Art. 34. 
 
 
           (Modifica all'articolo 120 della Costituzione) 
 
  1. All'articolo 120, secondo comma,  della  Costituzione,  dopo  le
parole: « Il Governo » sono inserite  le  seguenti:  «  ,  acquisito,
salvi i  casi  di  motivata  urgenza,  il  parere  del  Senato  della
Repubblica,  che  deve  essere  reso  entro  quindici  giorni   dalla
richiesta, » e sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «  e
stabilisce i casi di esclusione dei titolari  di  organi  di  governo
regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando e'
stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente ».