Art. 34 
 
                  Disciplina dei rapporti di lavoro 
 
  1. In caso di assunzione  a  tempo  indeterminato  il  rapporto  di
lavoro tra somministratore e lavoratore e' soggetto  alla  disciplina
prevista per  il  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato.  Nel
contratto  di  lavoro  e'   determinata   l'indennita'   mensile   di
disponibilita',  divisibile  in   quote   orarie,   corrisposta   dal
somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane  in
attesa di essere inviato  in  missione,  nella  misura  prevista  dal
contratto collettivo applicabile al somministratore  e  comunque  non
inferiore all'importo fissato con decreto del Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali. L'indennita' di  disponibilita'  e'  esclusa
dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo. 
  2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di  lavoro
tra somministratore e lavoratore e' soggetto alla disciplina  di  cui
al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni
di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21,  23  e  24.  Il  termine
inizialmente posto al contratto di lavoro puo' in  ogni  caso  essere
prorogato, con il consenso del lavoratore e  per  atto  scritto,  nei
casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato  dal
somministratore. 
  3. Il  lavoratore  somministrato  non  e'  computato  nell'organico
dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di  legge  o
di contratto collettivo, fatta eccezione  per  quelle  relative  alla
tutela della  salute  e  della  sicurezza  sul  lavoro.  In  caso  di
somministrazione di lavoratori disabili per missioni  di  durata  non
inferiore a dodici mesi, il  lavoratore  somministrato  e'  computato
nella quota di riserva di cui all'articolo 3  della  legge  12  marzo
1999, n. 68. 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 e 24 della  legge  n.  223
del 1991 non  trovano  applicazione  nel  caso  di  cessazione  della
somministrazione di lavoro a  tempo  indeterminato,  cui  si  applica
l'articolo 3 della legge n. 604 del 1966. 
 
          Note all'art. 34: 
              - Si riporta l'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.
          68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili): 
              «Art. 3. (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva). -
          1. I datori di lavoro pubblici e  privati  sono  tenuti  ad
          avere alle loro  dipendenze  lavoratori  appartenenti  alle
          categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura: 
              a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano
          piu' di 50 dipendenti; 
              b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; 
              c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. 
              2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15  a
          35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si  applica  solo
          in caso di nuove assunzioni. 
              3. Per i partiti politici, le organizzazioni  sindacali
          e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano  nel
          campo della solidarieta' sociale, dell'assistenza  e  della
          riabilitazione,   la   quota   di   riserva   si    computa
          esclusivamente     con     riferimento     al     personale
          tecnico-esecutivo e  svolgente  funzioni  amministrative  e
          l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso  di  nuova
          assunzione. 
              4. Per i servizi di polizia, della  protezione  civile,
          il collocamento dei disabili e' previsto nei  soli  servizi
          amministrativi. 
              5. Gli  obblighi  di  assunzione  di  cui  al  presente
          articolo sono  sospesi  nei  confronti  delle  imprese  che
          versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e
          3 della legge  23  luglio  1991,  n.  223  ,  e  successive
          modificazioni, ovvero dall' articolo 1 del decreto-legge 30
          ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla
          legge 19 dicembre 1984, n. 863 ; gli obblighi sono  sospesi
          per  la  durata  dei  programmi  contenuti  nella  relativa
          richiesta  di  intervento,  in  proporzione   all'attivita'
          lavorativa effettivamente sospesa e per il  singolo  ambito
          provinciale. Gli  obblighi  sono  sospesi  inoltre  per  la
          durata della  procedura  di  mobilita'  disciplinata  dagli
          articoli 4 e 24 della legge 23 luglio  1991,  n.  223  ,  e
          successive modificazioni, e, nel caso in cui  la  procedura
          si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo
          in cui permane  il  diritto  di  precedenza  all'assunzione
          previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge. 
              6.  Agli  enti  pubblici  economici   si   applica   la
          disciplina prevista per i datori di lavoro privati. 
              7. Nella quota di riserva sono computati  i  lavoratori
          che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n.
          686, e successive modificazioni,  nonche'  della  legge  29
          marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.". 
              - Per il testo degli articoli  4  e  24,  della  citata
          legge n. 223 del 1991, si vedano le note all'art. 14. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3  della  citata
          legge n.604 del 1966: 
              «Art. 3. - Il licenziamento per giustificato motivo con
          preavviso e' determinato da un notevole inadempimento degli
          obblighi contrattuali del prestatore di  lavoro  ovvero  da
          ragioni      inerenti       all'attivita'       produttiva,
          all'organizzazione del lavoro e al  regolare  funzionamento
          di essa.».