(( Art. 34-quater 
 
 
                    Imprese turistico-balneari )) 
 
  ((1. All'articolo 11 della legge 15 dicembre  2011,  n.  217,  sono
apportate le seguenti modificazioni:)) 
  (( a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Si intendono quali
imprese turistico-balneari le attivita' classificate all'articolo 01,
comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre  1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  1993,
n. 494, che si svolgono su beni  del  demanio  marittimo,  ovvero  le
attivita' di stabilimento balneare, anche quando  le  strutture  sono
ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di  promuovere
il rilancio delle attivita'  turistico-balneari  e  la  tutela  della
concorrenza, e' demandata alle regioni la fissazione degli  indirizzi
per lo svolgimento  delle  attivita'  accessorie  degli  stabilimenti
balneari, quali l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande
e gli intrattenimenti musicali e danzanti, da  fissare  nel  rispetto
delle particolari condizioni di  tutela  dell'ambiente,  ivi  incluso
l'ambiente urbano, nonche' dell'ordine pubblico,  dell'incolumita'  e
della sicurezza pubblica. Tali  attivita'  accessorie  devono  essere
effettuate entro gli orari di esercizio  cui  sono  funzionalmente  e
logisticamente  collegate  e  devono  svolgersi  nel  rispetto  delle
vigenti norme, prescrizioni e  autorizzazioni  in  materia  edilizia,
urbanistica,  igienico-sanitaria  e  di  inquinamento  acustico.  Gli
indirizzi regionali sono recepiti a  livello  comunale  con  apposita
ordinanza del sindaco, nel rispetto del principio di sussidiarieta' e
di proporzionalita'»;)) 
  (( b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:)) 
  ((«6-bis. In  caso  di  intrattenimenti  danzanti  da  svolgere  in
stabilimenti  balneari,  i  progetti   sottoposti   all'esame   delle
commissioni di cui all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio  1940,
n. 635, devono individuare espressamente i luoghi in  cui  si  svolge
l'attivita' di pubblico spettacolo o intrattenimento.)) 
  ((6-ter. La disciplina di cui all'articolo 80 del testo  unico,  di
cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,   n.   773,   si   applica
esclusivamente ai soli luoghi di pubblico spettacolo individuati  nei
progetti di cui al comma 6-bis.)) 
  ((6-quater.  In  coerenza  con  quanto  disposto  dal  decreto  del
Ministro dell'interno 30 novembre 1983, pubblicato  nella  ))Gazzetta
Ufficiale((  n.  339  del  12  dicembre   1983,   non   fanno   parte
dell'intrattenimento danzante e sono quindi sottratte alla disciplina
dell'articolo 80 del citato testo unico, le  aree  della  concessione
demaniale circostanti i locali di pubblico spettacolo individuati nei
progetti di cui al  comma  6-bis,  purche'  prive  di  recinzioni  di
qualsiasi  tipo  e  di  strutture  specificatamente  destinate   allo
stazionamento del pubblico per  assistere  a  spettacoli,  in  quanto
aventi  caratteristiche  di   locale   all'aperto,   come   descritto
all'articolo 1, comma 2, lettera a), del citato decreto  ministeriale
30 novembre 1983».))