Art. 35.
       (Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione
                  e della polizia delle frontiere)

   1.  E'  istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno, la Direzione centrale dell'immigrazione e
della   polizia   delle   frontiere  con  compiti  di  impulso  e  di
coordinamento  delle attivita' di polizia di frontiera e di contrasto
dell'immigrazione clandestina, nonche' delle attivita' demandate alle
autorita'  di  pubblica  sicurezza in materia di ingresso e soggiorno
degli  stranieri.  Alla  suddetta  Direzione  centrale e' preposto un
prefetto, nell'ambito della dotazione organica esistente.
   2.  Fermo  restando quanto previsto dal comma 1, la determinazione
del  numero  e  delle  competenze  degli uffici in cui si articola la
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere,
nonche'  la  determinazione  delle  piante  organiche  e  dei mezzi a
disposizione,  sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno,
di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo  5 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Dall'istituzione
della   Direzione  centrale,  che  si  avvale  delle  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie  esistenti, non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
   3.  La  denominazione della Direzione centrale di cui all'articolo
4,  comma  2,  lettera  h),  del  regolamento  di  cui al decreto del
Presidente   della   Repubblica   7   settembre   2001,  n.  398,  e'
conseguentemente  modificata  in  "Direzione  centrale per la polizia
stradale,  ferroviaria,  delle comunicazioni e per i reparti speciali
della Polizia di Stato".
   4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai
commi precedenti sono effettuate con la procedura di cui all'articolo
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
 
             Note all'art. 35:
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 5 della legge 1
          aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
          della pubblica sicurezza):
                 "Art.   5  (Organizzazione  del  dipartimento  della
          pubblica  sicurezza).  -  Il  dipartimento  della  pubblica
          sicurezza  si  articola  nei  seguenti  uffici  e direzioni
          centrali:
                   a) ufficio    per    il    coordinamento    e   la
          pianificazione, di cui all'art. 6;
                   b) ufficio centrale ispettivo;
                   c) direzione centrale della polizia criminale;
                   d) direzione centrale per gli affari generali;
                   e) direzione    centrale    della    polizia    di
          prevenzione;
                   f) direzione  centrale  per  la  polizia stradale,
          ferroviaria, di frontiera e postale;
                   g) direzione centrale del personale;
                   h) direzione   centrale   per   gli   istituti  di
          istruzione;
                   i) direzione       centrale       dei      servizi
          tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;
                   l) direzione centrale per i servizi di ragioneria.
                   1-bis) direzione   generale  di  sanita',  cui  e'
          preposto,   il   dirigente   generale   medico   del  ruolo
          professionale dei sanitari della Polizia di Stato.
                 Al   dipartimento   e'   proposto   il   capo  della
          polizia-direttore   generale   della   pubblica  sicurezza,
          nominato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa   deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro dell'interno.
                 Al   capo  della  polizia-direttore  generale  della
          pubblica  sicurezza  e'  attribuita una speciale indennita'
          pensionabile,  la cui misura e' stabilita dal Consiglio dei
          ministri,   su   proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto  con  il  Ministro  del  tesoro.  Con  le medesime
          modalita'  si provvede per il comandante generale dall'Arma
          dei  carabinieri,  per il comandante generale della Guardia
          di  finanza,  per il direttore generale per gli istituti di
          prevenzione  e  di  pena  e  per  il direttore generale per
          l'economia montana e per le foreste.
                 Al  dipartimento  sono  assegnati due vice direttori
          generali,  di  cui  uno  per  l'espletamento delle funzioni
          vicarie  e  l'altro  per  l'attivita' di coordinamento e di
          pianificazione.
                 Il  vice direttore generale della pubblica sicurezza
          con   funzioni   vicarie   e'   prescelto  tra  i  prefetti
          provenienti dai ruoli della Polizia di Stato.
                 L'ufficio   centrale  ispettivo,  su  richiesta  del
          Ministro  o  del  direttore  generale,  ha  il  compito  di
          verificare  l'esecuzione degli ordini e delle direttive del
          Ministro e del direttore generale; riferire sulla attivita'
          svolta     dagli     uffici     ed     organi    periferici
          dell'Amministrazione  della  pubblica sicurezza; verificare
          l'efficienza   dei   servizi   e   la   corretta   gestione
          patrimoniale e contabile.
                 La  determinazione  del  numero  e  delle competenze
          degli  uffici,  dei  servizi  e  delle  divisioni in cui si
          articola  il dipartimento della pubblica sicurezza, nonche'
          la  determinazione  delle  piante  organiche  e dei mezzi a
          disposizione  sono  effettuate  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
                 Alla   direzione  degli  uffici  e  delle  direzioni
          centrali sono preposti dirigenti generali.
                 Alla  direzione centrale per i servizi di ragioneria
          puo'  essere  preposto  un dirigente generale di ragioneria
          dell'Amministrazione civile dell'interno.".
                 -  Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, lettera
          h), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
          2001,  n.  398  (Regolamento recante l'organizzazione degli
          uffici   centrali  di  livello  dirigenziale  generale  del
          Ministero  dell'interno),  come  modificato  dalla presente
          legge:
                 2.  Il  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  e'
          articolato   secondo  i  criteri  di  organizzazione  e  le
          modalita'  stabiliti  dalla  legge  n.  121  del 1981, e in
          armonia    con   i   principi   generali   dell'ordinamento
          ministeriale, nelle seguenti Direzioni centrali e uffici di
          pari livello anche a carattere interforze:
                   (Omissis);
                   h) Direzione  centrale  per  la  polizia stradale,
          ferroviaria,  delle  comunicazioni e per i reparti speciali
          della Polizia di Stato;
                   (Omissis)".
                 -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 17, comma
          4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
                 "4-bis.   L'organizzazione  e  la  disciplina  degli
          uffici  dei  Ministeri  sono  determinate,  con regolamenti
          emanati  ai  sensi  del  comma  2, su proposta del Ministro
          competente  d'intesa  con  il  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  e  con  il  Ministro del tesoro, nel rispetto dei
          principi  posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,  e  successive  modificazioni,  con  i  contenuti e con
          l'osservanza dei criteri che seguono:
                   a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                   b) individuazione    degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                   c) previsione  di  strumenti di verifica periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                   d) indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                   e) previsione  di  decreti  ministeriali di natura
          non  regolamentare  per  la  definizione  dei compiti delle
          unita'  dirigenziali  nell'ambito degli uffici dirigenziali
          generali".