Art. 34 
 
 
             Assistenza sociosanitaria semiresidenziale 
             e residenziale alle persone con disabilita' 
 
  1. Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale,  il
Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone di ogni eta' con
disabilita'   fisiche,   psichiche    e    sensoriali,    trattamenti
riabilitativi mediante l'impiego di metodi e strumenti  basati  sulle
piu' avanzate evidenze scientifiche, a carattere intensivo, estensivo
e di mantenimento  previa  valutazione  multidimensionale,  presa  in
carico e progetto riabilitativo individuale (PRI)  che  definisca  le
modalita' e la durata del trattamento. I trattamenti residenziali  si
articolano nelle seguenti tipologie: 
    a) trattamenti di riabilitazione intensiva rivolti a persone  non
autosufficienti in condizioni di stabilita' clinica  con  disabilita'
importanti e complesse, modificabili, che  richiedono  un  intervento
riabilitativo pari ad almeno tre ore giornaliere e un elevato impegno
assistenziale riferibile alla presenza di  personale  infermieristico
sulle 24 ore; la durata dei trattamenti non supera, di  norma,  i  45
giorni, a meno che la rivalutazione multidimensionale non  rilevi  il
persistere del bisogno riabilitativo intensivo; 
    b) trattamenti di  riabilitazione  estensiva  rivolti  a  persone
disabili  non   autosufficienti   con   potenzialita'   di   recupero
funzionale, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno
1 ora giornaliera e un medio impegno  assistenziale  riferibile  alla
presenza di personale socio-sanitario sulle 24  ore;  la  durata  dei
trattamenti non supera,  di  norma,  i  60  giorni,  a  meno  che  la
rivalutazione multidimensionale non rilevi il persistere del  bisogno
riabilitativo estensivo; 
    c) trattamenti socio-riabilitativi  di  recupero  e  mantenimento
delle  abilita'  funzionali   residue,   erogati   congiuntamente   a
prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensita' a  persone
non autosufficienti con disabilita' fisiche, psichiche  e  sensoriali
stabilizzate. In considerazione  del  diverso  impegno  assistenziale
necessario in relazione alla gravita' delle condizioni degli  ospiti,
le strutture residenziali socio-riabilitative possono articolarsi  in
moduli, differenziati in base alla tipologia degli ospiti: 
      1) disabili in condizioni di gravita'  che  richiedono  elevato
impegno assistenziale e tutelare; 
      2) disabili che richiedono  moderato  impegno  assistenziale  e
tutelare. 
  2. I trattamenti di cui al comma 1, lettera a) e b) sono  a  totale
carico del Servizio sanitario nazionale.  I  trattamenti  di  cui  al
comma 1 lettera c), punto 1) sono a carico del Servizio sanitario per
una  quota  pari  al  70  per  cento  della  tariffa  giornaliera.  I
trattamenti di cui al comma 1, lettera c), punto 2) sono a carico del
Servizio sanitario per una quota pari al 40 per cento  della  tariffa
giornaliera. 
  3. I trattamenti  semiresidenziali  si  articolano  nelle  seguenti
tipologie: 
    a) trattamenti di  riabilitazione  estensiva  rivolti  a  persone
disabili  non   autosufficienti   con   potenzialita'   di   recupero
funzionale, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno
1 ora giornaliera; la durata dei trattamenti non supera, di norma,  i
60 giorni, a meno che la rivalutazione multidimensionale  non  rilevi
il persistere del bisogno riabilitativo estensivo; 
    b) trattamenti socio-riabilitativi  di  recupero  e  mantenimento
delle  abilita'  funzionali   residue,   erogati   congiuntamente   a
prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensita' a  persone
non autosufficienti con disabilita' fisiche, psichiche  e  sensoriali
stabilizzate, anche in laboratori e centri occupazionali. 
  4. I trattamenti di cui al comma 3, lettera a) sono a totale carico
del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti di cui  al  comma  3,
lettera b) sono a carico del Servizio sanitario per una quota pari al
70 per cento della tariffa giornaliera. 
  5. Il Servizio sanitario nazionale garantisce ai soggetti portatori
di handicap individuati dall'art. 3, comma 3, della legge 5  febbraio
1992, n. 104, che necessitano di cure specialistiche presso centri di
altissima specializzazione  all'estero  il  concorso  alle  spese  di
soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore nei casi e  con  le
modalita' individuate dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 1° dicembre  2000  e  dai  relativi  Accordi  sanciti  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano.