Art. 34 
 
          Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 43 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole «Programma triennale per la trasparenza  e
l'integrita'» sono sostituite dalle seguenti: «Piano triennale per la
prevenzione della corruzione»; 
  b) il comma 2 e' abrogato; 
  c)  il  comma  4  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  I  dirigenti
responsabili  dell'amministrazione   e   il   responsabile   per   la
trasparenza  controllano  e   assicurano   la   regolare   attuazione
dell'accesso civico sulla  base  di  quanto  stabilito  dal  presente
decreto.». 
 
          Note all'art. 34: 
              Si riporta il testo dell'articolo 43 del citato decreto
          legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 43. (Responsabile  per  la  trasparenza)  -  1.
          All'interno di ogni amministrazione il  responsabile  della
          prevenzione della corruzione e della  trasparenza,  di  cui
          all'articolo 1, comma 7, della legge 6  novembre  2012,  n.
          190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile  per  la
          trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo
          e' indicato nel Piano triennale per  la  prevenzione  della
          corruzione. Il responsabile svolge stabilmente un'attivita'
          di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione
          degli obblighi di pubblicazione  previsti  dalla  normativa
          vigente,  assicurando  la  completezza,  la   chiarezza   e
          l'aggiornamento  delle  informazioni  pubblicate,   nonche'
          segnalando all'organo di indirizzo politico,  all'Organismo
          indipendente di valutazione (OIV), all'Autorita'  nazionale
          anticorruzione e,  nei  casi  piu'  gravi,  all'ufficio  di
          disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento  degli
          obblighi di pubblicazione. 
              2. (abrogato). 
              3.    I    dirigenti    responsabili    degli    uffici
          dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e  regolare
          flusso  delle  informazioni  da  pubblicare  ai  fini   del
          rispetto dei termini stabiliti dalla legge. 
              4. I dirigenti responsabili dell'amministrazione  e  il
          responsabile della trasparenza controllano e assicurano  la
          regolare  attuazione  dell'accesso  civico  sulla  base  di
          quanto stabilito dal presente decreto. 
              5. In relazione alla  loro  gravita',  il  responsabile
          segnala i casi di inadempimento o di  adempimento  parziale
          degli obblighi in materia di pubblicazione  previsti  dalla
          normativa  vigente,  all'ufficio  di  disciplina,  ai  fini
          dell'eventuale attivazione del  procedimento  disciplinare.
          Il  responsabile  segnala  altresi'  gli  inadempimenti  al
          vertice  politico  dell'amministrazione,  all'OIV  ai  fini
          dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'.». 
              Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  7,  della
          citata legge 6 novembre 2012, n. 190: 
                « 7. A  tal  fine,  l'organo  di  indirizzo  politico
          individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo
          di  prima  fascia  in  servizio,  il   responsabile   della
          prevenzione  della  corruzione.  Negli  enti   locali,   il
          responsabile  della   prevenzione   della   corruzione   e'
          individuato, di norma,  nel  segretario,  salva  diversa  e
          motivata determinazione.».