Art. 348 
 
    Direzione dei lavori relativi agli interventi di cooperazione 
 
                   (art. 228, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Il direttore dei lavori, se  non  presente  costantemente  sul
sito della  realizzazione,  nomina  obbligatoriamente  assistenti  di
cantiere che seguano sul posto l'andamento  dei  lavori.  Oltre  alle
funzioni esercitate secondo le disposizioni del presente regolamento,
nei casi di somma urgenza il direttore dei lavori assume le decisioni
necessarie per rimuovere situazioni di pericolo  e  salvaguardare  la
funzionalita'  del  lavoro  anche  in  deroga  alle  prescrizioni  di
progetto e ne ordina contestualmente  l'attuazione.  Delle  decisioni
assunte e dei lavori ordinati riferisce con le  relative  motivazioni
in apposita perizia  da  inviare  con  la  massima  tempestivita'  al
responsabile del procedimento per la ratifica del proprio operato. 
    2.  Il  direttore  del  lavori  puo'  curare  l'accettazione  dei
materiali  e  la  registrazione  dell'andamento  dei  lavori  in  via
informatica, anche a distanza, mediante il supporto di rilevazioni  e
misure degli ispettori di cantiere presenti in loco,  fermo  restando
la sua responsabilita' per quanto riguarda la rispondenza  dell'opera
al progetto, dell'osservanza delle  disposizioni  di  esecuzione  del
progetto, della qualita' dei materiali impiegati, nonche', per quanto
riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.