Art. 340 
 
                     Requisiti di qualificazione 
 
    1 I requisiti di qualificazione di cui agli articoli  232,  commi
1, 3 e 4 e 233,  comma  1,  del  codice  sono  stabiliti  dagli  enti
aggiudicatori  in  relazione  alla  normativa  tecnica,  alle  regole
dell'arte,  alle  omologazioni  e  alle  esigenze  di   sicurezza   e
continuita'  del  servizio  reso  dagli   enti   aggiudicatori,   che
caratterizzano le  attivita'  rientranti  nei  settori  di  cui  agli
articoli da 208 a 213 del codice. 
    2. Gli enti aggiudicatori possono stabilire una maggiore o minore
estensione  temporale  del   periodo,   rilevante   ai   fini   della
dimostrazione dei requisiti di  idoneita'  richiesti,  fissato  dagli
articoli 41 e 42 del codice. 
    3. A titolo esemplificativo, i requisiti di qualificazione di cui
al presente articolo possono riguardare: 
    a) la soglia minima di fatturato specifico  riferita  al  settore
nel quale opera l'ente aggiudicatore; 
    b) la esecuzione  di  contratti  analoghi  a  quelli  oggetto  di
affidamento nello specifico settore in cui opera l'ente aggiudicatore
e per un importo complessivo minimo definito da quest'ultimo; 
    c) la disponibilita' di stabilimenti,  impianti,  attrezzature  e
mezzi tecnici efficienti ed adeguati, in relazione alle  specificita'
delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento e alle garanzie
di sicurezza e continuita' del servizio  pubblico  che  deve  rendere
l'ente aggiudicatore; 
    d) idonea struttura organizzativa con disponibilita' in  organico
di  ruoli  professionali  e  risorse  adeguate,  in  relazione   alle
specificita' delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento  e
alle garanzie di sicurezza e continuita' del  servizio  pubblico  che
deve rendere l'ente aggiudicatore; 
    e)  requisiti  relativi  alla  organizzazione  aziendale  per  la
qualita'. 
    4. In ogni caso, i requisiti e la durata  del  periodo  rilevante
per la loro dimostrazione, sono fissati nel rispetto dei principi  di
proporzionalita'  e  adeguatezza,  comunque  in  modo  da   escludere
ingiustificate o abusive limitazioni della concorrenza. 
 
              Note all'art. 340 
              - Il testo degli artt. 232, commi 1,  3  e  4,  e  233,
          comma 1, del citato decreto legislativo 12 aprile  2006  n.
          163, e' il seguente: 
              “ART. 232  (Sistemi  di  qualificazione  e  conseguenti
          procedure selettive) - 1. Gli  enti  aggiudicatori  possono
          istituire e gestire un proprio  sistema  di  qualificazione
          degli imprenditori, fornitori o prestatori di  servizi;  se
          finalizzato all'aggiudicazione  dei  lavori,  tale  sistema
          deve conformarsi ai criteri di qualificazione  fissati  dal
          regolamento di cui all'articolo 5. 
              2. (omissis) 
              3. Gli enti aggiudicatori predispongono criteri e norme
          oggettivi di qualificazione e provvedono, ove opportuno, al
          loro aggiornamento. 
              4. Se i criteri e le  norme  del  comma  3  comprendono
          specifiche tecniche, si applica l'articolo 68.”. 
              “ART.  233  (Criteri   di   selezione   qualitativa   e
          procedimento di selezione) -  1.  I  criteri  di  selezione
          qualitativa  sono  stabiliti  nel  rispetto  dei   principi
          desumibili dagli articoli da 39 a 50. Si  applica  in  ogni
          caso l'articolo 38.”. 
              - Il testo degli artt. da 208 a 213 del citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente:- 
              “ART. 208 (Gas, energia termica ed elettricita')  -  1.
          Per quanto riguarda il gas e l'energia  termica,  le  norme
          della presente parte si applicano alle seguenti attivita': 
              a) la messa a disposizione o  gestione  di  reti  fisse
          destinate alla fornitura di  un  servizio  al  pubblico  in
          connessione  con  la  produzione,   il   trasporto   o   la
          distribuzione di gas o di energia termica; 
              oppure 
              b) l'alimentazione di  tali  reti  con  gas  o  energia
          termica. 
              2. L'alimentazione con gas o energia  termica  di  reti
          che forniscono un servizio al pubblico da parte di un  ente
          aggiudicatore che non e' un'amministrazione  aggiudicatrice
          non e' considerata un'attivita'  di  cui  al  comma  1,  se
          ricorrono le seguenti condizioni: 
              a) la produzione di gas o di energia termica  da  parte
          dell'ente   interessato    e'    l'inevitabile    risultato
          dell'esercizio di una attivita' non prevista dai commi 1  o
          3 del presente articolo o dagli articoli da 209 a 213; 
              b) l'alimentazione della  rete  pubblica  mira  solo  a
          sfruttare economicamente tale produzione e  corrisponde  al
          massimo al 20% del  fatturato  dell'ente,  considerando  la
          media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso. 
              3. Per  quanto  riguarda  l'elettricita',  la  presente
          parte si applica alle seguenti attivita': 
              a) la messa a disposizione o la gestione di reti  fisse
          destinate alla fornitura di  un  servizio  al  pubblico  in
          connessione  con  la  produzione,   il   trasporto   o   la
          distribuzione di elettricita'; 
              b) l'alimentazione di tali reti con l'elettricita'. 
              4.  L'alimentazione  con  elettricita'  di   reti   che
          forniscono un servizio al pubblico  da  parte  di  un  ente
          aggiudicatore che non e' un'amministrazione  aggiudicatrice
          non e' considerata  un'attivita'  di  cui  al  comma  3  se
          ricorrono le seguenti condizioni: 
              a) la produzione di  elettricita'  da  parte  dell'ente
          interessato avviene perche' il suo  consumo  e'  necessario
          all'esercizio di un'attivita' non prevista dai commi 1 o  3
          del presente articolo o dagli articoli da 209 a 213; 
              b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal
          consumo  proprio  dell'ente  e  non  supera  il  30%  della
          produzione totale di  energia  dell'ente,  considerando  la
          media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.” 
              “ART. 209 (Acqua) - 1. Per quanto riguarda l'acqua,  le
          norme della  presente  parte  si  applicano  alle  seguenti
          attivita': 
              a) la messa a disposizione o la gestione di reti  fisse
          destinate alla fornitura di  un  servizio  al  pubblico  in
          connessione  con  la  produzione,   il   trasporto   o   la
          distribuzione di acqua potabile, 
              b) l'alimentazione di tali reti con acqua potabile. 
              2. le norme della presente  parte  si  applicano  anche
          agli appalti o ai concorsi attribuiti od organizzati  dagli
          enti che esercitano un'attivita' di cui al comma 1, e  che,
          alternativamente: 
              a)  riguardano  progetti   di   ingegneria   idraulica,
          irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua  destinato
          all'approvvigionamento d'acqua  potabile  rappresenti  piu'
          del 20% del volume totale d'acqua reso disponibile da  tali
          progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio, 
              b) riguardano lo smaltimento  o  il  trattamento  delle
          acque reflue. 
              3. L'alimentazione  con  acqua  potabile  di  reti  che
          forniscono un servizio al pubblico  da  parte  di  un  ente
          aggiudicatore che non e' un'amministrazione  aggiudicatrice
          non e' considerata  un'attivita'  di  cui  al  comma  1  se
          ricorrono le seguenti condizioni: 
              a) la produzione di acqua potabile da  parte  dell'ente
          interessato avviene perche' il suo  consumo  e'  necessario
          all'esercizio di una attivita' non prevista dagli  articoli
          da 208 a 213; 
              b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal
          consumo  proprio  dell'ente  e  non  supera  il  30%  della
          produzione totale d'acqua potabile dell'ente,  considerando
          la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.” 
              “ART. 210 (Servizi di trasporto) - 1. Ferme restando le
          esclusioni di cui all'articolo 23, le norme della  presente
          parte si applicano alle attivita'  relative  alla  messa  a
          disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un
          servizio al pubblico nel campo del  trasporto  ferroviario,
          tranviario, filoviario, ovvero  mediante  autobus,  sistemi
          automatici o cavo. 
              2. Nei servizi di trasporto, si considera esistere  una
          rete  se  il  servizio  viene  fornito  alle   prescrizioni
          operative stabilite dalle competenti  autorita'  pubbliche,
          come ad esempio quelle relative  alle  tratte  da  servire,
          alla capacita' di trasporto disponibile  o  alla  frequenza
          del servizio.” 
              “ART. 211 (Servizi postali)- 1. le norme della presente
          parte e le disposizioni in  essa  richiamate  si  applicano
          alle attivita' relative alla fornitura di  servizi  postali
          o, alle condizioni di cui al  comma  3,  di  altri  servizi
          diversi da quelli postali. 
              2. Ai  fini  del  presente  codice  e  fatta  salva  la
          direttiva 97/67/CE e il D. Lgs. 22 luglio 1999, n.  261  si
          intende per: 
              a) «invio postale»: un invio  indirizzato  nella  forma
          definitiva al momento  in  cui  viene  preso  in  consegna,
          indipendentemente  dal  suo  peso;  gli  invii   concernono
          corrispondenza, libri,  cataloghi,  giornali,  periodici  e
          pacchi  postali  contenenti  merci  con  o   senza   valore
          commerciale, indipendentemente dal loro peso; 
              b)  «servizi  postali»:   servizi   consistenti   nella
          raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione  di  invii
          postali. Tali servizi comprendono: 
              -  «servizi   postali   riservati»:   servizi   postali
          riservati o che possono esserlo ai  sensi  dell'articolo  7
          della direttiva 97/67/CE e dell'art. 4 del D.Lgs. 22 luglio
          1999, n. 261; 
              - «altri servizi postali»: servizi postali che  possono
          non  essere  riservati  ai  sensi  dell'articolo  7   della
          direttiva 97/67/CE; 
              c) «altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi
          forniti nei seguenti ambiti: 
              - servizi di  gestione  di  servizi  postali,  quali  i
          servizi precedenti l'invio e servizi successivi all'invio e
          i «mailroom management services»; 
              - servizi speciali connessi  e  effettuati  interamente
          per via elettronica,  quali  trasmissione  sicura  per  via
          elettronica di documenti codificati,  servizi  di  gestione
          degli indirizzi  e  trasmissione  della  posta  elettronica
          registrata; 
              - servizi di spedizione diversi da quelli di  cui  alla
          lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi
          di indirizzo; 
              - servizi finanziari, quali definiti nella categoria  6
          di cui all'allegato II A del presente codice e all'articolo
          19 lettera d) del presente codice, compresi in  particolare
          i vaglia  postali  e  i  trasferimenti  da  conti  correnti
          postali; 
              - servizi  di  filatelia  e  servizi  logistici,  quali
          servizi che associano la consegna fisica o il  deposito  di
          merci e altre funzioni non connesse ai servizi postali; 
              3. Il presente codice si applica ai servizi di  cui  al
          comma 2, lettera c) a condizione che siano  forniti  da  un
          ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del  comma
          2, lettera b), e i presupposti di cui all'articolo 219  non
          siano soddisfatti per quanto riguarda i servizi di  cui  al
          citato comma 2, lettera b).” 
              “ART. 212 (Prospezione ed estrazione di petrolio,  gas,
          carbone e altri combustibili solidi) - 1.  le  norme  della
          presente parte si applicano alle  attivita'  relative  allo
          sfruttamento  di  un'area   geografica,   ai   fini   della
          prospezione o estrazione di petrolio,  gas,  carbone  o  di
          altri combustibili solidi.” 
              “ART. 213 (Porti e  aeroporti)  -  1.  le  norme  della
          presente parte si applicano alle  attivita'  relative  allo
          sfruttamento di un'area geografica, ai fini della  messa  a
          disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni  e  di
          altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi  e
          fluviali.” 
              - Il testo degli artt.  41  e  42  del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “ART.  41  (Capacita'  economica  e   finanziaria   dei
          fornitori e dei prestatori di servizi) - 1.  Negli  appalti
          di forniture o servizi, la  dimostrazione  della  capacita'
          finanziaria ed economica  delle  imprese  concorrenti  puo'
          essere fornita mediante uno o piu' dei seguenti documenti: 
              a) dichiarazione  di  almeno  due  istituti  bancari  o
          intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1
          settembre 1993, n. 385; 
              b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa,  ovvero
          dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizioni
          del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 
              c)  dichiarazione,  sottoscritta  in  conformita'  alle
          disposizioni  del  d.P.R.  28   dicembre   2000   n.   445,
          concernente il  fatturato  globale  d'impresa  e  l'importo
          relativo ai servizi o forniture nel settore  oggetto  della
          gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. 
              4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera  a),  e'
          presentata  gia'  in  sede  di  offerta.   Il   concorrente
          aggiudicatario  e'  tenuto  ad  esibire  la  documentazione
          probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui  al  comma
          1, lettere b) e c).” 
              “ART.  42  (Capacita'  tecnica  e   professionale   dei
          fornitori e dei prestatori di servizi) - 1.  Negli  appalti
          di servizi e forniture  la  dimostrazione  delle  capacita'
          tecniche dei concorrenti puo' essere fornita in uno o  piu'
          dei seguenti modi, a seconda della natura, della  quantita'
          o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi: 
              a) presentazione dell'elenco dei principali  servizi  o
          delle principali forniture prestati negli ultimi  tre  anni
          con  l'indicazione  degli  importi,  delle   date   e   dei
          destinatari, pubblici o privati, dei  servizi  o  forniture
          stessi; se trattasi  di  servizi  e  forniture  prestati  a
          favore  di  amministrazioni  o  enti  pubblici,  esse  sono
          provate  da  certificati   rilasciati   e   vistati   dalle
          amministrazioni o  dagli  enti  medesimi;  se  trattasi  di
          servizi e forniture  prestati  a  privati,  l'effettuazione
          effettiva della prestazione e' dichiarata da questi  o,  in
          mancanza, dallo stesso concorrente; 
              b) indicazione dei  tecnici  e  degli  organi  tecnici,
          facenti direttamente capo, o meno,  al  concorrente  e,  in
          particolare,  di  quelli  incaricati   dei   controlli   di
          qualita'; 
              c) descrizione  delle  attrezzature  tecniche  tale  da
          consentire    una    loro    precisa    individuazione    e
          rintracciabilita', delle misure adottate  dal  fornitore  o
          dal prestatore del  servizio  per  garantire  la  qualita',
          nonche' degli strumenti di  studio  o  di  ricerca  di  cui
          dispone; 
              d) controllo, effettuato dalla stazione  appaltante  o,
          nel caso  di  concorrente  non  stabilito  in  Italia,  per
          incarico  della  stazione  appaltante,  da   un   organismo
          Ufficiale competente del  Paese  in  cui  e'  stabilito  il
          concorrente, purche' tale organismo acconsenta, allorche' i
          prodotti  da  fornire  o  il  servizio  da  prestare  siano
          complessi o  debbano  rispondere,  eccezionalmente,  a  uno
          scopo determinato; il controllo verte  sulla  capacita'  di
          produzione e, se necessario, di studio  e  di  ricerca  del
          concorrente e sulle misure utilizzate da  quest'ultimo  per
          il controllo della qualita'; 
              e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei
          prestatori  di  servizi  o   dei   dirigenti   dell'impresa
          concorrente e, in particolare, dei  soggetti  concretamente
          responsabili della prestazione di servizi; 
              f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente
          nei casi  appropriati,  stabiliti  dal  regolamento,  delle
          misure  di  gestione  ambientale  che  l'operatore   potra'
          applicare durante la realizzazione dell'appalto; 
              g) per gli appalti di servizi, indicazione  del  numero
          medio annuo di dipendenti del concorrente e  il  numero  di
          dirigenti impiegati negli ultimi tre anni; 
              h) per gli appalti di servizi, dichiarazione  indicante
          l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di
          cui  il  prestatore  di  servizi  disporra'  per   eseguire
          l'appalto; 
              i)  indicazione  della  quota   di   appalto   che   il
          concorrente intenda, eventualmente, subappaltare; 
              l) nel  caso  di  forniture,  produzione  di  campioni,
          descrizioni o  fotografie  dei  beni  da  fornire,  la  cui
          autenticita' sia certificata  a  richiesta  della  stazione
          appaltante; 
              m) nel caso di  forniture,  produzione  di  certificato
          rilasciato dagli istituti o  servizi  ufficiali  incaricati
          del controllo qualita', di riconosciuta competenza, i quali
          attestino  la  conformita'  dei  beni  con  riferimento   a
          determinati requisiti o norme. 
              2. La stazione appaltante precisa nel bando di  gara  o
          nella lettera d'invito, quali dei  suindicati  documenti  e
          requisiti devono essere presentati o dimostrati. 
              3.  Le  informazioni  richieste  non  possono  eccedere
          l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione  deve,  comunque,
          tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici
          e commerciali. 
              4. I  requisiti  previsti  nel  comma  1  del  presente
          articolo possono essere provati in sede  di  gara  mediante
          dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizione
          del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
          2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario e' richiesta la
          documentazione probatoria, a conferma di quanto  dichiarato
          in sede di gara. 
              4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione  dei
          principi comunitari e delle  regole  di  concorrenza  negli
          appalti  di  servizi  o  di  servizi  pubblici  locali,  la
          stazione appaltante considera, in ogni caso,  rispettati  i
          requisiti tecnici prescritti anche  ove  la  disponibilita'
          dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento  del
          servizio sia assicurata  mediante  contratti  di  locazione
          finanziaria con soggetti terzi.