Art. 34 
 
        Scuole nautiche e Centri di istruzione per la nautica 
 
  1. Dopo il Capo II-bis del Titolo III del  decreto  legislativo  18
luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente: 
 
                            «Capo II-ter. 
 
        Scuole nautiche e Centri di istruzione per la nautica 
 
                          Art. 49-septies. 
 
                           Scuole nautiche 
 
  1. Le  scuole  per  l'educazione  marinaresca,  l'istruzione  e  la
formazione dei  candidati  agli  esami  per  il  conseguimento  delle
patenti nautiche sono denominate scuole nautiche. 
  2. Le scuole nautiche sono soggette a  vigilanza  amministrativa  e
tecnica da parte delle province o delle citta' metropolitane o  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano del luogo in  cui  hanno  la
sede principale. 
  3. I compiti delle province o delle  citta'  metropolitane  o  alle
Province autonome di Trento e di Bolzano in materia  di  segnalazione
certificata di inizio attivita' e di vigilanza  amministrativa  sulle
scuole nautiche sono svolti sulla base di apposite direttive  emanate
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
  4. Le persone fisiche o giuridiche, le  societa'  ed  enti  possono
presentare l'apposita segnalazione certificata  di  inizio  attivita'
per la gestione  di  una  scuola  nautica  alla  Provincia  o  Citta'
metropolitana o alla Province autonome di Trento  e  di  Bolzano.  Il
titolare deve avere la  proprieta'  e  gestione  diretta,  personale,
esclusiva e permanente dell'esercizio, nonche'  la  gestione  diretta
dei beni patrimoniali  della  scuola  nautica,  rispondendo  del  suo
regolare funzionamento nei confronti dell'autorita'  competente;  nel
caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attivita'  di
scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato  il  possesso  di
tutti  i  requisiti  prescritti,   ad   eccezione   della   capacita'
finanziaria che deve essere dimostrata per  una  sola  sede,  e  deve
essere  preposto  un  responsabile  didattico,  in   organico   quale
dipendente o  collaboratore  familiare  ovvero  anche,  nel  caso  di
societa' di persone o di  capitali,  quale  rispettivamente  socio  o
amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma  6,
ad eccezione della capacita' finanziaria. 
  5.  Gli  istituti  tecnici  del  settore   tecnologico,   indirizzo
trasporti e logistica, articolazione conduzione  del  mezzo,  opzioni
conduzione del mezzo navale  e  di  impianti  e  apparati  marittimi,
possono presentare la dichiarazione di cui al comma 4 e sono soggetti
alla   vigilanza   amministrativa    e    tecnica    del    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che emana  apposite
direttive nelle materie di cui  ai  commi  4  e  14  ed  effettua  le
verifiche di cui al comma 10. 
  6. La segnalazione certificata di inizio attivita' di cui al  comma
4 puo' essere presentata dai soggetti che abbiano compiuto  gli  anni
ventuno e siano in possesso di  adeguata  capacita'  finanziaria,  di
diploma di istruzione di secondo grado e abbiano svolto attivita'  di
insegnamento di cui al comma 7  con  almeno  un'esperienza  biennale,
maturata negli ultimi cinque anni,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile  1994,
n. 297 per i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 5. Per le
persone giuridiche i  requisiti  richiesti  dal  presente  comma,  ad
eccezione della capacita' finanziaria che deve essere posseduta dalla
persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante. 
  7. Possono svolgere attivita'  di  insegnamento  presso  le  scuole
nautiche i soggetti in possesso  dell'abilitazione  non  inferiore  a
quella di ufficiale di coperta o di titolo professionale di  capitano
del diporto di cui all'articolo 36-bis, gli ufficiali  superiori  del
Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie  di  porto  che  hanno
cessato il servizio attivo da almeno cinque anni,  coloro  che  hanno
conseguito da almeno dieci anni la patente nautica per la navigazione
senza alcun limite e i docenti degli istituti tecnici di cui al comma
5.  L'attivita'  di  insegnamento  della  tecnica   di   base   della
navigazione  a  vela  e'  svolta  dall'istruttore  di  vela  di   cui
all'articolo 49-quinquies. Gli insegnanti  non  devono  essere  stati
dichiarati delinquenti abituali,  professionali  o  per  tendenza  ed
essere sottoposti a misure amministrative di  sicurezza  personali  o
alle misure di prevenzione e non essere stati condannati a  una  pena
detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non  siano  intervenuti
provvedimenti di riabilitazione. 
  8. La segnalazione di cui al comma 4 non puo' essere presentata  da
coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali,  professionali
o  per  tendenza  e  da  coloro  che   sono   sottoposti   a   misure
amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione  e
non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a  tre
anni,   salvo   che   non   siano   intervenuti   provvedimenti    di
riabilitazione. 
  9. La scuola nautica deve svolgere l'attivita'  di  formazione  dei
candidati agli esami per il conseguimento delle patenti  nautiche  di
una o piu' categorie  previste,  possedere  un'adeguata  attrezzatura
tecnica e didattica, disporre degli insegnanti di  cui  al  comma  7,
nonche' di una adeguata unita' da diporto, secondo  quanto  stabilito
dal regolamento di attuazione del presente codice. 
  10. Le province o le citta' metropolitane o le Province autonome di
Trento  e  di  Bolzano  effettuano  le  verifiche  del  possesso  dei
requisiti prescritti da  parte  delle  scuole  nautiche  con  cadenza
almeno triennale. 
  11. L'attivita' di scuola nautica e' sospesa per un periodo da  uno
a tre mesi quando: 
    a) l'attivita' della scuola nautica non si svolge regolarmente; 
    b) il titolare non provvede alla sostituzione degli insegnanti  o
degli istruttori che non sono piu' in possesso dei requisiti  di  cui
al comma 7; 
    c)  il  titolare  non  ottempera  alle  disposizioni  date  dalle
province o dalle citta' metropolitane o dalle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano ai fini del regolare funzionamento  della  scuola
nautica. 
  12. L'attivita' della scuola nautica e' inibita quando: 
    a) sono  venuti  meno  i  requisiti  morali  del  titolare  e  la
capacita' finanziaria; 
    b) viene meno l'attrezzatura tecnica o  l'attrezzatura  didattica
oppure la disponibilita' dell'adeguata unita' da diporto  di  cui  al
comma 9; 
    c) sono stati adottati piu' di due provvedimenti  di  sospensione
in un quinquennio. 
  13. Nel caso  in  cui  una  scuola  nautica  e'  gestita  senza  la
dichiarazione di  inizio  attivita'  o  i  requisiti  prescritti,  e'
prevista la chiusura della stessa  e  la  cessazione  della  relativa
attivita', ordinate dalle province o  dalle  citta'  metropolitane  o
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Salva  l'applicazione
delle eventuali sanzioni penali previste dalle  disposizioni  vigenti
in caso di esercizio abusivo  dell'attivita',  costituisce  esercizio
abusivo dell'attivita' di scuola nautica l'istruzione o la formazione
per le patenti nautiche impartita in forma professionale o, comunque,
a fine di lucro senza il rispetto delle dichiarazioni  dei  requisiti
previsti. Chiunque esercita  o  concorre  a  esercitare  abusivamente
l'attivita'  di  scuola  nautica   e'   punito   con   una   sanzione
amministrativa pecuniaria da 5000 euro a 15000 euro, ai  sensi  della
legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  14. Il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  stabilisce,
con propri decreti: i requisiti minimi di  capacita'  finanziaria;  i
requisiti di idoneita', le modalita' di svolgimento  delle  verifiche
di cui al comma 10; le prescrizioni  sui  locali  e  sull'arredamento
didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento  degli
esami, nonche' la durata dei corsi;  i  programmi  di  esame  per  il
conseguimento della patente nautica. 
  15. Le scuole nautiche  nonche'  i  centri  di  istruzione  per  la
nautica di  cui  all'articolo  49-octies  presentano  le  domande  di
ammissione agli esami  per  i  propri  candidati  presso  l'autorita'
marittima o  l'ufficio  motorizzazione  civile  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti nella cui  giurisdizione  le  medesime
hanno la sede principale. 
  16. Le scuole nautiche possono richiedere all'autorita' marittima o
all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti, competenti per territorio,  che  gli  esami  per  il
conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati  non
inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi.  Le  spese  di
viaggio e di missione per i componenti  delle  commissioni  di  esame
sono a carico dei richiedenti. 
  17. Con il regolamento  di  attuazione  del  presente  codice  sono
stabilite le modalita' per  la  segnalazione  certificata  di  inizio
attivita', fermo restando quanto previsto dal comma 10. 
 
                           Art. 49-octies. 
 
                 Centri di istruzione per la nautica 
 
  1. Le associazioni nautiche e gli enti a livello nazionale  per  la
gestione delle scuole per il conseguimento  delle  patenti  nautiche,
riconosciuti  in  conformita'  a  quanto  previsto  con  decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   assumono   la
denominazione di «Centri di istruzione per  la  nautica».  Per  detti
enti non e' richiesta  la  segnalazione  certificata  in  materia  di
inizio attivita' di cui all'articolo 49-septies, comma 4. 
  2. Alla  vigilanza  amministrativa  e  tecnica  sulle  associazioni
nautiche e sugli enti di cui al comma 1 provvede il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  3.  I  centri  di  istruzione  per  la  nautica   devono   svolgere
l'attivita'  di  formazione  dei  candidati   agli   esami   per   il
conseguimento  delle  patenti  nautiche   di   qualsiasi   categoria,
possedere una adeguata attrezzatura  tecnica  e  didattica,  disporre
degli insegnanti di cui all'articolo 49-septies, comma 7, nonche'  di
una  adeguata  unita'  da  diporto,  secondo  quanto  stabilito   dal
regolamento di attuazione del presente codice. 
  4. L'attivita' delle articolazioni dei centri di istruzione per  la
nautica e' sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando: 
    a) non si svolge regolarmente; 
    b) il rappresentante legale non provvede alla sostituzione  degli
insegnanti o degli istruttori che  non  sono  piu'  in  possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 49-septies, comma 7; 
    c) il rappresentante legale non ottempera alle disposizioni  date
dal Direttore generale  della  Direzione  Generale  territoriale  dei
trasporti e dal Capo  del  compartimento  marittimo  territorialmente
competenti  ai  fini  del  regolare  funzionamento  del   centro   di
istruzione. 
  5. L'esercizio delle articolazioni del centro di istruzione per  la
nautica e' revocato quando: 
    a) sono venuti meno i requisiti morali del rappresentante  legale
e la capacita' finanziaria; 
    b) viene meno l'attrezzatura tecnica o  l'attrezzatura  didattica
oppure la disponibilita' dell'adeguata unita' da diporto  di  cui  al
comma 3; 
    c) sono stati adottati piu' di due provvedimenti  di  sospensione
in un quinquennio; 
    d)  l'istruzione  e  la   formazione   dei   canditati   per   il
conseguimento delle patenti nautiche e' impartita a fine di  lucro  o
al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo. 
  6. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti  morali
del rappresentante  legale,  a  quest'ultimo  e'  parimenti  revocata
l'idoneita'  tecnica.  L'interessato  puo'   conseguire   una   nuova
idoneita' trascorsi cinque anni dalla  revoca  oppure  a  seguito  di
intervenuta riabilitazione. 
  7. Nel caso in cui l'articolazione del centro di  istruzione  della
nautica e' gestita  senza  i  requisiti  prescritti  e'  prevista  la
chiusura dello stesso  e  la  cessazione  della  relativa  attivita',
ordinata  dal  Capo  del  compartimento  marittimo   territorialmente
competente. 
  8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con
propri decreti:  i  requisiti  minimi  di  capacita'  finanziaria;  i
requisiti di idoneita', le modalita' di svolgimento  delle  verifiche
da parte dei compartimenti marittimi; le prescrizioni  sui  locali  e
sull'arredamento didattico, anche al fine di  consentire  l'eventuale
svolgimento degli esami, nonche' la durata dei corsi; i programmi  di
esame per il conseguimento della patente nautica. 
  9. Ai centri di istruzione per la nautica,  si  applica  l'articolo
49-septies, comma 16.». 
 
          Note all'art. 34: 
              - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 508  del
          decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297  (Approvazione
          del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti  in
          materia di istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine
          e grado): 
              «Art. 508 (Incompatibilita'). - 1. Al personale docente
          non e' consentito impartire lezioni private ad  alunni  del
          proprio istituto. 
              2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, e'
          tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al
          quale deve altresi' comunicare il nome degli  alunni  e  la
          loro provenienza. 
              3. Ove le esigenze di  funzionamento  della  scuola  lo
          richiedano, il direttore didattico  o  il  preside  possono
          vietare l'assunzione di lezioni  private  o  interdirne  la
          continuazione,  sentito  il  consiglio  di  circolo  o   di
          istituto. 
              4. Avverso il provvedimento del direttore  didattico  o
          del preside e' ammesso ricorso al provveditore agli  studi,
          che  decide  in  via  definitiva,  sentito  il  parere  del
          consiglio scolastico provinciale. 
              5. Nessun alunno puo' essere giudicato dal docente  dal
          quale  abbia  ricevuto  lezioni  private;  sono  nulli  gli
          scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione  a
          tale divieto. 
              6. Al personale ispettivo e direttivo e' fatto  divieto
          di impartire lezioni private. 
              7. L'ufficio di docente,  di  direttore  didattico,  di
          preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria  di
          personale prevista dal presente titolo  non  e'  cumulabile
          con altro rapporto di impiego pubblico. 
              8. Il  predetto  personale  che  assuma  altro  impiego
          pubblico   e'   tenuto   a    darne    immediata    notizia
          all'amministrazione. 
              9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione
          di diritto dall'impiego precedente,  salva  la  concessione
          del trattamento di quiescenza  eventualmente  spettante  ai
          sensi delle disposizioni in vigore. 
              10. Il personale di cui al  presente  titolo  non  puo'
          esercitare    attivita'    commerciale,    industriale    e
          professionale, ne' puo' assumere o mantenere impieghi  alle
          dipendenze di  privati  o  accettare  cariche  in  societa'
          costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche
          in societa' od enti per i quali la nomina e' riservata allo
          Stato e  sia  intervenuta  l'autorizzazione  del  Ministero
          della pubblica istruzione. 
              11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica  nei
          casi di societa' cooperative. 
              12. Il personale che contravvenga ai divieti posti  nel
          comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo  del
          servizio centrale competente ovvero dal  provveditore  agli
          studi a cessare dalla situazione di incompatibilita'. 
              13. L'ottemperanza alla diffida non  preclude  l'azione
          disciplinare. 
              14. Decorsi quindici giorni  dalla  diffida  senza  che
          l'incompatibilita' sia cessata, viene disposta la decadenza
          con  provvedimento  del  direttore  generale  o  capo   del
          servizio  centrale   competente,   sentito   il   Consiglio
          nazionale  della  pubblica  istruzione,  per  il  personale
          appartenente ai  ruoli  nazionali;  con  provvedimento  del
          provveditore agli studi, sentito  il  consiglio  scolastico
          provinciale, per il personale docente della scuola materna,
          elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale  della
          pubblica  istruzione,  per  il  personale   docente   degli
          istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. 
              15.  Al  personale  docente   e'   consentito,   previa
          autorizzazione  del  direttore  didattico  o  del  preside,
          l'esercizio  di  libere  professioni  che  non   siano   di
          pregiudizio all'assolvimento di tutte le attivita' inerenti
          alla funzione docente e siano compatibili con  l'orario  di
          insegnamento e di servizio. 
              16. Avverso il diniego  di  autorizzazione  e'  ammesso
          ricorso al provveditore  agli  studi,  che  decide  in  via
          definitiva.». 
              -  Per  i  riferimenti  normativi  contenuti  nell'art.
          36-bis del decreto  legislativo  18  luglio  2005,  n.  171
          (Codice  della  nautica  da  diporto  ed  attuazione  della
          direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art.  6  della  legge  8
          luglio 2003, n. 172), introdotto dall'art. 27 del  presente
          decreto  legislativo,  si  vedano  le  note   al   medesimo
          articolo. 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O.