Art. 34. Protesi e ausili tecnici 1. Con decreto del Ministro della sanita' da emanare, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficolta' delle persone con hand- icap fisico o sensoriale.
Nota all'art. 34: - Il testo dell'art. 26, terzo comma, della legge n. 833/1978 gia' citata e' il seguente: "Con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono approvati un nomenclatore tariffario delle protesi e i criteri per la sua revisione periodica".