Art. 34 
 
                  Qualificazione dei professionisti 
 
  1. Al fine di assicurare la massima  trasparenza  nel  conferimento
degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, e' istituito
un  elenco  speciale  dei  professionisti   abilitati,   di   seguito
denominato «elenco speciale». Il Commissario straordinario adotta  un
avviso  pubblico  finalizzato  a  raccogliere  le  manifestazioni  di
interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente  con
proprio  atto  i  criteri  generali  ed  i   requisiti   minimi   per
l'iscrizione  nell'elenco.  L'iscrizione  nell'elenco  speciale  puo'
comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti  che  presentano
il  DURC  regolare.  L'elenco  speciale,  adottato  dal   Commissario
straordinario, e' reso  disponibile  presso  le  Prefetture -  uffici
territoriali del Governo di Rieti, Ascoli  Piceno,  Macerata,  Fermo,
Perugia, L'Aquila e Teramo nonche' presso tutti i Comuni  interessati
dalla ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione. 
  2.  I  soggetti  privati  conferiscono   gli   incarichi   per   la
ricostruzione o riparazione e ripristino degli  immobili  danneggiati
dagli  eventi  sismici  esclusivamente  a   professionisti   iscritti
nell'elenco di cui al comma 1. 
  3. Sino all'istituzione dell'elenco  di  cui  al  comma  1  possono
essere affidati dai privati incarichi a professionisti iscritti  agli
ordini e collegi professionali che  siano  in  possesso  di  adeguati
livelli di affidabilita' e professionalita' e  non  abbiano  commesso
violazioni  in  materia  contributiva  e  previdenziale  ostative  al
rilascio del DURC. 
  4. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve  avere  in  corso
ne' avere avuto negli ultimi tre  anni  rapporti  diretti  di  natura
professionale, commerciale o di collaborazione, comunque  denominati,
con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o  ricostruzione,
anche in subappalto, ne' rapporti di parentela con il titolare o  con
chi  riveste  cariche  societarie  nella  stessa.  A  tale  fine,  il
direttore  dei  lavori   produce   apposita   autocertificazione   al
committente, trasmettendone altresi' copia agli uffici  speciali  per
la  ricostruzione.  La  struttura   commissariale   puo'   effettuare
controlli, anche a campione, in ordine  alla  veridicita'  di  quanto
dichiarato. 
  5. Il contributo massimo, a carico del  Commissario  straordinario,
per tutte le attivita' tecniche poste in essere per la  ricostruzione
pubblica e privata, stabilito nella misura del 10 per  cento,  e'  al
netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali  ed  e'  analiticamente
disciplinato con provvedimenti adottati  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma  2.  Con  quest'ultimo  atto,  puo'  essere   riconosciuto   un
contributo  aggiuntivo,  per   le   sole   indagini   o   prestazioni
specialistiche, nella misura massima del 2 per cento. 
  6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di  competenza
delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, con provvedimenti adottati  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 2, e' fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi,
tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai professionisti nella
qualificazione. 
  7. Per gli interventi di ricostruzione privata, con i provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti i  criteri
finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi  che  non  trovano
giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.