(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 34)
Art. 34
(Nomina del traduttore)
1. Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono
scritti in lingua italiana, il giudice puo' nominare un traduttore,
il quale presta giuramento a norma dell'articolo 33, comma 2.