(Convenzione-art. 34)
  Articolo 34 - Indagini 
 
    1. Ciascuna Parte adottera' i necessari  provvedimenti  affinche'
le persone, le unita' o i servizi  incaricati  delle  indagini  siano
specializzati nella lotta contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali
relativi ai bambini, o che ie persone siano formate a  questo  scopo.
Detti  servizi  o  unita'  dovranno  disporre  di  adeguate   risorse
finanziarie. 
    2. Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi
o di  altro  genere  affinche'  l'incertezza  sull'eta'  reale  della
vittima non pregiudichi l'avvio di un'inchiesta penale.