(( Art. 34-decies 
 
 
Disposizioni in materia di collegamento stabile viario e  ferroviario
                     tra Sicilia e continente )) 
 
  ((1. In considerazione  dell'attuale  condizione  di  tensione  dei
mercati finanziari internazionali che impone, a tutela della  finanza
pubblica,  particolari  esigenze  di  cautela  nella  verifica  della
sostenibilita'  del  piano  economico-finanziario  del   collegamento
stabile viario e ferroviario tra Sicilia  e  continente  (di  seguito
Ponte), anche in relazione alle modalita' di finanziamento  previste,
la societa' Stretto di  Messina  S.p.A.  ed  il  contraente  generale
stipulano  apposito  atto  aggiuntivo  al   contratto   vigente   per
l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente  articolo.  Ai
fini di cui al presente comma, l'atto aggiuntivo e'  trasmesso  entro
trenta   giorni   dalla   stipula   alle    competenti    Commissioni
parlamentari.)) 
  ((2. Entro sessanta giorni dalla stipula  dell'atto  aggiuntivo  la
societa' Stretto di Messina S.p.A. presenta al CIPE, ai  fini  di  un
primo esame in linea  tecnica  del  progetto  definitivo  dell'opera,
unitamente agli elaborati  tecnici  nonche'  ai  necessari  pareri  e
autorizzazioni, i  piani  economico-finanziari  accompagnati  da  una
completa  e  dettagliata  analisi  dell'intervento  che  attesti   la
sostenibilita' dell'investimento, con riguardo  sia  alle  condizioni
praticate  nel  mercato  dei  capitali  sia  alle  varie  ipotesi  di
finanziamento pubblico.  Il  CIPE  in  sede  di  esame  tecnico  puo'
valutare parti progettuali dotate di autonoma funzionalita' alla  cui
effettiva  realizzazione  si  potra'  procedere  sentite  le  regioni
interessate. I piani economici e finanziari e le relative analisi che
attestano  la  sostenibilita'   dell'investimento   sono,   altresi',
trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.)) 
  ((3. In esito all'esame in linea tecnica  del  progetto  definitivo
dell'intervento, la societa'  Stretto  di  Messina  S.p.A.  avvia  le
necessarie iniziative per la  selezione  della  migliore  offerta  di
finanziamento dell'infrastruttura con  capitali  privati,  senza  che
cio'  dia  luogo  ad   impegni   contrattuali   vincolanti   per   la
concessionaria.  In  caso  di  mancata  individuazione  del  soggetto
finanziatore entro il termine per l'esame del progetto definitivo  di
cui al comma 4, sono caducati tutti gli atti che regolano i  rapporti
di  concessione,  nonche'  le  convenzioni  ed  ogni  altro  rapporto
contrattuale  stipulato  dalla  societa'  concessionaria.   In   tale
circostanza, a definitiva e completa tacitazione di  ogni  diritto  e
pretesa, gli  effetti  della  caducazione  dei  vincoli  contrattuali
comportano  esclusivamente  il  riconoscimento   di   un   indennizzo
costituito    dal    pagamento    delle    prestazioni    progettuali
contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento  di
una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto.)) 
  ((4. Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge  2  novembre
2012, n. 187, fino all'approvazione del progetto definitivo da  parte
del CIPE delle opere come individuate dal comma 2, entro e non  oltre
i 540 giorni successivi al completamento dell'esame del  progetto  in
linea tecnica,  tutti  gli  effetti  dei  contratti  stipulati  dalla
societa' Stretto di Messina S.p.A. con il contraente generale  e  gli
altri soggetti affidatari dei  servizi  connessi  alla  realizzazione
dell'opera sono sospesi e per il periodo di sospensione non  potranno
essere avanzate dai contraenti pretese risarcitorie o di altra natura
a nessun titolo. Sono altresi' sospesi gli  adeguamenti  economici  a
qualsiasi titolo previsti. Per le parti progettuali non esaminate dal
CIPE la  sospensione  degli  effetti  contrattuali  permane,  con  le
modalita'  sopra  indicate,  fino  al  reperimento  della   integrale
copertura  finanziaria.  Le  parti  dovranno   improntare   il   loro
comportamento secondo i principi della buona fede.)) 
  ((5. La mancata approvazione del progetto definitivo dell'opera  da
parte del CIPE, ai sensi del comma  4,  comporta  la  caducazione  di
tutti gli atti che regolano i rapporti  di  concessione,  nonche'  le
convenzioni ed  ogni  altro  rapporto  contrattuale  stipulato  dalla
societa' concessionaria, secondo le modalita' e per  gli  effetti  di
cui al comma 3.)) 
  ((6. La societa' Stretto di Messina S.p.A. puo' essere autorizzata,
previa approvazione dei progetti definitivi da parte del  CIPE  e  di
intesa   con   le   regioni   interessate,   ad    eseguire    lavori
infrastrutturali  funzionali  all'esigenza  dell'attuale  domanda  di
trasporto  anche  in  caso  di  mancata  realizzazione   del   Ponte,
ricompresi nel progetto definitivo generale, a  carico  del  bilancio
dello Stato nei limiti delle  risorse  che  saranno  individuate  con
successivi provvedimenti.)) 
  ((7. Con atto di  indirizzo  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  sono  impartite   direttive   finalizzate   all'immediato
contenimento dei costi di gestione  e  di  personale  della  societa'
Stretto di Messina S.p.A.)) 
  ((8. Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma 1 non  venga
stipulato  entro  il  termine  perentorio  del  1ยบ  marzo  2013  sono
caducati,  con  effetto  dalla  data  di  entrata   in   vigore   del
decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, tutti gli atti che regolano  i
rapporti  di  concessione,  nonche'  le  convenzioni  ed  ogni  altro
rapporto contrattuale stipulato dalla societa' concessionaria secondo
le modalita' e per gli effetti di cui al comma 3.)) 
  ((9. Nei casi di caducazione di cui ai commi 3, 5 e 8, con  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, la societa' Stretto di Messina  S.p.A.
e' posta in  liquidazione  e,  per  lo  svolgimento  delle  attivita'
liquidatorie, e'  nominato  un  commissario  liquidatore  che  dovra'
concludere le operazioni entro e non oltre un anno dalla nomina.)) 
  ((10. Agli oneri derivanti dagli eventuali  indennizzi  conseguenti
all'attuazione del presente articolo si  provvede  mediante  utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289,  e  successivi  rifinanziamenti,  relativa  al
Fondo per lo sviluppo e la coesione. A tale fine le risorse del Fondo
sono coerentemente riprogrammate dal CIPE a valere sulle assegnazioni
destinate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.)) 
  ((11.  Gli  eventuali  indennizzi  conseguenti  all'attuazione  del
presente articolo sono  preventivamente  comunicati  alle  competenti
Commissioni parlamentari con  elencazione  dei  destinatari  e  delle
relative somme loro riconosciute e con l'indicazione  puntuale  delle
prestazioni progettuali previste ed eseguite  che  hanno  dato  luogo
all'indennizzo per ciascuno dei predetti soggetti.))