Art. 34 
 
                      Modifiche all'articolo 19 
                della legge 24 dicembre 2012, n. 234 
 
  1. All'articolo 19 della legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ai commi l e 4, le parole:  «direttore  della  Segreteria  del
CIAE di cui all'articolo 2, comma 9» sono sostituite dalle  seguenti:
«Segretario del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9-bis»; 
    b) al comma 5, le parole: «responsabile della Segreteria del CIAE
di cui all'articolo 2,  comma  9»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Segretario del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9-bis». 
 
          Note all'art. 34: 
              - Il testo dell'art. 34 della legge n. 234/2012  (Norme
          generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
          gennaio 2013, n. 3, come modificato dalla  presente  legge,
          e' il seguente: 
              «Art. 19 (Comitato tecnico di  valutazione  degli  atti
          dell'Unione  europea).  -  1.  Per  la  preparazione  delle
          proprie riunioni il CIAE si avvale di un  Comitato  tecnico
          di valutazione degli atti dell'Unione europea,  di  seguito
          denominato «Comitato  tecnico  di  valutazione»,  istituito
          presso  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
          Dipartimento  per  le  politiche  europee,   coordinato   e
          presieduto dal Segretario del CIAE di cui all'art. 2, comma
          9-bis. 
              2. Il Comitato tecnico  di  valutazione  coordina,  nel
          quadro degli  indirizzi  del  Governo,  la  predisposizione
          della posizione italiana nella  fase  di  formazione  degli
          atti normativi dell'Unione europea. A tal fine, il Comitato
          tecnico di valutazione svolge le seguenti funzioni: 
                a) raccoglie le  istanze  provenienti  dalle  diverse
          amministrazioni  sulle  questioni  in  discussione   presso
          l'Unione europea e istruisce e definisce le  posizioni  che
          saranno espresse dall'Italia in  sede  di  Unione  europea,
          previa, quando necessario, deliberazione del CIAE; 
                b) trasmette le proprie deliberazioni  ai  competenti
          rappresentanti italiani incaricati di presentarle in  tutte
          le diverse istanze dell'Unione europea; 
                c) verifica l'esecuzione delle  decisioni  prese  nel
          CIAE. 
              3. Ogni  Ministro  designa  un  proprio  rappresentante
          quale membro del Comitato tecnico di valutazione  abilitato
          a esprimere la posizione dell'amministrazione. 
              4. Nell'ambito del Comitato tecnico di valutazione sono
          istituiti singoli gruppi di lavoro incaricati di  preparare
          i lavori del medesimo Comitato con  riguardo  a  specifiche
          tematiche.  I  gruppi  di  lavoro   sono   presieduti   dal
          Segretario del CIAE di cui all'art. 2, comma 9-bis, o da un
          suo delegato. La composizione dei gruppi di lavoro riflette
          quella del Comitato tecnico di valutazione. 
              5. Qualora siano trattate materie  che  interessano  le
          regioni e le province  autonome,  il  Comitato  tecnico  di
          valutazione e' integrato da un rappresentante  di  ciascuna
          regione  e  provincia  autonoma  indicato  dal   rispettivo
          presidente e, per  gli  ambiti  di  competenza  degli  enti
          locali, da rappresentanti indicati  dall'ANCI,  dall'UPI  e
          dall'UNCEM. Le riunioni del Comitato tecnico di valutazione
          integrato sono convocate dal Segretario  del  CIAE  di  cui
          all'art.  2,  comma  9-bis,  d'intesa  con   il   direttore
          dell'ufficio di segreteria della Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano e con il direttore  dell'ufficio  di
          segreteria  della  Conferenza  Stato-citta'  ed   autonomie
          locali,  che  vi  partecipano,  e  si  svolgono  presso  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
              6. Alle riunioni del Comitato  tecnico  di  valutazione
          partecipano, in qualita'  di  osservatori,  funzionari  del
          Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei   deputati
          designati dalle rispettive amministrazioni.  Qualora  siano
          trattate materie che interessano le regioni e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano,  al  Comitato  tecnico  di
          valutazione  partecipano,  in  qualita'   di   osservatori,
          rappresentanti  della  Conferenza  dei   presidenti   delle
          assemblee  legislative  delle  regioni  e  delle   province
          autonome. 
              7. Alle riunioni del Comitato  tecnico  di  valutazione
          possono essere invitati, quando si trattano  questioni  che
          rientrano nelle rispettive competenze, rappresentanti delle
          autorita' di regolamentazione o vigilanza. 
              8. L'organizzazione e  il  funzionamento  del  Comitato
          tecnico di valutazione sono disciplinati  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, adottato  ai  sensi  dell'art.
          17, comma 1, lettera b), della legge  23  agosto  1988,  n.
          400, su proposta del Ministro per gli  affari  europei,  di
          concerto con il Ministro degli affari  esteri,  sentita  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni. Fino alla data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto del Presidente della Repubblica, di  cui  al  primo
          periodo, restano efficaci gli atti adottati  in  attuazione
          dell'art.  2,  comma  4,  ultimo  periodo,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              9. Non si applica l'art. 29, comma 2,  lettera  e-bis),
          del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».