Art. 34 
 
 
  (Disposizioni sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale) 
 
  1. All'articolo 1, comma 712-ter, della legge 28 dicembre 2015,  n.
208, dopo le parole: "nell'esercizio 2015" sono inserite le seguenti:
"e in quelli antecedenti". 
  2. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191,  al  quinto  periodo,  le  parole  "e  per  l'anno  2016",  sono
sostituite dalle seguenti: ", per l'anno 2016 e per l'anno 2017. 
  3. All'articolo 9-undecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  "2-bis. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa  e  di
favorire la tempestivita'  dei  pagamenti  degli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale, il riparto delle quote distinte e vincolate  del
relativo finanziamento destinato alle regioni, ivi comprese le  quote
indicate dall'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, e' effettuato, ove non siano gia' fissati altri termini ai sensi
della  legislazione  vigente,  entro  il  31  luglio   dell'anno   di
riferimento, secondo i criteri e i dati ultimi disponibili. A seguito
della relativa Intesa raggiunta nella  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, nelle  more  della  deliberazione  del  CIPE,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad erogare alle  regioni
fino all'80 per cento degli  importi  assegnati,  purche'  non  siano
stabilite condizioni o specifici adempimenti o  atti  presupposti  ai
fini dell'effettiva erogabilita' delle risorse. Sono  fatti  salvi  i
diversi regimi di anticipazione delle risorse del  finanziamento  del
Servizio  sanitario  nazionale  gia'  stabiliti  dalla   legislazione
vigente. 
  2-ter. Il regime di anticipazione di cui al comma 2-bis si  applica
anche alle somme da erogare a  titolo  di  compensazione  per  minori
gettiti fiscali effettivi rispetto  a  quelli  stimati  ai  fini  del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo
39, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  2-quater. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  nelle  more
delle  deliberazioni  del  CIPE,  e'  autorizzato  ad  effettuare  le
erogazioni delle somme di cui  ai  commi  2-bis  e  2-ter  anche  con
riferimento ai relativi finanziamenti riferiti agli esercizi  2016  e
precedenti sui quali sia stata raggiunta la prevista Intesa. 
  2-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ai
trasferimenti di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater comunque  entro
i limiti degli stanziamenti del bilancio statale. Sono in  ogni  caso
autorizzati recuperi e compensazioni a carico delle somme a qualsiasi
titolo spettanti alle regioni, anche per gli esercizi successivi, che
dovessero rendersi eventualmente necessari.". 
  4. All'articolo 77-quater, comma 4,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: 
  "A decorrere dall'anno 2017: 
  a)  fermo  restando  il  livello  complessivo   del   finanziamento
erogabile alle regioni in corso d'anno,  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma  68,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  nelle   more
dell'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
che assegna alle regioni le  rispettive  quote  di  compartecipazione
all'IVA, in attuazione del citato decreto legislativo n. 56 del 2000,
il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  erogare
quote di compartecipazione  all'IVA  facendo  riferimento  ai  valori
indicati nel riparto  del  fabbisogno  sanitario  nazionale  e  nella
contestuale individuazione delle  relative  quote  di  finanziamento,
come risultanti dall'intesa raggiunta  in  Conferenza  Stato-Regioni,
ovvero dai decreti interministeriali di cui  all'articolo  27,  comma
1-bis, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; 
  b)  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di
assegnazione alle regioni delle rispettive quote di compartecipazione
all'IVA per l'anno di riferimento  non  puo'  fissare,  per  ciascuna
regione, una quota di compartecipazione inferiore a quella  stabilita
in  sede  di   riparto   del   fabbisogno   sanitario   nazionale   e
nell'individuazione delle relative quote di finanziamento di  cui  al
richiamato articolo 27, comma 1-bis del decreto legislativo n. 68 del
2011; 
  c)  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  in   funzione
dell'attuazione della lettera a) del presente comma, e'  autorizzato,
in sede di conguaglio, ad operare eventuali necessari recuperi, anche
a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti  per  gli  esercizi
successivi. 
Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato   ad
applicare le disposizioni di cui al terzo periodo del presente  comma
anche con riferimento agli esercizi 2016 e precedenti.".