Art. 34.
                      Protesi e ausili tecnici
1. Con decreto del Ministro della  sanita'  da  emanare,  sentito  il
Consiglio  sanitario  nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nella revisione e  ridefinizione  del
nomenclatore-tariffario   delle   protesi   di  cui  al  terzo  comma
dell'articolo 26 della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  vengono
inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici
che  permettano  di compensare le difficolta' delle persone con hand-
icap fisico o sensoriale.
 
          Nota all'art. 34:
          - Il testo  dell'art.  26,  terzo  comma,  della  legge  n.
          833/1978  gia'  citata  e'  il  seguente:  "Con decreto del
          Ministro della  sanita',  sentito  il  Consiglio  sanitario
          nazionale,  sono approvati un nomenclatore tariffario delle
          protesi e i criteri per la sua revisione periodica".