ART. 34 
 
               (Abrogazioni e invarianza finanziaria) 
 
  1. Con decorrenza 1 gennaio 2015 sono abrogati: 
a) Il comma 6 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n.  99,  e
successive modificazioni; 
b) il  primo  periodo  del  comma  2  dell'articolo  10  del  decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni; 
c) i commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 10 del decreto  del  Ministro
   dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella  Gazzetta
   Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012; 
d) i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 21 del decreto  del  Ministro
   dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella  Gazzetta
   Ufficiale n.159 del 10 luglio 2012; 
e) il secondo periodo del comma 5-sexies dell'articolo 33 del decreto
legislativo 3 marzo 2011 n. 28; 
f) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2014; 
g) l'articolo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28
   dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  1  del  2
   gennaio 2013. 
  2. Dall'applicazione degli articoli da 23 a 30 non devono  derivare
nuovi o maggiori oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  e  le
Amministrazioni  interessate  provvedono  con   le   risorse   umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.