Art. 344 Programmazione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione (art. 225, d.P.R. n. 554/1999) 1. La programmazione dei lavori, servizi e forniture in attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per i quali il Ministero degli affari esteri svolge, direttamente o per il tramite delle ambasciate, il compito di stazione appaltante, e' articolata secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49. In relazione alla necessita' di definizione degli accordi con i paesi beneficiari possono essere inserite nella programmazione anche solo le indicazioni delle risorse disponibili per i programmi di intervento. 2. Qualora l'accordo di attuazione di una specifica iniziativa di cooperazione stipulato tra l'Italia ed il paese beneficiario preveda che il paese beneficiario svolga il compito di stazione appaltante, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi o forniture possono seguire la normativa locale o quella adottata nel paese beneficiario dalla Commissione europea o dagli organismi internazionali di cui l'Italia e' membro. In tal caso lo stesso accordo definisce le modalita' dei controlli e delle autorizzazioni da parte dell'autorita' italiana, per garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del codice e l'osservanza del divieto di utilizzo, direttamente e indirettamente, del lavoro minorile.
Note all'art. 344 - Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 26/2/1987 n. 49, recante “Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo”, pubblicata nella Gazz. Uff. 28 febbraio 1987, n. 49, S.O., e' il seguente: “2. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione di tale attivita' sono determinati su base triennale con legge finanziaria. Annualmente viene allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri una relazione previsionale e programmatica del Ministro contenente fra l'altro le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle priorita' delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonche' dei diversi settori nel cui ambito dovra' essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento. Il Parlamento discute la relazione previsionale e programmatica insieme alla relazione consuntiva di cui al comma 6, lettera c), dell'articolo 3.” - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: “Art. 2 (Principi) - 1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualita' delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, tempestivita' e correttezza; l'affidamento deve altresi' rispettare i principi di libera concorrenza, parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', nonche' quello di pubblicita' con le modalita' indicate nel presente codice. 2. Il principio di economicita' puo' essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonche' alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile. 3. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure di affidamento e le altre attivita' amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. 4. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, l'attivita' contrattuale dei soggetti di cui all'articolo 1 si svolge nel rispetto, altresi', delle disposizioni stabilite dal codice civile.”