Art. 34 (Recipienti a pressione) 1. I recipienti a pressione devono essere installati, conservati ed utilizzati con le necessarie cautele, secondo le norme ad essi relative. 2. I recipienti a pressione sono soggetti alle verifiche e ai collaudi da parte dell'autorita' di vigilanza con le modalita' stabilite nel decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 gennaio 1987, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni. 3. L'autorita' di vigilanza puo' avvalersi, d'intesa con il datore di lavoro, di Enti e laboratori conformi alle norme tecniche armonizzate di riferimento, previamente individuate dall'autorita' stessa; le spese relative sono a carico del datore di lavoro.