Art. 34 
 
Delega al Governo per la riforma della promozione delle opere europee
  e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi per la riforma e la razionalizzazione delle  disposizioni
legislative  di  disciplina  degli  strumenti   e   delle   procedure
attualmente previsti dall'ordinamento in materia di promozione  delle
opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di  media
audiovisivi, sia lineari sia non lineari, sulla base dei  principi  e
criteri direttivi indicati al comma 2 e comunque  conformemente  alla
direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  10
marzo 2010, e nel rispetto delle norme del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. 
  2. Il decreto o i decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) introdurre procedure piu' trasparenti ed efficaci in materia  di
obblighi di  investimento  e  programmazione  di  opere  italiane  ed
europee da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi,  con
particolare riferimento ai presupposti, ai requisiti, alle  modalita'
tecniche di assolvimento degli obblighi, precisando i criteri con cui
possono  essere  riconosciute  eventuali  deroghe   ovvero   previsti
meccanismi di flessibilita' rispetto a tali obblighi; 
  b)  adeguarsi  ai  principi  di  proporzionalita',  adeguatezza  ed
efficacia, in modo da definire con maggiore coerenza  e  certezza  il
sistema  delle  regole  e  l'ambito   soggettivo   di   applicazione,
prevedendo la massima armonizzazione  fra  gli  obblighi  cui  devono
attenersi i diversi fornitori di servizi di  media  audiovisivi,  sia
lineari che  non  lineari,  in  relazione  alle  diverse  piattaforme
distributive; 
  c) rafforzare un sistema in cui i meccanismi di mercato siano  piu'
funzionali a una maggiore concorrenza, a una maggiore  pluralita'  di
possibili linee editoriali e  a  meccanismi  di  formazione  ed  equa
distribuzione del valore dei diritti  di  sfruttamento  delle  opere,
anche favorendo accordi tra le categorie dei fornitori di servizi  di
media audiovisivi e dei produttori  indipendenti,  in  linea  con  il
nuovo contesto tecnologico e di  mercato  ed  in  considerazione  dei
rispettivi   apporti   finanziari,   produttivi   e   creativi   alla
realizzazione delle opere; 
  d) prevedere in particolare la riformulazione  delle  modalita'  di
applicazione  di  tali  regole  ai  fornitori  di  servizi  di  media
audiovisivi non lineari; 
  e) provvedere alla riformulazione della definizione di  «produttore
indipendente»,  nonche'  delle  altre   definizioni   che   attengono
direttamente alle questioni, alle tematiche e ai profili inerenti  la
promozione delle opere europee ed italiane; 
  f) prevedere un adeguato sistema  di  verifica,  di  controllo,  di
valutazione dell'efficacia e un appropriato sistema sanzionatorio.