Art. 34 
 
 
Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti 
 
  1. All'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo  2011,
n. 28, sono aggiunte all'inizio le parole «Al fine di  permettere  ai
produttori di biocarburanti comunitari di  attuare  le  modificazioni
tecnologiche necessarie alla produzione dei biocarburanti di  seconda
generazione, fino al 31  dicembre  2014,»  e  all'ultimo  periodo  le
parole «pari a 9 Giga-calorie» sono sostituite dalle parole «pari a 8
Giga-calorie». 
  2. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3  marzo  2011
n. 28 dopo  le  parole  «rifiuti  e  sottoprodotti»  e'  aggiunto  «,
entrambi prodotti  e  trasformati  in  biocarburanti  nel  territorio
Comunitario,  che  non  presentino  altra   utilita'   produttiva   o
commerciale al di  fuori  del  loro  impiego  per  la  produzione  di
carburanti o a fini energetici,». Alla fine dello stesso  comma  sono
aggiunte le parole «Al biocarburante prodotto da materie cellulosiche
o  lignocellulosiche,  indipendentemente  dalla  classificazione   di
queste ultime  come  materie  di  origine  non  alimentare,  rifiuti,
sottoprodotti o residui, si applica sempre la maggiorazione di cui al
periodo precedente.». 
  3. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 Marzo 2011 n. 28, dopo
il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi: 
    «5-bis. Per  il  periodo  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo fino al 31 ottobre 2012, e' comunque  ammissibile
il contributo dei biocarburanti  prodotti  a  partire  da  rifiuti  e
sottoprodotti, come definiti, individuati e tracciati  ai  sensi  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le finalita' di cui al
comma 5. 
    5-ter. A decorrere  dal  1º  novembre  2012,  limitatamente  alla
categoria dei sottoprodotti, hanno accesso alle maggiorazioni di  cui
al comma 5 esclusivamente i residui di seguito elencati, che  possono
essere qualificati come sottoprodotti qualora soddisfino i  requisiti
stabiliti dall'articolo 184-bis  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152: 
      acque glicerinose; 
      acidi grassi provenienti dalla raffinazione, fisica o  chimica,
degli oli, condotta all'interno degli stabilimenti di produzione  del
biodiesel (nella misura  massima  del  5  per  cento  in  peso  della
relativa produzione di biodiesel); 
      acidi grassi saponificati  provenienti  dalla  neutralizzazione
della parte acida residua dell'olio durante il processo di produzione
del biodiesel (nella misura massima del 5 per  cento  in  peso  della
relativa produzione di biodiesel); 
      residui dalla reazione  di  distillazione  degli  acidi  grassi
grezzi (nella misura massima del 5 per cento in peso  della  relativa
produzione di acidi grassi  distillati)  e  delle  acque  glicerinose
(nella misura  massima  del  5  per  cento  in  peso  della  relativa
produzione  di   Glicerina   distillata)   condotta   nelle   aziende
oleochimiche; 
      oli lubrificanti vegetali esausti derivati da acidi grassi; 
      feccia da vino e vinaccia; 
      grassi animali di categoria 1,  nel  rispetto  del  Regolamento
(CE) 1069/2009 e del Regolamento (CE) 142/2011 e della  Comunicazione
della  Commissione  sull'attuazione  pratica   del   regime   UE   di
sostenibilita' per i biocarburanti e sulle norme  di  calcolo  per  i
biocarburanti (2010/C 160/02). 
  5-quater. Con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30
gennaio di ogni anno, (( possono essere modificati )),  nel  rispetto
dei criteri di cui al comma 5, l'elenco di  cui al  comma  5-ter  dei
sottoprodotti che hanno accesso alle maggiorazioni previste dal comma
5 e le modalita' di tracciabilita'  degli  stessi,  con  efficacia  a
decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo e stabilite  variazioni
della misura massima percentuale prevista dal comma 5-quinquies. 
  5-quinquies. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui  all'articolo
2-quater del decreto-legge 10 gennaio  2006,  n.  2,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, a decorrere dall'anno
2013 i  soggetti  obbligati  possono  adempiere  al  proprio  obbligo
annuale complessivo di immissione in consumo di  biocarburanti  nella
misura massima del 20% con certificati di immissione  in  consumo  di
biocarburanti  che  sono  stati  prodotti  a  partire  da  rifiuti  e
sottoprodotti, ai sensi (( del comma 5 del presente articolo )). 
  5-sexies. A decorrere (( dal 1º  gennaio  ))  2013,  le  competenze
operative  e  gestionali  assegnate  al  Ministero  delle   politiche
agricole, alimentari  e  forestali  ai  sensi  del  provvedimento  di
attuazione dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio  2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  marzo  2006,  n.
81, cosi' come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge  27
dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al  Ministero  dello  sviluppo
economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore  dei  servizi
energetici S.p.A. Gli  oneri  gestionali  sono  posti  a  carico  dei
soggetti  obbligati  e  con  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
economico, (( di concerto con il Ministro ))  dell'economia  e  delle
finanze, ne e' determinata l'entita' in funzione delle  Giga  calorie
di biocarburante da immettere in consumo e le relative  modalita'  di
versamento al Gestore dei servizi energetici S.p.A.  Per  l'esercizio
di tali competenze e' costituito presso il Ministero  dello  sviluppo
economico un comitato tecnico consultivo composto  da  rappresentanti
del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle
finanze, e del Gestore dei servizi energetici  S.p.A.,  con  oneri  a
carico dello stesso Gestore. Dall'attuazione del  presente  comma  ((
non devono derivare )) nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza
pubblica. 
  5-septies. In riferimento  alle  attivita'  previste  dall'articolo
7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005 n.  66,  come  introdotto
dall'articolo 1 comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n.  55,
il Gestore dei servizi energetici S.p.A. ed l'Istituto superiore  per
la protezione  e  la  ricerca  ambientale  assicurano  il  necessario
raccordo dei flussi informativi al fine della  semplificazione  degli
adempimenti  a  carico  degli  operatori  economici.   Il   comma   2
dell'articolo 3 del decreto  legislativo  31  marzo  2011  n.  55  e'
abrogato.". 
  4. A decorrere dal  trentesimo  giorno  successivo  all'entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ai  fini  del
rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del  decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla  legge  11
marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 dell'articolo  33  del
decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.   28,   l'importazione   di
biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti  all'Unione  Europea
e' soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico,
d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sentita l'Agenzia delle Dogane. 
  5. I soggetti che intendono importare in  Italia  biocarburanti  da
immettere sul mercato interno ai fini del comma 4  devono  presentare
istanza al Ministero dello sviluppo economico  -  Direzione  generale
per  la  sicurezza  dell'approvvigionamento   e   le   infrastrutture
energetiche  e  al  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare o inviarla, mediante sistemi di identificazione
e    autenticazione    elettronica,    corredata    dalla    seguente
documentazione: 
    a) copia della licenza di attivita'  dell'impianto,  nella  quale
risulti la capacita' riconosciuta all'impianto, la  ragione  sociale,
ubicazione  dell'impresa  titolare  dell'impianto,   il   numero   di
identificazione fiscale,  il  codice  di  attivita'  o  il  documento
equivalente del paese nel quale si trova l'impianto; 
    b)  relazione  rilasciata  da  un   soggetto   indipendente   che
certifichi la  capacita'  di  produzione  dell'impianto  che  risulta
operativo al momento della presentazione dell'istanza e le specifiche
tecniche del prodotto importato, con  indicazione  dei  controlli  di
qualita' effettuati e relativi risultati; 
    c) dichiarazione giurata del titolare dell'impianto  che  afferma
quanto segue: 
      di essere in regola con gli obblighi di pagamento relativi alla
previdenza  sociale  e   con   gli   obblighi   fiscali   del   paese
corrispondente; 
      di operare in conformita' con la normativa ambientale del paese
nel quale si trova l'impianto o  l'unita'  produttiva  oggetto  della
domanda; 
      che il biocarburante e' interamente prodotto nell'impianto; 
    d) procura valida ed  autentica  conferita  al  firmatario  della
domanda. 
  6. Le domande di cui al comma 5 devono  essere  redatte  in  lingua
italiana (( o inglese. I documenti redatti in altre lingue ))  devono
essere  corredati  dalla  relativa  traduzione  giurata   in   lingua
italiana. Il Ministero  dello  sviluppo  economico  ed  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicano nel
proprio   sito   Internet   il   «Registro    delle    autorizzazioni
all'importazione di biocarburanti prodotti in paesi non  appartenenti
all'Unione Europea». (( All'attuazione dei commi 4 e  5  si  provvede
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. )) 
  7.  Le  specifiche  convenzionali  di  carburanti  e  biocarburanti
riportate nell'allegato 1) del decreto del Ministero delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali  del  29  aprile  2008,  n.   110,
«Regolamento recante criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione
dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una
quota  minima  di  biocarburanti»,  emanato  ai  sensi  dell'articolo
2-quater,  punto  3,  del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.   2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come
sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre  2006,
n. 296, sono  aggiornate  e  integrate  con  decreto  di  natura  non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  (( 7-bis. Al  fine  di  garantire  una  maggiore  efficienza  delle
infrastrutture  energetiche  nazionali  e  di  contenere  gli   oneri
indiretti  dovuti  alla  crescita   delle   fonti   rinnovabili   non
programmabili, l'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  definisce  le  modalita'  per  la
selezione,  previa  analisi  dei  fabbisogni  del  sistema  elettrico
effettuata su base territoriale dal gestore  della  rete,  e  per  la
remunerazione dei servizi di flessibilita' assicurati dagli  impianti
di produzione abilitati, in base alle diverse offerte formulate dagli
impianti  stessi,  senza  maggiori  oneri  per   prezzi   e   tariffe
dell'energia elettrica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 33 del D.Lgs. 3 marzo  2011  n.  28
          Attuazione  della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione
          dell'uso  dell'energia  da   fonti   rinnovabili,   recante
          modifica   e   successiva   abrogazione   delle   direttive
          2001/77/CE e 2003/30/CE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          28  marzo  2011,  n.  71,   supplemento   ordinario,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 33 Disposizioni in materia di biocarburanti 
              1. All'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006,
          n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  marzo
          2006, n. 81, e successive  modificazioni,  il  comma  4  e'
          sostituito dal seguente: 
              "4. I biocarburanti e gli altri carburanti  rinnovabili
          da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono  i
          carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla
          biomassa.". 
              2.  L'impiego  di  biocarburanti   nei   trasporti   e'
          incentivato con le modalita' di cui all'art.  2-quater  del
          decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  marzo  2006,  n.  81,   e
          successive modificazioni, come modificato dal comma  1  del
          presente articolo, e all'art. 2, commi  139  e  140,  della
          legge 24 dicembre 2007, n.  244,  nel  rispetto  di  quanto
          previsto dal presente articolo. La quota minima di  cui  al
          citato comma 139 dell'art. 2 della legge 24 dicembre  2007,
          n. 244, calcolata sulla  base  del  tenore  energetico,  da
          conseguire entro l'anno 2014, e' fissata nella  misura  del
          5%. Con le modalita' di cui all'art. 2,  comma  140,  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  sono   stabiliti   gli
          incrementi annui per il raggiungimento della predetta quota
          minima al 2014 e puo' essere rideterminato  l'obiettivo  di
          cui al periodo  precedente.  Dall'attuazione  del  presente
          art. non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica. 
              3. A decorrere dal  1°  gennaio  2012  i  biocarburanti
          immessi in consumo sono conteggiati ai  fini  del  rispetto
          dell'obbligo di cui all'art. 2-quater del decreto-legge  10
          gennaio 2006, n. 2, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del
          presente articolo, a condizione che rispettino i criteri di
          sostenibilita' di cui all'art. 38. 
              4. Al fine di permettere ai produttori di biocarburanti
          comunitari  di  attuare   le   modificazioni   tecnologiche
          necessarie alla produzione  dei  biocarburanti  di  seconda
          generazione, fino  al  31  dicembre  2014,  allo  scopo  di
          valorizzare il contributo alla  riduzione  delle  emissioni
          climalteranti dei biocarburanti prodotti in luoghi vicini a
          quelli di consumo finale, ai fini del rispetto dell'obbligo
          di cui all'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006,
          n. 2, convertito, con modificazioni dalla  legge  11  marzo
          2006, n. 81, come  modificato  dal  comma  1  del  presente
          articolo, a decorrere dal 1°  gennaio  2012  il  contributo
          energetico dei biocarburanti diversi da quelli  di  cui  al
          comma  successivo  e'  maggiorato  rispetto  al   contenuto
          energetico effettivo qualora siano prodotti in stabilimenti
          ubicati in Stati dell'Unione europea e  utilizzino  materia
          prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio
          dei medesimi Stati. Identica maggiorazione e' attribuita ai
          biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete  di
          distribuzione dei carburanti,  purche'  la  percentuale  di
          biocarburante impiegato sia pari al 25%, fermi  restando  i
          requisiti di  sostenibilita'.  Per  tali  finalita',  fatto
          salvo il comma 5, il diritto a un certificato di immissione
          in consumo ai fini  del  rispetto  del  richiamato  obbligo
          matura allorche' e' immessa in  consumo  una  quantita'  di
          biocarburanti pari a 8 Giga-calorie. 
              5. Ai fini del rispetto dell'obbligo  di  cui  all'art.
          2-quater  del  decreto-legge  10  gennaio   2006,   n.   2,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11  marzo  2006,
          n. 81, come modificato dal comma 1 del  presente  articolo,
          il contributo dei biocarburanti, incluso il biometano,  per
          i quali il soggetto che li  immette  in  consumo  dimostri,
          mediante le modalita' di cui all'art.  39,  che  essi  sono
          stati  prodotti  a  partire  da  rifiuti  e  sottoprodotti,
          entrambi  prodotti  e  trasformati  in  biocarburanti   nel
          territorio Comunitario, che non presentino  altra  utilita'
          produttiva o commerciale al di fuori del loro  impiego  per
          la produzione di  carburanti  o  a  fini  energetici,  come
          definiti, individuati e  tracciati  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, materie di  origine  non
          alimentare,  ivi  incluse  le  materie  cellulosiche  e  le
          materie   ligno-cellulosiche,   alghe,    e'    equivalente
          all'immissione in consumo di una quantita' pari a due volte
          l'immissione in consumo di altri biocarburanti, diversi  da
          quelli di cui al comma  4.  Al  biocarburante  prodotto  da
          materie cellulosiche o lignocellulosiche, indipendentemente
          dalla classificazione di  queste  ultime  come  materie  di
          origine non alimentare, rifiuti, sottoprodotti  o  residui,
          si applica  sempre  la  maggiorazione  di  cui  al  periodo
          precedente. 
              5-bis.  Per  il  periodo  dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto legislativo fino al 31  ottobre  2012,  e'
          comunque  ammissibile  il  contributo   dei   biocarburanti
          prodotti  a  partire  da  rifiuti  e  sottoprodotti,   come
          definiti, individuati e  tracciati  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le finalita' di  cui
          al comma 5. 
              5-ter. A decorrere dal 1° novembre 2012,  limitatamente
          alla  categoria  dei  sottoprodotti,  hanno  accesso   alle
          maggiorazioni di cui al comma 5 esclusivamente i residui di
          seguito  elencati,  che  possono  essere  qualificati  come
          sottoprodotti  qualora  soddisfino  i  requisiti  stabiliti
          dall'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
          152: 
              acque glicerinose; 
              acidi grassi provenienti dalla raffinazione,  fisica  o
          chimica, degli oli, condotta all'interno degli stabilimenti
          di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5% in
          peso della relativa produzione di biodiesel); 
              acidi    grassi    saponificati    provenienti    dalla
          neutralizzazione  della  parte  acida   residua   dell'olio
          durante il processo  di  produzione  del  biodiesel  (nella
          misura massima del 5% in peso della relativa produzione  di
          biodiesel); 
              residui dalla reazione  di  distillazione  degli  acidi
          grassi grezzi (nella misura massima del 5%  in  peso  della
          relativa produzione di acidi  grassi  distillati)  e  delle
          acque glicerinose (nella misura  massima  del  5%  in  peso
          della relativa produzione di Glicerina distillata) condotta
          nelle aziende oleochimiche; 
              oli lubrificanti vegetali  esausti  derivati  da  acidi
          grassi; 
              feccia da vino e vinaccia; 
              grassi  animali  di  categoria  1,  nel  rispetto   del
          Regolamento (CE) n. 1069/2009 e  del  Regolamento  (CE)  n.
          142/2011   e   della   Comunicazione   della    Commissione
          sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilita' per
          i  biocarburanti  e  sulle   norme   di   calcolo   per   i
          biocarburanti (2010/C 160/02). 
              5-quater.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e  del  mare  e  del  Ministro  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali, entro  il  30  gennaio  di
          ogni anno, puo' essere modificato, nel rispetto dei criteri
          di cui al comma 5, l'elenco  di  cui  al  comma  5-ter  dei
          sottoprodotti che hanno accesso alle maggiorazioni previste
          dal comma 5 e le modalita' di tracciabilita' degli  stessi,
          con  efficacia  a  decorrere  dal  1°   gennaio   dell'anno
          successivo e  stabilite  variazioni  della  misura  massima
          percentuale prevista dal comma 5-quinquies. 
              5-quinquies. Ai fini del rispetto dell'obbligo  di  cui
          all'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.  2,
          convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006,  n.
          81, a decorrere dall'anno 2013 i soggetti obbligati possono
          adempiere  al  proprio  obbligo  annuale   complessivo   di
          immissione in consumo di biocarburanti nella misura massima
          del  20%  con  certificati  di  immissione  in  consumo  di
          biocarburanti che sono stati prodotti a partire da  rifiuti
          e  sottoprodotti,  ai  sensi  del  comma  5  del   presente
          articolo. 
              5-sexies.  A  decorrere  dal  1°   gennaio   2013,   le
          competenze operative e gestionali  assegnate  al  Ministero
          delle politiche agricole, alimentari e forestali  ai  sensi
          del provvedimento  di  attuazione  dell'art.  2-quater  del
          decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come
          modificato dall'art. 1, comma 368, della legge 27  dicembre
          2006, n. 296, sono attribuite al Ministero  dello  sviluppo
          economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei
          servizi energetici S.p.A. Gli oneri gestionali sono posti a
          carico dei soggetti obbligati e con  decreto  del  Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, ne e' determinata  l'entita'
          in  funzione  delle  Giga-calorie   di   biocarburante   da
          immettere in consumo e le relative modalita' di  versamento
          al Gestore dei servizi energetici S.p.A. Per l'esercizio di
          tali competenze e' costituito  presso  il  Ministero  dello
          sviluppo economico un comitato tecnico consultivo  composto
          da rappresentanti del Ministero dello  sviluppo  economico,
          del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
          forestali, del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, e del Gestore dei servizi energetici  S.p.A.,  con
          oneri a carico dello stesso  Gestore.  Dall'attuazione  del
          presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica. 
              5-septies.  In  riferimento  alle  attivita'   previste
          dall'art. 7-bis del decreto legislativo 21 marzo  2005,  n.
          66, come  introdotto  dall'art.  1,  comma  6  del  decreto
          legislativo 31 marzo 2011, n. 55, il  Gestore  dei  servizi
          energetici S.p.A. e l'Istituto superiore per la  protezione
          e la ricerca ambientale assicurano il  necessario  raccordo
          dei flussi informativi al fine della semplificazione  degli
          adempimenti a carico degli operatori economici. Il comma  2
          dell'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 e'
          abrogato. 
              6.  Qualora  siano  immessi  in  consumo  biocarburanti
          ottenuti da biocarburanti ricadenti nella tipologia di  cui
          al comma 5 e da altri biocarburanti, il contributo ai  fini
          del rispetto dell'obbligo di cui al comma  5  e'  calcolato
          sulla   base   del   contenuto   energetico   di    ciascun
          biocarburante. 
              7. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          da adottare, di concerto con  i  Ministri  dell'economia  e
          delle finanze, dell'ambiente e della tutela del  territorio
          e del mare e delle politiche agricole e forestali, entro il
          1° gennaio 2012, sono stabilite le modalita' con  le  quali
          sono riconosciute le maggiorazioni di cui al comma 4.». 
              - Si riporta l'art. 2-quater del D.L.  10-1-2006  n.  2
          Interventi  urgenti   per   i   settori   dell'agricoltura,
          dell'agroindustria, della  pesca,  nonche'  in  materia  di
          fiscalita' d'impresa, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          11 gennaio 2006, n. 8: 
              «Art.2-quater. Interventi nel settore agroenergetico. 
              1. A decorrere dal  1°  gennaio  2007  i  soggetti  che
          immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a  partire
          da fonti primarie non rinnovabili  e  destinati  ad  essere
          impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in
          consumo  nel  territorio  nazionale  una  quota  minima  di
          biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati
          al comma 4, nonche' di combustibili sintetici purche' siano
          esclusivamente ricavati dalle biomasse, con le modalita' di
          cui al comma 3. I medesimi soggetti  possono  assolvere  al
          predetto obbligo anche acquistando, in tutto  o  in  parte,
          l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti. 
              2. Per l'anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 e'
          fissata  nella  misura  dell'1,0  per  cento  di  tutto  il
          carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno
          solare  precedente,  calcolata  sulla   base   del   tenore
          energetico; a partire dall'anno 2008, tale quota minima  e'
          fissata nella misura del 2,0 per  cento.  Con  decreto  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          da emanare entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della presente disposizione, vengono  fissate  le  sanzioni
          amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive,  per
          il  mancato  raggiungimento  dell'obbligo  previsto  per  i
          singoli anni  di  attuazione  della  presente  disposizione
          successivi al 2007, tenendo conto  dei  progressi  compiuti
          nello sviluppo delle  filiere  agroenergetiche  di  cui  al
          comma 3. Gli importi  derivanti  dalla  comminazione  delle
          eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all'art. 1,
          comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere
          riassegnati  quale  maggiorazione   del   quantitativo   di
          biodiesel  che  annualmente  puo'  godere  della  riduzione
          dell'accisa o quale aumento allo stanziamento previsto  per
          l'incentivazione del bioetanolo e  suoi  derivati  o  quale
          sostegno della defiscalizzazione di programmi  sperimentali
          di nuovi biocarburanti. 
              3. Con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, di concerto con il  Ministro  dello
          sviluppo  economico,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e   del   mare   e   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da emanare  entro  tre  mesi
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, sono dettati criteri, condizioni e  modalita'
          per l'attuazione dell'obbligo di cui al  comma  1,  secondo
          obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in  base
          a criteri  che  in  via  prioritaria  tengono  conto  della
          quantita' di prodotto proveniente da intese di filiera,  da
          contratti quadro o contratti ad essi equiparati. 
              4. I biocarburanti e gli altri  carburanti  rinnovabili
          da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono  i
          carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla
          biomassa. 
              5. La sottoscrizione  di  un  contratto  di  filiera  o
          contratto  quadro,  o   contratti   ad   essi   equiparati,
          costituisce titolo preferenziale: 
              a)  nei  bandi  pubblici  per  i  finanziamenti   delle
          iniziative e dei  progetti  nel  settore  della  promozione
          delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti; 
              b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per  il
          trasporto ed il riscaldamento pubblici. 
              6. Le pubbliche amministrazioni stipulano  contratti  o
          accordi di programma con i soggetti interessati al fine  di
          promuovere la produzione  e  l'impiego  di  biomasse  e  di
          biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo
          di specie e varieta' vegetali da destinare ad utilizzazioni
          energetiche. 
              7. Ai fini dell'art. 21, comma 5, del  testo  unico  di
          cui al decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.  504,  il
          biogas e' equiparato al gas naturale. 
              8.  Gli  operatori  della  filiera  di   produzione   e
          distribuzione dei biocarburanti di origine agricola  devono
          garantire la tracciabilita' e  la  rintracciabilita'  della
          filiera.   A   tal   fine   realizzano   un   sistema    di
          identificazioni e registrazioni di  tutte  le  informazioni
          necessarie a  ricostruire  il  percorso  del  biocarburante
          attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e
          distribuzione,    con    particolare    riferimento    alle
          informazioni relative alla biomassa ed alla  materia  prima
          agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei  siti
          di produzione.». 
              - La legge 27 dicembre 2006, n. 296  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato»  (legge  finanziaria  2007)  e'   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006,  n.  299,  supplemento
          ordinario. 
              - Si riporta l'allegato 1 al D.M. 29  aprile  2008,  n.
          110, del Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e
          forestali  "Regolamento  recante  criteri,   condizioni   e
          modalita' per l'attuazione dell'obbligo  di  immissione  in
          consumo nel territorio nazionale di  una  quota  minima  di
          biocarburanti, ai sensi dell'art. 1, comma  368,  punto  3,
          della  legge  n.  296/2006,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 19 giugno 2008, n. 142: 
              «Allegato 1 Specifiche convenzionali  di  carburanti  e
          biocarburanti 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
              ».