Art. 34 Data di riferimento del bilancio consolidato (articolo 24, paragrafo 8 della direttiva 2013/34/UE) 1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con quella del bilancio d'esercizio dell'intermediario tenuto a redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 22. Tuttavia, la data di riferimento puo' anche essere quella dei bilanci della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle piu' importanti di esse. L'uso di questa facolta' e' indicato e debitamente motivato nella nota integrativa. 2. Se la data di riferimento del bilancio di un'impresa inclusa nel consolidamento e' diversa da quella del bilancio consolidato, questa impresa e' consolidata in base a un bilancio annuale intermedio riferito alla medesima data del bilancio consolidato e redatto secondo le disposizioni della sezione II del presente capo.