Art. 34 
 
 
                      Modifica dell'articolo 16 
           del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 
 
  1. L'articolo 16 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 16 (Sede e attrezzature). - 1. L'ufficio delle consigliere  e
dei consiglieri di parita' regionali, delle  citta'  metropolitane  e
degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014,  n.  56  e'
ubicato rispettivamente presso le regioni, le citta' metropolitane  e
gli enti di area vasta. L'ufficio della consigliera o del consigliere
nazionale di parita' e' ubicato presso  il  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali. L'ufficio e' funzionalmente autonomo, dotato
del personale, delle apparecchiature e delle strutture  necessarie  e
idonee  allo  svolgimento  dei  suoi  compiti.   Il   personale,   la
strumentazione e le attrezzature necessari devono essere  prontamente
assegnati dagli enti presso cui  l'ufficio  e'  ubicato,  nell'ambito
delle risorse esistenti e a invarianza della spesa. 
  2.  Il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali   puo'
predisporre con gli enti territoriali,  nel  cui  ambito  operano  le
consigliere e i consiglieri di parita', convenzioni quadro allo scopo
di  definire  le  modalita'  di  organizzazione  e  di  funzionamento
dell'ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parita',  nonche'
gli  indirizzi  generali  per  l'espletamento  dei  compiti  di   cui
all'articolo 15, comma 1, lettere b), c), d), e g).». 
 
          Note all'art. 34: 
              Per il testo della citata legge  n.  56  del  2014,  si
          vedano le note all'articolo 27. 
              Per  il  testo  dell'articolo  15  del  citato  decreto
          legislativo n. 198 del 2006, si vedano le note all'articolo
          33.