(Patto internazionale-art. 34)
                             Articolo 34 
 
  1. Quando una vacanza viene dichiarata in conformita'  all'articolo
33, e se il mandato del membro da sostituire non deve aver fine entro
i sei mesi successivi alla dichiarazione di  vacanza,  il  Segretario
generale delle Nazioni Unite ne avverte gli Stati parti del  presente
Patto, i quali possono entro due mesi  designare  dei  candidati,  in
conformita' all'articolo 29, per ricoprire il seggio vacante. 
  2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite compila una lista  in
ordine alfabetico delle persone cosi' designate e  la  comunica  agli
Stati parti del presente Patto. L'elezione per  ricoprire  il  seggio
vacante si svolge quindi in conformita' alle disposizioni  pertinenti
della presente parte del Patto. 
  3. Un membro del Comitato eletto ad un seggio dichiarato vacante in
conformita' all'articolo 33 rimane in carica fino alla  scadenza  del
mandato del membro il cui seggio nel Comitato sia divenuto vacante ai
sensi del predetto articolo.