Art. 34 Obblighi di registrazione 1. Gli esercenti le attivita' disciplinate negli articoli 31 e 33 devono registrare i tipi, le quantita' di radioattivita', le concentrazioni, le caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti radioattivi, nonche' tutti i dati idonei ad identificare i rifiui medesimi ed i soggetti da cui provengono. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad inviare all'ANPA e alle regioni o province autonome territorialmente competenti un riepilogo delle quantita' dei rifiuti raccolti e di quelli depositati, con l'indicazione degli altri dati di cui al predetto comma 1. 3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, sono stabilite le modalita' di registrazione ed i termini della relativa conservazione, nonche' le modalita' ed i termini per l'invio del riepilogo.