Art. 34 
 
 
                  Inserimento dell'articolo 48-bis 
           nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 
 
  1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,  dopo  l'articolo
48 e' inserito il seguente: 
  «Art. 48-bis (Personale del Servizio fitosanitario regionale). - 1.
Per  armonizzare  sul  territorio  nazionale  i  controlli  derivanti
dall'applicazione del presente decreto  ed  adempiere  agli  obblighi
derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale ed internazionale in
materia fitosanitaria, il Servizio fitosanitario regionale e'  dotato
di personale e mezzi secondo i parametri  di  cui  all'allegato  XXII
"Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni  sulla  dotazione  minima
del personale del Servizio fitosanitario nazionale". 
  2. I parametri di  cui  all'allegato  XXII  saranno  rideterminati,
almeno ogni due  anni,  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro  per  la
pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,  d'intesa  con  la
Conferenza Stato-Regioni. 
  3. La dotazione di personale  determinata  dall'Intesa  sancita  in
Conferenza Stato-Regioni costituisce dotazione minima  del  personale
del Servizio fitosanitario regionale. 
  4. L'assunzione di personale ispettivo e di supporto tecnico di cui
al presente articolo avviene nei limiti delle  facolta'  assunzionali
previste per le regioni dalla vigente normativa in materia.».