Art. 34
                      (Recipienti a pressione)
1.  I  recipienti a pressione devono essere installati, conservati ed
   utilizzati con le necessarie cautele, secondo  le  norme  ad  essi
   relative.
2.  I  recipienti  a  pressione  sono  soggetti  alle  verifiche e ai
   collaudi da parte dell'autorita' di  vigilanza  con  le  modalita'
   stabilite nel decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
   dell'artigianato  del  22  luglio  1986, pubblicato nella Gazzetta
   Ufficiale della Repubblica italiana del 2 gennaio 1987,  n.  1,  e
   successive modifiche ed integrazioni.
3. L'autorita' di vigilanza puo' avvalersi, d'intesa con il datore di
   lavoro,   di  Enti  e  laboratori  conformi  alle  norme  tecniche
   armonizzate di riferimento, previamente individuate dall'autorita'
   stessa; le spese relative sono a carico del datore di lavoro.