Art. 34 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo  13,  dall'attuazione
della presente legge non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni   interessate
provvedono agli adempimenti previsti  dalla  presente  legge  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 6 agosto 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
                    Letta, Presidente del Consiglio dei ministri      
 
                    Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei 
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri