(( Art. 34 bis 
 
                Disposizioni in materia di contratti 
                    di assicurazione dei veicoli 
 
  1. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di  cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  al  comma  1,  sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «La  predetta  variazione  in
diminuzione del premio si applica  automaticamente,  fatte  salve  le
migliori condizioni, nella  misura  preventivamente  quantificata  in
rapporto alla classe  di  appartenenza  attribuita  alla  polizza  ed
esplicitamente indicata nel  contratto.  Il  mancato  rispetto  della
disposizione ai cui al presente  comma  comporta  l'applicazione,  da
parte dell'ISVAP, di una sanzione  amministrativa  da  1.000  euro  a
50.000 euro». ))