Art. 34 
 
Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti 
 
  1. All'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo  2011,
n. 28, sono aggiunte all'inizio le parole «Al fine di  permettere  ai
produttori di biocarburanti comunitari di  attuare  le  modificazioni
tecnologiche necessarie alla produzione dei biocarburanti di  seconda
generazione, fino al 31  dicembre  2014,»  e  all'ultimo  periodo  le
parole «pari a 9 Giga-calorie» sono sostituite dalle parole «pari a 8
Giga-calorie». 
  2. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3  marzo  2011
n. 28 dopo  le  parole  «rifiuti  e  sottoprodotti»  e'  aggiunto  «,
entrambi prodotti  e  trasformati  in  biocarburanti  nel  territorio
Comunitario,  che  non  presentino  altra   utilita'   produttiva   o
commerciale al di  fuori  del  loro  impiego  per  la  produzione  di
carburanti o a fini energetici,». Alla fine dello stesso  comma  sono
aggiunte le parole «Al biocarburante prodotto da materie cellulosiche
o  lignocellulosiche,  indipendentemente  dalla  classificazione   di
queste ultime  come  materie  di  origine  non  alimentare,  rifiuti,
sottoprodotti o residui, si applica sempre la maggiorazione di cui al
periodo precedente.». 
  3. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 Marzo 2011 n. 28, dopo
il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi: 
  «5-bis. Per il periodo dall'entrata in vigore del presente  decreto
legislativo fino al 31  ottobre  2012,  e'  comunque  ammissibile  il
contributo  dei  biocarburanti  prodotti  a  partire  da  rifiuti   e
sottoprodotti, come definiti, individuati e tracciati  ai  sensi  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le finalita' di cui al
comma 5. 
  5-ter.  A  decorrere  dal  1°  novembre  2012,  limitatamente  alla
categoria dei sottoprodotti, hanno accesso alle maggiorazioni di  cui
al comma 5 esclusivamente i residui di seguito elencati, che  possono
essere qualificati come sottoprodotti qualora soddisfino i  requisiti
stabiliti dall'articolo 184 bis  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152 : 
  acque glicerinose; 
  acidi grassi provenienti  dalla  raffinazione,  fisica  o  chimica,
degli oli, condotta all'interno degli stabilimenti di produzione  del
biodiesel (nella  misura  massima  del  5%  in  peso  della  relativa
produzione di biodiesel); 
  acidi grassi saponificati provenienti dalla neutralizzazione  della
parte acida residua dell'olio durante il processo di  produzione  del
biodiesel (nella  misura  massima  del  5%  in  peso  della  relativa
produzione di biodiesel); 
  residui dalla reazione di distillazione degli acidi  grassi  grezzi
(nella misura massima del 5% in peso  della  relativa  produzione  di
acidi grassi distillati) e  delle  acque  glicerinose  (nella  misura
massima del  5%  in  peso  della  relativa  produzione  di  Glicerina
distillata) condotta nelle aziende oleochimiche; 
  oli lubrificanti vegetali esausti derivati da acidi grassi; 
  feccia da vino e vinaccia; 
  grassi animali di categoria 1, nel rispetto  del  Regolamento  (CE)
1069/2009 e del Regolamento (CE) 142/2011 e della Comunicazione della
Commissione sull'attuazione pratica del regime UE  di  sostenibilita'
per i biocarburanti e sulle norme  di  calcolo  per  i  biocarburanti
(2010/C 160/02). 
  5-quater. Con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30
gennaio di ogni  anno,  puo'  essere  modificato,  nel  rispetto  dei
criteri di cui al comma  5,  l'elenco  di  cui  al  comma  5-ter  dei
sottoprodotti che hanno accesso alle maggiorazioni previste dal comma
5 e le modalita' di tracciabilita'  degli  stessi,  con  efficacia  a
decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo e stabilite  variazioni
della misura massima percentuale prevista dal comma 5-quinquies. 
  5-quinquies. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui  all'articolo
2-quater del decreto-legge 10 gennaio  2006,  n.  2,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, a decorrere dall'anno
2013 i  soggetti  obbligati  possono  adempiere  al  proprio  obbligo
annuale complessivo di immissione in consumo di  biocarburanti  nella
misura massima del 20% con certificati di immissione  in  consumo  di
biocarburanti  che  sono  stati  prodotti  a  partire  da  rifiuti  e
sottoprodotti, ai  sensi  dell'articolo  33,  comma  5,  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 
  5-sexies. A decorrere dall'1 gennaio 2013, le competenze  operative
e  gestionali  assegnate  al  Ministero  delle  politiche   agricole,
alimentari e forestali  ai  sensi  del  provvedimento  di  attuazione
dell'articolo 2 quater del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge  11  marzo  2006,  n.  81,
cosi' come modificato dall'articolo 1,  comma  368,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al  Ministero  dello  sviluppo
economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore  dei  servizi
energetici S.p.A. Gli  oneri  gestionali  sono  posti  a  carico  dei
soggetti  obbligati  e  con  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
economico,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, ne e' determinata l'entita' in funzione delle  Giga  calorie
di biocarburante da immettere in consumo e le relative  modalita'  di
versamento al Gestore dei servizi energetici S.p.A.  Per  l'esercizio
di tali competenze e' costituito presso il Ministero  dello  sviluppo
economico un comitato tecnico consultivo composto  da  rappresentanti
del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle
finanze, e del Gestore dei servizi energetici  S.p.A.,  con  oneri  a
carico dello stesso Gestore. Dall'attuazione del presente  comma  non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  5-septies. In riferimento  alle  attivita'  previste  dall'articolo
7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005 n.  66,  come  introdotto
dall'articolo 1 comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n.  55,
il Gestore dei servizi energetici S.p.A. ed l'Istituto superiore  per
la protezione  e  la  ricerca  ambientale  assicurano  il  necessario
raccordo dei flussi informativi al fine della  semplificazione  degli
adempimenti  a  carico  degli  operatori  economici.   Il   comma   2
dell'articolo 3 del decreto  legislativo  31  marzo  2011  n.  55  e'
abrogato. 
  4. A decorrere dal  trentesimo  giorno  successivo  all'entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ai  fini  del
rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del  decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla  legge  11
marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 dell'articolo  33  del
decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.   28,   l'importazione   di
biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti  all'Unione  Europea
e' soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico,
d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sentita l'Agenzia delle Dogane. 
  5. I soggetti che intendono importare in  Italia  biocarburanti  da
immettere sul mercato interno ai fini del comma 4  devono  presentare
istanza al Ministero dello sviluppo economico  -  Direzione  generale
per  la  sicurezza  dell'approvvigionamento   e   le   infrastrutture
energetiche  e  al  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare o inviarla, mediante sistemi di identificazione
e    autenticazione    elettronica,    corredata    dalla    seguente
documentazione: 
  a) copia della licenza  di  attivita'  dell'impianto,  nella  quale
risulti la capacita' riconosciuta all'impianto, la  ragione  sociale,
ubicazione  dell'impresa  titolare  dell'impianto,   il   numero   di
identificazione fiscale,  il  codice  di  attivita'  o  il  documento
equivalente del paese nel quale si trova l'impianto; 
  b) relazione rilasciata da un soggetto indipendente che  certifichi
la capacita' di produzione dell'impianto  che  risulta  operativo  al
momento della presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche del
prodotto  importato,  con  indicazione  dei  controlli  di   qualita'
effettuati e relativi risultati; 
  c) dichiarazione giurata del  titolare  dell'impianto  che  afferma
quanto segue: 
  di essere in regola con gli obblighi  di  pagamento  relativi  alla
previdenza  sociale  e   con   gli   obblighi   fiscali   del   paese
corrispondente; 
  di operare in conformita' con la normativa ambientale del paese nel
quale  si  trova  l'impianto  o  l'unita'  produttiva  oggetto  della
domanda; 
  che il biocarburante e' interamente prodotto nell'impianto; 
    d) procura valida ed  autentica  conferita  al  firmatario  della
domanda. 
  6. Le domande di cui al comma 5 devono  essere  redatte  in  lingua
italiana. I documenti redatti in altra lingua devono essere corredati
dalla relativa traduzione giurata in lingua  italiana.  Il  Ministero
dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare pubblicano nel  proprio  sito  Internet  il
«Registro  delle  autorizzazioni  all'importazione  di  biocarburanti
prodotti   in   paesi   non   appartenenti    all'Unione    Europea».
Dall'attuazione dei commi 4 e 5 non derivano nuovi a maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. 
  7.  Le  specifiche  convenzionali  di  carburanti  e  biocarburanti
riportate nell'allegato 1) del decreto del Ministero delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali  del  29  aprile  2008,  n.   110,
«Regolamento recante criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione
dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una
quota  minima  di  biocarburanti»,  emanato  ai  sensi  dell'articolo
2-quater,  punto  3,  del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.   2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come
sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre  2006,
n. 296, sono  aggiornate  e  integrate  con  decreto  di  natura  non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro dell'economia e delle finanze