Art. 35
                     Reclutamento del personale
Art.  36,  commi  da  1 a 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti
prima  dall'art.  17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del
d.lgs  n.80  del  1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma
2-ter  del  decreto  legge  17  giugno  1999,  n.  180 convertito con
modificazioni dalla legge n.269 del 1999; Art. 36-bis del d.lgs n. 29
del  1993,  aggiunto  dall'art.  23  del  d.lgs  n.  80  del  1998  e
successivamente  modificato  dall'art.  274,  comma  1, lett. aa) del
d.lgs n. 267 del 2000)

  1.   L'assunzione   nelle  amministrazioni  pubbliche  avviene  con
contratto individuale di lavoro:
a) tramite  procedure  selettive,  conformi  ai principi del comma 3,
   volte   all'accertamento  della  professionalita'  richiesta,  che
   garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante  avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai
   sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i
   quali  e'  richiesto  il solo requisito della scuola dell'obbligo,
   facendo  salvi  gli  eventuali  ulteriori requisiti per specifiche
   professionalita'.
  2.  Le  assunzioni  obbligatorie  da  parte  delle  amministrazioni
pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12
marzo  1999,  n.68,  avvengono  per  chiamata numerica degli iscritti
nelle  liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica  della  compatibilita'  della invalidita' con le mansioni da
svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle
Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili
del   fuoco   e  del  personale  della  Polizia  municipale  deceduto
nell'espletamento  del servizio, nonche' delle vittime del terrorismo
e della criminalita' organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n.
466,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, tali assunzioni
avvengono per chiamata diretta nominativa.
  3.  Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si
conformano ai seguenti principi:
a) adeguata  pubblicita'  della  selezione e modalita' di svolgimento
   che  garantiscan9  l'imparzialita'  e  assicurino  economicita'  e
   celerita'   di   espletamento,   ricorrendo,   ove  e'  opportuno,
   all'ausilio  di  sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare
   forme di preselezione;
b) adozione   di   meccanismi   oggettivi  e  trasparenti,  idonei  a
   verificare  il possesso dei requisiti attitudinali e professionali
   richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione  delle  commissioni  esclusivamente  con  esperti  di
   provata   competenza   nelle   materie  di  concorso,  scelti  tra
   funzionari   delle   amministrazioni,  docenti  ed  estranei  alle
   medesime,  che  non  siano  componenti  dell'organo  di  direzione
   politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche
   e  che  non  siano  rappresentanti  sindacali  o  designati  dalle
   confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali o dalle associazioni
   professionali.
  4.   Le   determinazioni   relative   all'avvio   di  procedure  di
reclutamento  sono  adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla
base  della  programmazione  triennale  del  fabbisogno  di personale
deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449,   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni.   Per   le
amministrazioni  dello  Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'avvio
delle   procedure   e'  subordinato  alla  previa  deliberazione  del
Consiglio  dei  ministri adottata ai sensi dell'articolo 39, comma 3,
della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed
integrazioni.
  5.  I  concorsi  pubblici  per  le assunzioni nelle amministrazioni
dello  Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello
regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di
economicita',  sono  autorizzate  dal  Presidente  del  Consiglio dei
ministri.  Per  gli  uffici  aventi sede regionale, compartimentale o
provinciale  possono  essere  banditi concorsi unici circoscrizionali
per l'accesso alle varie professionalita'.
  6.  Ai  fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze
istituzionali  in  materia  di  difesa  e  sicurezza  dello Stato, di
polizia,  di  giustizia  ordinaria,  amministrativa,  contabile  e di
difesa  in  giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto di cui
all'articolo  26  della  legge  1^  febbraio 1989, n.53, e successive
modificazioni ed integrazioni.
  7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli
enti  locali  disciplina  le  dotazioni  organiche,  le  modalita' di
assunzione  agli  impieghi,  i  requisiti  di  accesso e le procedure
concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.
 
             Note all'art. 35:
                 -  La  legge  12 marzo 1999, n. 68, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale  n.  68,  supplemento  ordinario,  del
          23 marzo  1999,  reca  "Norme  per il diritto al lavoro dei
          disabili".
                 -  La legge 13 agosto 1980, n. 466, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   n.230   del  22 ottobre  1980,  reca
          "Speciali  elargizioni  a favore di categorie di dipendenti
          pubblici  e  di  cittadini  vittime  del dovere o di azioni
          terroristiche".
                 -  Per  il  testo  vigente  dell'art. 39 della legge
          27 dicembre 1997, n. 449, vedi nelle note all'art. 6.
                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 26 della
          legge  1o febbraio  1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo
          stato  giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei
          graduati  e  militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e
          del  Corpo  della  guardia  di finanza nonche' disposizioni
          relative  alla  Polizia  di Stato, al Corpo degli agenti di
          custodia e al Corpo forestale dello Stato):
                 "Art.  26  - 1. Per l'accesso ai ruoli del personale
          della  polizia  di  Stato  e  delle  altre forze di polizia
          indicate  dall'art.  16 della legge 1o aprile 1981, n. 121,
          e'  richiesto  il  possesso  delle  qualita'  morali  e  di
          condotta  stabilite  per  l'ammissione  ai  concorsi  della
          magistratura ordinaria".