Art. 34 Ordinamento ed amministrazione 1. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. 2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non puo' essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivita' prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Note all'art. 34: - Per il testo dell'art. 2382 del codice civile, si veda nelle note all'art. 26. - Per il testo dell'art. 2397 del codice civile, si veda nelle note all'art. 30.