Art. 34 
 
 
                 Trasparenza degli oneri informativi 
 
  1.  I  regolamenti  ministeriali  o  interministeriali,  nonche'  i
provvedimenti amministrativi  a  carattere  generale  adottati  dalle
amministrazioni  dello  Stato  per  regolare  l'esercizio  di  poteri
autorizzatori,  concessori  o  certificatori,  nonche'  l'accesso  ai
servizi  pubblici  ovvero  la  concessione  di  benefici,  recano  in
allegato  l'elenco  di  tutti  gli  oneri  informativi  gravanti  sui
cittadini e  sulle  imprese  introdotti  o  eliminati  con  gli  atti
medesimi.  Per  onere  informativo  si  intende   qualunque   obbligo
informativo o adempimento che comporti la  raccolta,  l'elaborazione,
la trasmissione, la conservazione e la produzione di  informazioni  e
documenti alla pubblica amministrazione. 
  2. Ferma restando, ove prevista, la  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale, gli atti di cui  al  comma  1  sono  pubblicati  sui  siti
istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalita'
definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della
legge 11 novembre 2011, n. 180. 
 
          Note all'art. 34: 
              Si riporta il testo dell'articolo 7, commi 2 e 4, della
          legge 11 novembre 2011, n. 180: 
               «Art.  7.Riduzione  e  trasparenza  degli  adempimenti
          amministrativi a carico di cittadini e imprese 
              (Omissis). 
              2. Gli atti di cui al  comma  1,  anche  se  pubblicati
          nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono   pubblicati   nei   siti
          istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri
          e le modalita' definiti con apposito regolamento da emanare
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione, entro novanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore della presente legge. 
              (Omissis). 
              4. Con il regolamento di cui al comma 2, ai fini  della
          valutazione degli eventuali profili di responsabilita'  dei
          dirigenti   preposti   agli   uffici   interessati,    sono
          individuate le modalita' di presentazione  dei  reclami  da
          parte  dei  cittadini  e  delle  imprese  per  la   mancata
          applicazione delle disposizioni del presente articolo.».