Art. 341 Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria 1. Le amministrazioni aggiudicatrici applicano, per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 215 del codice, le disposizioni di cui all'articolo 339 e le disposizioni contenute nella parte II, titolo VIII, capo III (lavori in economia) e nella parte IV, titolo V (acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia) del presente regolamento.
Note all'art. 341 - Il testo dell'art. 215 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: “Art. 215 (Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori speciali) - 1. le norme della presente parte si applicano agli appalti che non sono esclusi in virtu' delle eccezioni di cui agli articoli 17, 18, 19, 24, 25, 217 e 218 o secondo la procedura di cui all'articolo 219 e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e' pari o superiore alle soglie seguenti: a) 387.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi; b) 4.845.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori.”