Art. 34 Direttore centrale e vice direttore centrale 1. L'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari (BILANDIFE) e' retto da un ufficiale generale di grado non inferiore a maggior generale o grado corrispondente delle Forze armate. 2. Il direttore centrale e' coadiuvato da un vice direttore centrale civile, scelto tra i dirigenti di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa, il quale lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, ne assolve le funzioni in caso di vacanza della carica.