverso   i   provvedimenti   di
          allontanamento).  -   1.   Avverso   i   provvedimenti   di
          allontanamento per motivi di sicurezza dello  Stato  o  per
          motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 20, comma  1,
          la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo
          e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. 
              2.  Avverso  il  provvedimento  di  allontanamento  per
          motivi di pubblica  sicurezza,  per  motivi  imperativi  di
          pubblica sicurezza e per i motivi di  cui  all'articolo  21
          puo' essere presentato  ricorso  all'autorita'  giudiziaria
          ordinaria. Le controversie di cui al  presente  comma  sono
          disciplinate dall'articolo 17 del  decreto  legislativo  1°
          settembre 2011, n. 150. 
              3.  I  ricorsi  di  cui  al   comma   1,   sottoscritti
          personalmente dall'interessato, possono  essere  presentati
          anche per il tramite di una  rappresentanza  diplomatica  o
          consolare italiana; in  tale  caso  l'autenticazione  della
          sottoscrizione  e   l'inoltro   all'autorita'   giudiziaria
          italiana   sono    effettuati    dai    funzionari    della
          rappresentanza. La procura speciale al patrocinante  legale
          e' rilasciata avanti all'autorita'  consolare,  presso  cui
          sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento. 
              4.  I  ricorsi  di  cui  al  comma  1,  possono  essere
          accompagnati    da    una    istanza     di     sospensione
          dell'esecutorieta'  del  provvedimento  di  allontanamento.
          Fino all'esito  dell'istanza  di  cui  al  presente  comma,
          l'efficacia  del  provvedimento  impugnato  resta  sospesa,
          salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una
          precedente  decisione  giudiziale  ovvero  sia  fondato  su
          motivi di sicurezza dello Stato. 
              5. (abrogato). 
              6.  Al  cittadino  comunitario  o  al  suo   familiare,
          qualunque sia la sua cittadinanza, cui e' stata  negata  la
          sospensione  del  provvedimento  di   allontanamento   sono
          consentiti, a  domanda,  l'ingresso  ed  il  soggiorno  nel
          territorio nazionale per  partecipare  al  procedimento  di
          ricorso, salvo che la sua presenza  possa  procurare  gravi
          turbative o  grave  pericolo  all'ordine  pubblico  o  alla
          sicurezza  pubblica.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  dal
          questore  anche  per  il  tramite  di  una   rappresentanza
          diplomatica   o   consolare   su   documentata    richiesta
          dell'interessato. 
              7.  Nel  caso  in   cui   il   ricorso   e'   respinto,
          l'interessato presente  sul  territorio  dello  Stato  deve
          lasciare immediatamente il territorio nazionale.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  13  del  citato
          decreto legislativo n. 286 del 1998,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art. 13 (Espulsione amministrativa). 
              (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11) 
              1. Per motivi di ordine pubblico o di  sicurezza  dello
          Stato, il Ministro dell'interno puo' disporre  l'espulsione
          dello straniero anche non residente  nel  territorio  dello
          Stato,  dandone  preventiva  notizia  al   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri. 
              2. L'espulsione e'  disposta  dal  prefetto,  caso  per
          caso, quando lo straniero: 
                a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
          ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai  sensi
          dell'articolo 10; 
                b) si e' trattenuto nel  territorio  dello  Stato  in
          assenza della comunicazione di cui all'articolo  27,  comma
          1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel
          termine prescritto, salvo che  il  ritardo  sia  dipeso  da
          forza maggiore, ovvero quando il permesso di  soggiorno  e'
          stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto da
          piu' di sessanta giorni  e  non  ne  e'  stato  chiesto  il
          rinnovo  ovvero  se  lo  straniero  si  e'  trattenuto  sul
          territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma
          3, della legge 28 maggio 2007, n. 68; 
                c)  appartiene  a  taluna  delle  categorie  indicate
          nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
          sostituto dall'articolo 2 della legge  3  agosto  1988,  n.
          327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.  575,
          come sostituito dall'articolo 13 della legge  13  settembre
          1982, n. 646. 
              2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione  ai
          sensi del comma 2, lettere a) e  b),  nei  confronti  dello
          straniero che ha esercitato il diritto al  ricongiungimento
          familiare  ovvero  del  familiare  ricongiunto,  ai   sensi
          dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della
          effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato,  della
          durata del suo soggiorno nel territorio  nazionale  nonche'
          dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con
          il suo Paese d'origine. 
              2-ter.  L'espulsione  non  e'  disposta,  ne'  eseguita
          coattivamente  qualora  il  provvedimento  sia  stato  gia'
          adottato, nei confronti  dello  straniero  identificato  in
          uscita dal territorio  nazionale  durante  i  controlli  di
          polizia alle frontiere esterne. 
              3. L'espulsione e' disposta in ogni  caso  con  decreto
          motivato immediatamente esecutivo, anche  se  sottoposto  a
          gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando  lo
          straniero e' sottoposto a  procedimento  penale  e  non  si
          trova  in  stato  di  custodia  cautelare  in  carcere,  il
          questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
          osta all'autorita' giudiziaria, che puo'  negarlo  solo  in
          presenza di inderogabili esigenze processuali  valutate  in
          relazione   all'accertamento   della   responsabilita'   di
          eventuali concorrenti nel reato o imputati in  procedimenti
          per reati connessi, e all'interesse della  persona  offesa.
          In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa  fino
          a quando l'autorita'  giudiziaria  comunica  la  cessazione
          delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il  nulla
          osta, provvede all'espulsione con le modalita'  di  cui  al
          comma  4.  Il  nulla  osta  si  intende  concesso   qualora
          l'autorita' giudiziaria non  provveda  entro  sette  giorni
          dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa  della
          decisione sulla richiesta di nulla osta, il  questore  puo'
          adottare la misura del trattenimento presso  un  centro  di
          identificazione ed espulsione, ai sensi dell'articolo 14. 
              3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo,  il
          giudice rilascia il nulla osta  all'atto  della  convalida,
          salvo che applichi la misura della  custodia  cautelare  in
          carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice  di
          procedura penale, o che ricorra una delle  ragioni  per  le
          quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi  del  comma
          3. 
              3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3  si  applicano
          anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
          che sia stata revocata o dichiarata estinta  per  qualsiasi
          ragione la  misura  della  custodia  cautelare  in  carcere
          applicata nei suoi confronti. Il  giudice,  con  lo  stesso
          provvedimento con il quale revoca o  dichiara  l'estinzione
          della  misura,  decide  sul   rilascio   del   nulla   osta
          all'esecuzione   dell'espulsione.   Il   provvedimento   e'
          immediatamente comunicato al questore. 
              3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,
          il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se
          non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone  il
          giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a  procedere.  E'
          sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
          comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. 
              3-quinquies.   Se   lo   straniero   espulso    rientra
          illegalmente nel territorio dello Stato prima  del  termine
          previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
          del termine di prescrizione del reato  piu'  grave  per  il
          quale si era  proceduto  nei  suoi  confronti,  si  applica
          l'articolo 345  del  codice  di  procedura  penale.  Se  lo
          straniero era stato scarcerato per decorrenza  dei  termini
          di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima e'
          ripristinata  a  norma  dell'articolo  307  del  codice  di
          procedura penale. 
              3-sexies. 
              4.  L'espulsione   e'   eseguita   dal   questore   con
          accompagnamento  alla  frontiera  a   mezzo   della   forza
          pubblica: 
                a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2,  lettera  c),
          del presente articolo ovvero all'articolo 3, comma  1,  del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; 
                b) quando sussiste il rischio  di  fuga,  di  cui  al
          comma 4-bis; 
                c) quando la domanda  di  permesso  di  soggiorno  e'
          stata  respinta  in  quanto  manifestamente   infondata   o
          fraudolenta; 
                d)  qualora,  senza  un   giustificato   motivo,   lo
          straniero non abbia osservato il termine  concesso  per  la
          partenza volontaria, di cui al comma 5; 
                e) quando lo straniero abbia violato anche una  delle
          misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14,  comma
          1-bis; 
                f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle
          altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione  dello
          straniero come sanzione penale o come  conseguenza  di  una
          sanzione penale; 
                g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1. 
              4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al  comma
          4, lettera b), qualora ricorra almeno  una  delle  seguenti
          circostanze da cui il prefetto accerti, caso per  caso,  il
          pericolo che lo straniero possa sottrarsi  alla  volontaria
          esecuzione del provvedimento di espulsione: 
                a)  mancato  possesso  del  passaporto  o  di   altro
          documento equipollente, in corso di validita'; 
                b)  mancanza  di   idonea   documentazione   atta   a
          dimostrare la  disponibilita'  di  un  alloggio  ove  possa
          essere agevolmente rintracciato; 
                c)  avere  in  precedenza  dichiarato   o   attestato
          falsamente le proprie generalita'; 
                d) non avere ottemperato  ad  uno  dei  provvedimenti
          emessi dalla  competente  autorita',  in  applicazione  dei
          commi 5 e 13, nonche' dell'articolo 14; 
                e) avere violato anche una delle  misure  di  cui  al
          comma 5.2. 
              5.  Lo  straniero,  destinatario  di  un  provvedimento
          d'espulsione,  qualora  non  ricorrano  le  condizioni  per
          l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al  comma
          4, puo'  chiedere  al  prefetto,  ai  fini  dell'esecuzione
          dell'espulsione,  la  concessione  di  un  periodo  per  la
          partenza  volontaria,   anche   attraverso   programmi   di
          rimpatrio volontario  ed  assistito,  di  cui  all'articolo
          14-ter. Il prefetto,  valutato  il  singolo  caso,  con  lo
          stesso provvedimento di espulsione, intima lo  straniero  a
          lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro  un
          termine compreso tra 7  e  30  giorni.  Tale  termine  puo'
          essere prorogato, ove necessario, per un  periodo  congruo,
          commisurato   alle   circostanze   specifiche   del    caso
          individuale, quali la durata del soggiorno  nel  territorio
          nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la  scuola
          ovvero  di  altri  legami  familiari  e  sociali,   nonche'
          l'ammissione  a  programmi  di  rimpatrio   volontario   ed
          assistito,  di  cui  all'articolo  14-ter.   La   questura,
          acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero,
          avvisa    l'autorita'    giudiziaria     competente     per
          l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis,  ai
          fini  di  cui  al  comma  5  del  medesimo   articolo.   Le
          disposizioni del presente comma non si applicano, comunque,
          allo  straniero  destinatario  di   un   provvedimento   di
          respingimento, di cui all'articolo 10. 
              5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura
          provvede a dare adeguata informazione allo straniero  della
          facolta'  di  richiedere  un  termine   per   la   partenza
          volontaria, mediante  schede  informative  plurilingue.  In
          caso di mancata  richiesta  del  termine,  l'espulsione  e'
          eseguita ai sensi del comma 4. 
              5.2. Laddove sia concesso un termine  per  la  partenza
          volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare
          la  disponibilita'  di   risorse   economiche   sufficienti
          derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato  al
          termine  concesso,  compreso  tra  una  e  tre   mensilita'
          dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone,  altresi',
          una  o  piu'  delle  seguenti  misure:  a)   consegna   del
          passaporto o  altro  documento  equipollente  in  corso  di
          validita', da restituire  al  momento  della  partenza;  b)
          obbligo di dimora in un luogo preventivamente  individuato,
          dove possa essere agevolmente rintracciato; c)  obbligo  di
          presentazione, in giorni  ed  orari  stabiliti,  presso  un
          ufficio della forza pubblica  territorialmente  competente.
          Le misure di cui  al  secondo  periodo  sono  adottate  con
          provvedimento  motivato,  che  ha  effetto  dalla  notifica
          all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3
          e 4 del regolamento, recante  l'avviso  che  lo  stesso  ha
          facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
          memorie  o  deduzioni  al  giudice  della   convalida.   Il
          provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica  al
          giudice di pace competente per territorio. Il  giudice,  se
          ne  ricorrono  i  presupposti,  dispone  con   decreto   la
          convalida nelle successive 48 ore. Le  misure,  su  istanza
          dell'interessato,  sentito  il  questore,  possono   essere
          modificate   o   revocate   dal   giudice   di   pace.   Il
          contravventore anche solo ad una delle predette  misure  e'
          punito con la  multa  da  3.000  a  18.000  euro.  In  tale
          ipotesi, ai fini dell'espulsione dello  straniero,  non  e'
          richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma  3  da
          parte      dell'autorita'      giudiziaria       competente
          all'accertamento   del   reato.    Il    questore    esegue
          l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante
          le modalita' previste all'articolo 14. 
              5-bis.  Nei  casi  previsti  al  comma  4  il  questore
          comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto  ore
          dalla sua adozione, al  giudice  di  pace  territorialmente
          competente  il  provvedimento  con  il  quale  e'  disposto
          l'accompagnamento   alla   frontiera.   L'esecuzione    del
          provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
          nazionale e' sospesa fino alla decisione  sulla  convalida.
          L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio
          con  la   partecipazione   necessaria   di   un   difensore
          tempestivamente  avvertito.  L'interessato   e'   anch'esso
          tempestivamente informato e condotto nel luogo  in  cui  il
          giudice  tiene   l'udienza.   Lo   straniero   e'   ammesso
          all'assistenza legale da parte di un difensore  di  fiducia
          munito  di  procura  speciale.  Lo  straniero  e'  altresi'
          ammesso al gratuito patrocinio  a  spese  dello  Stato,  e,
          qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da  un
          difensore designato dal giudice  nell'ambito  dei  soggetti
          iscritti nella tabella di cui all'articolo 29  delle  norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271, nonche', ove necessario,  da  un  interprete.
          L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare  in
          giudizio  personalmente  anche  avvalendosi  di  funzionari
          appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
          con decreto motivato, entro le quarantotto ore  successive,
          verificata l'osservanza dei  termini,  la  sussistenza  dei
          requisiti  previsti  dal  presente   articolo   e   sentito
          l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del
          procedimento  di  convalida,  lo   straniero   espulso   e'
          trattenuto  in  uno  dei  centri  di   identificazione   ed
          espulsione,  di  cui  all'articolo   14,   salvo   che   il
          procedimento possa essere definito  nel  luogo  in  cui  e'
          stato adottato il  provvedimento  di  allontanamento  anche
          prima del trasferimento  in  uno  dei  centri  disponibili.
          Quando  la  convalida  e'  concessa,  il  provvedimento  di
          accompagnamento alla frontiera  diventa  esecutivo.  Se  la
          convalida non  e'  concessa  ovvero  non  e'  osservato  il
          termine per la decisione,  il  provvedimento  del  questore
          perde ogni effetto. Avverso  il  decreto  di  convalida  e'
          proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non
          sospende l'esecuzione  dell'allontanamento  dal  territorio
          nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale  il
          giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre  dal
          momento  della   comunicazione   del   provvedimento   alla
          cancelleria.»; 
              5-ter. Al  fine  di  assicurare  la  tempestivita'  del
          procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi
          4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure  forniscono
          al giudice di pace, nei limiti delle  risorse  disponibili,
          il supporto occorrente e la  disponibilita'  di  un  locale
          idoneo. 
              6. 
              7. Il decreto di espulsione e il provvedimento  di  cui
          al comma  1  dell'articolo  14,  nonche'  ogni  altro  atto
          concernente l'ingresso, il soggiorno e  l'espulsione,  sono
          comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
          modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
          da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
          francese, inglese o spagnola. 
              8.  Avverso  il  decreto  di  espulsione  puo'   essere
          presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria.  Le
          controversie di cui al  presente  comma  sono  disciplinate
          dall'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
          n. 150. 
              9. 
              10. 
              11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la
          tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
          disciplinata dal codice del processo amministrativo. 
              12. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  19,  lo
          straniero espulso e' rinviato allo Stato  di  appartenenza,
          ovvero, quando  cio'  non  sia  possibile,  allo  Stato  di
          provenienza. 
              13. Lo straniero destinatario di  un  provvedimento  di
          espulsione non puo' rientrare nel  territorio  dello  Stato
          senza   una   speciale    autorizzazione    del    Ministro
          dell'interno. In caso  di  trasgressione  lo  straniero  e'
          punito con la reclusione  da  uno  a  quattro  anni  ed  e'
          nuovamente  espulso  con  accompagnamento  immediato   alla
          frontiera. La disposizione di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma non si applica nei confronti dello straniero
          gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a)
          e   b),   per   il   quale   e'   stato   autorizzato    il
          ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29. 
              13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
          trasgressore del divieto di reingresso  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che,  gia'
          denunciato per il reato di cui  al  comma  13  ed  espulso,
          abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si  applica
          la pena della reclusione da uno a cinque anni. 
              13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e  13-bis  e'
          obbligatorio l'arresto dell'autore del  fatto  anche  fuori
          dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo. 
              14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un  periodo
          non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni,  la
          cui  durata  e'  determinata  tenendo  conto  di  tutte  le
          circostanze  pertinenti  il  singolo  caso.  Nei  casi   di
          espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2,  lettera  c),
          del presente articolo  ovvero  ai  sensi  dell'articolo  3,
          comma  1,  del  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.   144,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,
          n. 155, puo' essere previsto un termine superiore a  cinque
          anni, la cui durata e' determinata tenendo conto  di  tutte
          le  circostanze  pertinenti  il   singolo   caso.   Per   i
          provvedimenti di espulsione di cui al comma 5,  il  divieto
          previsto al comma 13 decorre  dalla  scadenza  del  termine
          assegnato   e   puo'   essere    revocato,    su    istanza
          dell'interessato, a condizione che  fornisca  la  prova  di
          avere lasciato il territorio nazionale entro il termine  di
          cui al comma 5. 
              15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si  applicano
          allo  straniero  che  dimostri  sulla  base   di   elementi
          obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima
          della data di entrata in vigore della legge 6  marzo  1998,
          n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura  di
          cui all'articolo 14, comma 1. 
              16.  L'onere  derivante  dal  comma  10  del   presente
          articolo e' valutato in lire 4 miliardi per l'anno  1997  e
          in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.». 
              -  L'articolo 13-bis del citato decreto legislativo  n.
          286 del 1998, abrogato dal  presente  decreto  legislativo,
          recava:    «Partecipazione     dell'amministrazione     nei
          procedimenti in camera di consiglio». 
              -  Si riporta il  testo  dell'articolo  14  del  citato
          decreto legislativo n. 286 del 1998,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione). 
              (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12). 
              1. Quando non e' possibile  eseguire  con  immediatezza
          l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera  o  il
          respingimento,  a  causa  di  situazioni  transitorie   che
          ostacolano la preparazione del rimpatrio o  l'effettuazione
          dell'allontanamento, il questore dispone che  lo  straniero
          sia trattenuto per il tempo strettamente necessario  presso
          il centro di identificazione ed espulsione piu' vicino, tra
          quelli individuati o costituiti con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze.  Tra  le  situazioni  che  legittimano   il
          trattenimento   rientrano,   oltre   a   quelle    indicate
          all'articolo 13, comma 4-bis,  anche  quelle  riconducibili
          alla necessita' di prestare soccorso allo  straniero  o  di
          effettuare accertamenti supplementari in  ordine  alla  sua
          identita' o nazionalita' ovvero di  acquisire  i  documenti
          per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto
          idoneo. 
              1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in  possesso  di
          passaporto o  altro  documento  equipollente  in  corso  di
          validita' e l'espulsione non e'  stata  disposta  ai  sensi
          dell'articolo 13, commi 1 e 2,  lettera  c),  del  presente
          testo unico o  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  31  luglio  2005,  n.  155,  il
          questore, in luogo del trattenimento di  cui  al  comma  1,
          puo' disporre una o piu' delle seguenti misure: a) consegna
          del passaporto o altro documento equipollente in  corso  di
          validita', da restituire  al  momento  della  partenza;  b)
          obbligo di dimora in un luogo preventivamente  individuato,
          dove possa essere agevolmente rintracciato; c)  obbligo  di
          presentazione, in giorni  ed  orari  stabiliti,  presso  un
          ufficio della forza pubblica  territorialmente  competente.
          Le misure  di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  con
          provvedimento  motivato,  che  ha  effetto  dalla  notifica
          all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3
          e 4 del regolamento, recante  l'avviso  che  lo  stesso  ha
          facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
          memorie  o  deduzioni  al  giudice  della   convalida.   Il
          provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica  al
          giudice di pace competente per territorio. Il  giudice,  se
          ne  ricorrono  i  presupposti,  dispone  con   decreto   la
          convalida nelle successive 48 ore. Le  misure,  su  istanza
          dell'interessato,  sentito  il  questore,  possono   essere
          modificate   o   revocate   dal   giudice   di   pace.   Il
          contravventore anche solo ad una delle predette  misure  e'
          punito con la  multa  da  3.000  a  18.000  euro.  In  tale
          ipotesi, ai fini dell'espulsione  dello  straniero  non  e'
          richiesto il rilascio del nulla osta  di  cui  all'articolo
          13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente
          all'accertamento  del  reato.  Qualora  non  sia  possibile
          l'accompagnamento  immediato   alla   frontiera,   con   le
          modalita' di cui all'articolo  13,  comma  3,  il  questore
          provvede  ai  sensi  dei  commi  1  o  5-bis  del  presente
          articolo. 
              2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con  modalita'
          tali da assicurare la necessaria  assistenza  ed  il  pieno
          rispetto  della  sua  dignita'.  Oltre  a  quanto  previsto
          dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata  in  ogni  caso  la
          liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. 
              3. Il questore del luogo in  cui  si  trova  il  centro
          trasmette   copia   degli   atti   al   giudice   di   pace
          territorialmente  competente,  per  la   convalida,   senza
          ritardo e comunque entro le quarantotto  ore  dall'adozione
          del provvedimento. 
              4. L'udienza per la convalida si svolge  in  camera  di
          consiglio con la partecipazione necessaria di un  difensore
          tempestivamente  avvertito.  L'interessato   e'   anch'esso
          tempestivamente informato e condotto nel luogo  in  cui  il
          giudice  tiene   l'udienza.   Lo   straniero   e'   ammesso
          all'assistenza legale da parte di un difensore  di  fiducia
          munito  di  procura  speciale.  Lo  straniero  e'  altresi'
          ammesso al gratuito patrocinio  a  spese  dello  Stato,  e,
          qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da  un
          difensore designato dal giudice  nell'ambito  dei  soggetti
          iscritti nella tabella di cui all'articolo 29  delle  norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271, nonche', ove necessario,  da  un  interprete.
          L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare  in
          giudizio  personalmente  anche  avvalendosi  di  funzionari
          appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
          con decreto motivato, entro le quarantotto ore  successive,
          verificata l'osservanza dei  termini,  la  sussistenza  dei
          requisiti  previsti  dall'articolo  13   e   dal   presente
          articolo, escluso il requisito della vicinanza  del  centro
          di identificazione e di espulsione di cui  al  comma  1,  e
          sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento  cessa
          di avere ogni effetto qualora non sia osservato il  termine
          per la decisione. La convalida puo' essere  disposta  anche
          in occasione della convalida del decreto di accompagnamento
          alla frontiera,  nonche'  in  sede  di  esame  del  ricorso
          avverso il provvedimento di espulsione. 
              5. La convalida comporta la permanenza nel  centro  per
          un  periodo   di   complessivi   trenta   giorni.   Qualora
          l'accertamento dell'identita' e della  nazionalita'  ovvero
          l'acquisizione di documenti per il viaggio  presenti  gravi
          difficolta', il giudice, su richiesta  del  questore,  puo'
          prorogare il termine  di  ulteriori  trenta  giorni.  Anche
          prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
          respingimento,  dandone  comunicazione  senza  ritardo   al
          giudice. Trascorso  tale  termine,  qualora  permangano  le
          condizioni indicate al comma 1, il questore  puo'  chiedere
          al giudice di pace la  proroga  del  trattenimento  per  un
          periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistono le
          condizioni di cui  al  quarto  periodo,  il  questore  puo'
          chiedere  al  giudice  un'ulteriore  proroga  di   sessanta
          giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non
          puo' essere superiore a centottanta giorni. Qualora non sia
          stato possibile  procedere  all'allontanamento,  nonostante
          sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a  causa  della
          mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino  del  Paese
          terzo  interessato  o  di  ritardi  nell'ottenimento  della
          necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore puo'
          chiedere al giudice di pace la proroga  del  trattenimento,
          di volta in volta, per periodi  non  superiori  a  sessanta
          giorni, fino ad un  termine  massimo  di  ulteriori  dodici
          mesi. Il questore, in ogni caso, puo' eseguire l'espulsione
          e il respingimento anche prima della scadenza  del  termine
          prorogato, dandone comunicazione senza ritardo  al  giudice
          di pace. 
              5-bis. Allo scopo di porre fine al  soggiorno  illegale
          dello straniero e di  adottare  le  misure  necessarie  per
          eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di
          respingimento,  il  questore  ordina  allo   straniero   di
          lasciare il territorio dello  Stato  entro  il  termine  di
          sette giorni, qualora non sia stato  possibile  trattenerlo
          in un Centro di identificazione ed  espulsione,  ovvero  la
          permanenza presso tale struttura non  ne  abbia  consentito
          l'allontanamento dal territorio nazionale. L'ordine e' dato
          con provvedimento scritto, recante l'indicazione,  in  caso
          di violazione, delle  conseguenze  sanzionatorie.  L'ordine
          del  questore  puo'  essere  accompagnato  dalla   consegna
          all'interessato,   anche   su    sua    richiesta,    della
          documentazione necessaria per raggiungere gli uffici  della
          rappresentanza diplomatica del suo Paese in  Italia,  anche
          se  onoraria,  nonche'  per  rientrare   nello   Stato   di
          appartenenza ovvero, quando cio' non sia  possibile,  nello
          Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio. 
              5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma  5-bis
          e' punita, salvo che sussista il giustificato  motivo,  con
          la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di  respingimento
          o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o
          se  lo  straniero,  ammesso  ai  programmi   di   rimpatrio
          volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi  si
          sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a  15.000  euro
          se l'espulsione e' stata disposta in base all'articolo  13,
          comma  5.  Valutato  il  singolo  caso   e   tenuto   conto
          dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che  lo  straniero  si
          trovi  in  stato  di  detenzione  in  carcere,  si  procede
          all'adozione di un nuovo provvedimento  di  espulsione  per
          violazione  all'ordine  di  allontanamento   adottato   dal
          questore ai sensi del comma 5-bis  del  presente  articolo.
          Qualora non  sia  possibile  procedere  all'accompagnamento
          alla frontiera, si applicano  le  disposizioni  di  cui  ai
          commi  1  e   5-bis   del   presente   articolo,   nonche',
          ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo  13,
          comma 3. 
              5-quater. La violazione dell'ordine disposto  ai  sensi
          del  comma  5-ter,  terzo   periodo,   e'   punita,   salvo
          giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000  euro.
          Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma
          5-ter, quarto periodo. 
              5-quater.1. Nella  valutazione  della  condotta  tenuta
          dallo straniero destinatario dell'ordine del  questore,  di
          cui ai commi 5-ter e 5-quater,  il  giudice  accerta  anche
          l'eventuale consegna all'interessato  della  documentazione
          di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai
          fini dell'esecuzione del provvedimento  di  allontanamento,
          in    particolare    attraverso    l'esibizione    d'idonea
          documentazione. 
              5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di  cui
          agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni
          di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis,  del  decreto
          legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 
              5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello
          straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter  e  5-quater,
          non  e'  richiesto  il  rilascio  del  nulla  osta  di  cui
          all'articolo  13,  comma   3,   da   parte   dell'autorita'
          giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato.
          Il questore comunica l'avvenuta esecuzione  dell'espulsione
          all'autorita' giudiziaria competente  all'accertamento  del
          reato. 
              5-septies.   Il   giudice,   acquisita    la    notizia
          dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di  non
          luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel
          territorio  dello  Stato   prima   del   termine   previsto
          dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo  345  del
          codice di procedura penale. 
              6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al
          comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il  relativo
          ricorso non sospende l'esecuzione della misura. 
              7.  Il  questore,  avvalendosi  della  forza  pubblica,
          adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo  straniero
          non si allontani indebitamente dal centro e  provvede,  nel
          caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento
          mediante  l'adozione   di   un   nuovo   provvedimento   di
          trattenimento. Il periodo  di  trattenimento  disposto  dal
          nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il
          trattenimento indicato dal comma 5. 
              8. Ai fini dell'accompagnamento anche  collettivo  alla
          frontiera,  possono  essere   stipulate   convenzioni   con
          soggetti che esercitano trasporti di linea o con  organismi
          anche internazionali che svolgono attivita'  di  assistenza
          per stranieri. 
              9.  Oltre  a  quanto  previsto   dal   regolamento   di
          attuazione e dalle norme in materia  di  giurisdizione,  il
          Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
          l'esecuzione di  quanto  disposto  dal  presente  articolo,
          anche mediante convenzioni con altre amministrazioni  dello
          Stato,  con  gli  enti  locali,   con   i   proprietari   o
          concessionari di  aree,  strutture  e  altre  installazioni
          nonche' per la  fornitura  di  beni  e  servizi.  Eventuali
          deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria  e
          di contabilita' sono adottate di concerto con  il  Ministro
          del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica.
          Il  Ministro  dell'interno  promuove  inoltre   le   intese
          occorrenti  per  gli  interventi  di  competenza  di  altri
          Ministri.». 
              - Per il testo  dell'articolo  35  del  citato  decreto
          legislativo n. 25 del 2008, vedasi nelle note  all'articolo
          19. 
              - Per il testo  dell'articolo  30  del  citato  decreto
          legislativo n. 286 del 1998, vedasi nelle note all'articolo
          20. 
              - Per il testo dell'articolo 5 della  citata  legge  n.
          180 del 1998, vedasi nelle note all'articolo 21 
              - Per il testo dell'articolo 82 del citato decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 570 del 1960,  vedasi  nelle
          note all'articolo 22. 
              - Per il testo degli artt. 82/2, 82/3 e 84  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  570  del  1960,
          abrogati dal presente  decreto  legislativo,  vedasi  nella
          G.U. 23 giugno1960, n. 152, S.O. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3  della  citata
          legge n.  1147  del  1966,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 3. 
              comma (abrogato). 
              Tutti gli atti relativi ai procedimenti  amministrativi
          o giudiziari in materia elettorale sono  redatti  in  carta
          libera, e sono esenti dalla tassa di registro, dal deposito
          per  il  ricorso  in   Cassazione,   e   dalle   spese   di
          cancelleria.». 
              - Per il testo dell'articolo 7 della  citata  legge  n.
          1147 del 1966, vedasi nelle note all'articolo 22. 
              - Per il testo dell'articolo 19 della citata  legge  n.
          108 del 1988, vedasi nelle note all'articolo 22. 
              - Per il testo  dell'articolo  70  del  citato  decreto
          legislativo n. 267del 2000, vedasi nelle note  all'articolo
          22. 
              - Per il testo dell'articolo 44 della citata  legge  n.
          18 del 1979, vedasi nelle note all'articolo 23. 
              - Per il testo degli artt. 45 e 47 della  citata  legge
          n. 18 del 1979, abrogati. dal presente decreto legislativo,
          vedasi nella G.U. 30 gennaio 1979, n. 29. 
              - Per il testo dell'articolo 42 del citato decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 223 del 1967,  vedasi  nelle
          note all'articolo 24. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  44  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  223  del  1967,
          come modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 44. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 35) 
              Il pubblico ministero, se riscontra nel  fatto  che  ha
          dato origine al ricorso estremi di reato, promuove l'azione
          penale  entro  il  medesimo   termine   previsto   per   la
          proposizione dell'impugnativa.». 
              - Per il testo degli artt.  43,  45  e  46  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  223  del  1967,
          abrogati dal presente  decreto  legislativo,  vedasi  nella
          G.U. 28 aprile 1967, n. 106. 
              - Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto-legge
          n. 259 del 2006, vedasi nelle note all'articolo 25. 
              - Per il testo degli  artt.  158-bis  e  158-ter  della
          citata legge n. 89 del 1913, abrogati dal presente  decreto
          legislativo, vedasi nella G.U. 7 marzo 1913, n. 55. 
              - Per il testo dell'articolo  158  e  158-novies  della
          citata legge n. 89 del 1913, vedasi nelle note all'articolo
          26. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  158-decies  della
          citata legge n. 89 del 1913, come modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 158-decies. - 1. Gli atti, i provvedimenti  e  le
          decisioni  relativi  al  procedimento  disciplinare  ed  al
          procedimento cautelare  sono  comunicati  o  notificati  al
          notaio nel suo studio o presso il domicilio eletto. 
              2. Le  comunicazioni  e  le  notificazioni  agli  altri
          soggetti sono eseguite presso le loro sedi. 
              3. (abrogato) 
              4. Le comunicazioni e  le  notificazioni  previste  dal
          presente capo possono essere eseguite a mezzo telefax  o  a
          mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo
          48 del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  con  le
          modalita'  e  le  decorrenze  stabilite  con  decreto   del
          Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle
          innovazioni tecnologiche.». 
              - Per il testo dell'articolo 63 della citata  legge  n.
          69 del 1963, vedasi nelle note all'articolo 28. 
              - Per il testo degli artt. 64 e 65 della  citata  legge
          n. 69 del 1963, abrogati dal presente decreto  legislativo,
          vedasi nella G.U. 20 febbraio 1963, n. 49. 
              - Per il testo  dell'articolo  44  del  citato  decreto
          legislativo n. 286 del 1998, vedasi nelle note all'articolo
          28. 
              - Per il  testo  dell'articolo  4  del  citato  decreto
          legislativo n. 215 del 2003, vedasi nelle note all'articolo
          28. 
              - Per il  testo  dell'articolo  4  del  citato  decreto
          legislativo n. 216 del 2003, vedasi nelle note all'articolo
          28. 
              - Per il testo dell'articolo 3 della citata legge n. 67
          del 2006, vedasi nelle note all'articolo 28. 
              - Per il testo dell'articolo  55-quinquies  del  citato
          decreto legislativo n. 198  del  2006,  vedasi  nelle  note
          all'articolo 28. 
              - Per  il  testo  dell'articolo  55-sexies  del  citato
          decreto legislativo n. 198 del 2006, abrogato dal  presente
          decreto legislativo, vedasi nella G.U. 31 maggio  2006,  n.
          133, S.O. 
              - Per il testo  dell'articolo  54  del  citato  decreto
          legislativo n. 327 del 2001, vedasi nelle note all'articolo
          29. 
              - Per il testo dell'articolo 67 della citata  legge  n.
          218 del 1995, vedasi nelle note all'articolo 30. 
              - Per il testo dell'articolo 1 della  citata  legge  n.
          164 del 1982, vedasi nelle note all'articolo 31. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  6  della  citata
          legge n. 164 del 1982, come modificato dal presente decreto
          legislativo: 
              «Art. 6. - Nel caso che alla data di entrata in  vigore
          della presente legge l'attore  si  sia  gia'  sottoposto  a
          trattamento medico-chirurgico di adeguamento del sesso,  la
          domanda di rettificazione di  attribuzione  di  sesso  deve
          essere proposta entro il termine  di  un  anno  dalla  data
          suddetta. 
              comma (abrogato).». 
              - Per il testo degli artt. 2 e 3 della citata legge  n.
          164 del 1982, abrogati dal  presente  decreto  legislativo,
          vedasi nella G.U. 19 aprile 1982, n. 106. 
              - Per il testo dell'articolo 3 del citato R.D.  n.  639
          del 1910, vedasi nelle note all'articolo 32. 
              - Per il testo dell'articolo 32 della citata  legge  n.
          1766 del 1927, vedasi nelle note all'articolo 33. 
              - Si riporta il testo della legge  n.  1078  del  1930,
          come modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Legge 10  luglio  1930,  n.  1078  (Definizione  delle
          controversie in materia di usi civici). 
              1. Negli uffici  dei  commissari  per  la  liquidazione
          degli usi civici, nei  quali  lo  richieda  la  mole  degli
          affari,  possono  essere  nominati   commissari   aggiunti,
          osservando il disposto dell'articolo 27, primo capoverso, e
          28 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. 
              Il commissario aggiunto negli affari a lui assegnati ha
          tutti i poteri attribuiti  ai  commissari  dalla  legge  16
          giugno 1927, n. 1766, e da tutte  le  altre  norme  che  la
          completano. 
              La distribuzione degli affari in ciascun ufficio  viene
          fatta dal commissario. 
              artt. 2 - 8 (abrogati). 
              9. Disposizioni generali e transitorie. 
              Per la trattazione delle cause di appello, di cui nella
          presente legge,  e'  istituita  temporaneamente  presso  la
          Corte di appello di Roma una sezione speciale. 
              10. Il Ministro per l'agricoltura  e  le  foreste  puo'
          promuovere avanti ai  commissari  regionali,  alla  sezione
          speciale della Corte di appello ed alla Corte di cassazione
          ogni  azione  e  ricorso  a  difesa   dei   diritti   delle
          popolazioni  anche  in  contraddizione  del  Comune  o  con
          l'associazione agraria, sempre che non si sia verificata la
          decadenza di cui all'art. 3 della legge 16 giugno 1927,  n.
          1766. 
              11. I reclami pendenti avanti le Corti d'appello, anche
          in linea di rinvio, all'entrata in  vigore  della  presente
          legge,  i  quali  non  siano  passati  in  decisione,  sono
          devoluti, nello stato  in  cui  si  trovano,  alla  sezione
          speciale della Corte di appello di Roma. 
              Il  presidente  di  questa  su  richiesta  della  parte
          diligente  destinera'  l'udienza  di  comparizione   e   la
          cancelleria notifichera' d'ufficio tale provvedimento  alle
          parti per mezzo del servizio postale. 
              Se la richiesta, di cui al precedente comma, non  sara'
          fatta  da  alcuna  delle  parti   dentro   novanta   giorni
          dall'entrata in vigore  della  legge,  i  reclami  pendenti
          cadranno in perenzione. 
              Le cause pendenti innanzi le altre sezioni della  Corte
          di appello di Roma saranno assegnate d'ufficio alla sezione
          speciale. 
              12. Gli Istituti di credito agrario indicati  nell'art.
          14 del R. decreto legge  29  luglio  1927,  numero  1509  ,
          porranno a disposizione dei commissari regionali,  mediante
          apertura di credito in conto corrente, le somme  occorrenti
          per  le  spese  delle  operazioni  che   i   comuni   siano
          nell'impossibilita' di anticipare,  quando  siano  riusciti
          inefficaci i provvedimenti previsti dall'articolo 39  della
          legge 16 giugno 1927, n. 1766. 
              Il rimborso delle anticipazioni concesse dagli Istituti
          di  credito  agrario  e  degli  interessi  in  misura   non
          superiore al tasso ufficiale dello sconto sara'  effettuato
          in non piu' di cinque rate annuali e  sara'  garantito  con
          rilascio di delegazioni da parte dell'esattore comunale. 
              Le somme di cui al comma  precedente  saranno  poste  a
          carico degli interessati con provvedimento del  commissario
          ed esigibili con i privilegi fiscali,  a  norma  del  testo
          unico 17 ottobre 1922, n. 1401. 
              13. Con le stesse norme l'Istituto di  credito  agrario
          per  la  Sardegna  anticipera'  le  somme  necessarie   per
          l'accertamento, identificazione e liquidazione dei  diritti
          cussorgiali e di usi civici. 
              Il  commissario  per  la  Sardegna  curera'   con   suo
          provvedimento la retrocessione delle cussorgie. 
              14. Le disposizioni contenute nell'art.  22  del  testo
          unico 30 dicembre 1925, n. 3256, e  nel  secondo  capoverso
          dell'art. 18 del R. decreto 26 luglio 1929,  n.  1530,  per
          quanto concernono la riscossione a favore dello Stato o dei
          concessionari delle bonifiche degli estagli dei terreni  di
          demanio  comunale,  sono  abrogate.  I  Comuni  proprietari
          saranno soggetti agli obblighi  stabiliti  per  ogni  altro
          proprietario di terreni del comprensorio. 
              15. Con regolamento da  approvarsi  con  Regio  decreto
          saranno emanate le norme per la esecuzione  delle  presenti
          disposizioni.».