Art. 34 
 
 
                        Durata e composizione 
 
  1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del
regio  decreto-legge  27  novembre  1933,  n.1578,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e  dagli  articoli
59 e seguenti del regio decreto 22  gennaio  1934,  n.  37,  ha  sede
presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni.  I
suoi componenti non possono essere eletti  consecutivamente  piu'  di
due volte nel rispetto dell'equilibrio tra  i  generi.  Il  Consiglio
uscente resta in carica per il disbrigo degli  affari  correnti  fino
all'insediamento del Consiglio neoeletto. 
  2. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF non sono valide
se non risultano rappresentati entrambi i generi. 
  3. Il CNF e'  composto  da  avvocati  aventi  i  requisiti  di  cui
all'articolo 38. Ciascun distretto  di  corte  d'appello  in  cui  il
numero complessivo degli iscritti agli albi e' inferiore a  diecimila
elegge un componente. Risulta eletto chi abbia riportato  il  maggior
numero di  voti.  Non  puo'  appartenere  per  piu'  di  due  mandati
consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto  in
tali distretti. Ciascun distretto di  corte  di  appello  in  cui  il
numero complessivo degli iscritti agli albi e'  pari  o  superiore  a
diecimila elegge due componenti;  in  tali  distretti  risulta  primo
eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo  eletto
chi  abbia  riportato  il  maggior  numero  di  voti,  garantendo  la
rappresentanza  tra  i  generi,  tra  gli  iscritti  ad   un   ordine
circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo  eletto.
In tutti i distretti, il  voto  e'  comunque  espresso  per  un  solo
candidato. In ogni caso, a parita' di voti, e'  eletto  il  candidato
piu' anziano di iscrizione. Le elezioni per la nomina dei  componenti
del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del
Consiglio in carica. La proclamazione  dei  risultati  e'  fatta  dal
Consiglio in carica, il quale cessa dalle  sue  funzioni  alla  prima
riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica. 
  4. A ciascun consiglio spetta un voto per  ogni  cento  iscritti  o
frazione di cento,  fino  a  duecento  iscritti;  un  voto  per  ogni
successivi  trecento  iscritti,  da  duecentouno  fino  ad  ottocento
iscritti;  un  voto  per  ogni  successivi  seicento   iscritti,   da
ottocentouno fino a duemila iscritti; un  voto  per  ogni  successivi
mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per  ogni
successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila. 
  5. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti,  il  segretario
ed il tesoriere, che  formano  il  consiglio  di  presidenza.  Nomina
inoltre i componenti delle commissioni e degli altri organi  previsti
dal regolamento. 
  6. Si applicano le  disposizioni  di  cui  al  decreto  legislativo
luogotenenziale  23  novembre  1944,   n.   382,   per   quanto   non
espressamente previsto. 
 
          Note all'art. 34: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  52  del  regio
          decreto  27  novembre  1933,  n.  1578  (Ordinamento  delle
          professioni di avvocato e procuratore.): 
              "Art. 52. - Presso il Ministero di grazia  e  giustizia
          e' costituita la commissione centrale per gli avvocati ed i
          procuratori. 
              Essa  e'  composta  di   quindici   avvocati   iscritti
          nell'albo speciale di cui all'art. 33, ed e'  nominata  con
          decreto  reale,  su  proposta  del  Ministro  di  grazia  e
          giustizia, di concerto con quello  delle  corporazioni,  in
          seguito  a  designazioni  in  numero   doppio   fatte   dal
          direttorio del Sindacato nazionale  degli  avvocati  e  dei
          procuratori. Con lo stesso decreto reale sono  nominati  il
          presidente e il  vice-presidente  fra  i  componenti  della
          commissione. 
              I componenti della commissione  centrale  rimangono  in
          carica cinque armi e possono essere riconfermati. 
              Il Ministro di grazia e giustizia provvede al personale
          occorrente per la segreteria della commissione  centrale  e
          ad ogni altra necessita' per il funzionamento di essa.". 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  59  del  regio
          decreto 22 gennaio 1934, n.  37  (Norme  integrative  e  di
          attuazione  del  R.D.L.  27   novembre   1933,   n.   1578,
          sull'ordinamento  della  professione  di  avvocato   e   di
          procuratore): 
              "Art. 59. - Il ricorso al Consiglio  nazionale  forense
          e' presentato negli uffici del Consiglio che ha  emesso  la
          pronuncia, e deve  contenere  l'indicazione  specifica  dei
          motivi sui quali si fonda, ed essere corredato della  copia
          della pronuncia stessa, notificata al ricorrente. 
              Agli  effetti  della  decorrenza  del  termine  per  il
          ricorso incidentale preveduto nell'art.  50,  comma  terzo,
          R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, si ha riguardo alla  data
          in cui e' stata fatta la  notificazione  del  provvedimento
          impugnato al professionista interessato e, nel caso di piu'
          professionisti, alla data dell'ultima notificazione. 
              L'ufficio del  Consiglio  comunica  immediatamente,  in
          copia, alle altre parti il ricorso che sia stato presentato
          a norma del comma primo del presente articolo. Al  Pubblico
          Ministero  e'  anche   comunicata   la   data   dell'ultima
          notificazione del provvedimento impugnato ai professionisti
          interessati. 
              Il ricorso e gli altri atti del procedimento  rimangono
          depositati negli uffici del Consiglio  per  il  termine  di
          dieci  giorni  dalla  scadenza  di  quello  stabilito   per
          ricorrere. Nel caso di cui all'art. 50,  comma  terzo,  del
          R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il termine  del  deposito
          decorre dalla scadenza di quello stabilito per  il  ricorso
          incidentale. 
              Fino a quando gli atti rimangono  depositati  le  parti
          interessate possono prenderne visione,  proporre  deduzioni
          ed esibire documenti. 
              Il ricorso e gli altri atti nonche' le deduzioni  ed  i
          documenti di cui al comma precedente sono quindi  trasmessi
          al Consiglio nazionale forense.". 
              - Il decreto legislativo  luogotenenziale  23  novembre
          1944, n. 382, reca: "Norme  sui  Consigli  degli  ordini  e
          collegi e sulle Commissioni centrali professionali".