Art. 35. 1. All'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dopo le parole: "le particolari prescrizioni di cui" sono inserite le seguenti: "all'articolo 18-bis, comma 1, e". 2. All'articolo 139, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole: "61, commi 2 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "61, commi 2, 4 e 4-bis". 3. All'articolo 139, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dopo il numero: "68" e' inserito il seguente: ", 68-bis e". 4. All'articolo 141 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: "1-bis. La violazione degli obblighi di cui agli articoli 115-ter e 115-quater e' punita con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni. 1-ter. L'esercente che omette di informare le autorita' di cui all'articolo 115-quinquies, comma 1, lettere a) e b), o di prendere le misure di cui all'articolo 115-quinquies, comma 2, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venti milioni a lire cento milioni.". 5. Dopo l'articolo 142 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' inserito il seguente: "Art. 142-bis Contravvenzioni al capo III-bis 1. L'esercente che viola gli obblighi di cui agli articoli 10-ter, 10-quater e 10-quinquies e' punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire venti milioni. 2. Il datore di lavoro che viola gli obblighi di cui all'articolo 10-octies, comma 2, e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.".
Note all'art. 35: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, vedi note alle premesse. - L'art. 136, comma 2, del citato decreto come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "2. Chiunque viola le particolari prescrizioni di cui all'art. 18-bis, comma 1, e all'art. 21, comma 1, e' punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da cinque a venti milioni. - L'art. 139, del succitato decreto come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "1. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro, dai dirigenti e dai direttori delle miniere: a) chi viola gli articoli 12; 13, 15; 16; 17; 61, comma 3; 62, commi 2 e 4; 63, comma 2; 65; 67; 69, commi 1 e 3; 71; 73; 74; 75; 77; 83; 84, commi 1 e 2; 85, commi 1, 4 e 5; 86, commi 1 e 2; 87; 91; 92, comma 1, e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da tre a otto milioni; b) chi viola gli articoli 14 61, commi 2, 4 e 4-bis, 66; 72; 80, commi 2 e 3; 81, commi 3, 4 e 5, e' punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da uno a cinque milioni. 2. Contravvenzioni commesse dai preposti: a) chi viola gli articoli 61, commi 3 e 4; 67; 73; 74 e' punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a un milione. 3. Contravvenzioni commesse dai lavoratori: a) chi viola gli articoli 64; 68, 68-bis e 69, comma 2, e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila. 4. Contravvenzioni commesse dagli esperti qualificati e dai medici addetti alla sorveglianza medica: a) l'esercizio di funzioni tipiche degli esperti qualificati e dei medici autorizzati ad opera di soggetti non legittimati e' punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da uno a cinque milioni; b) chi viola gli articoli 79; 80, comma 1; 81, comma 1; 84, commi 5 e 6; 85, comma 5; 86, comma 3; 89; 90; 92, commi 2 e 3, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a tre milioni. 5. Contravvenzioni commesse nell'esercizio dei servizi di dosimetria: a) chi viola gli obblighi di cui all'art. 76 e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni. - L'art. 141 del citato decreto come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "1. Il direttore responsabile che omette gli adempimenti di cui all'art. 122, commi 2 e 3, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venti a cento milioni. La stessa pena si applica al comandante della nave ed al trasportatore nelle ipotesi di cui agli articoli 124 e 125. 1-bis. La violazione degli obblighi di cui agli articoli 115-ter e 115-quater e' punita con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammeada da lire un milione a lire cinque milioni. 1-ter. L'esercente che omette di informare le autorita' di cui all'art. 115-quinquies, comma 1, lettere a) e b), o di prendere le misure di cui all'art. 115-quinquies, comma 2, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venti milioni a lire cento milioni".