Art. 34 Servizio civile e tirocini 1. Il servizio civile all'estero puo' essere prestato nell'ambito del sistema della formazione italiana nel mondo. Si applica la vigente normativa in materia. 2. Per le finalita' di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca possono cofinanziare appositi programmi di tirocinio curriculare in favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, promossi da universita' o da altri istituti di formazione superiore equiparati abilitati al rilascio di titoli accademici. Al tirocinante spetta un rimborso forfetario delle spese sostenute nella misura minima complessiva pari a 300 euro mensili; la quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' essere corrisposta in tutto o in parte in forma di facilitazioni o benefici non monetari. I programmi di tirocinio prevedono il riconoscimento di almeno due crediti formativi universitari o accademici per mese di attivita'.