Articolo 35 
                Intervento finanziario del Ministero 
 
   1. Il Ministero ha facolta' di concorrere alla spesa sostenuta dal
proprietario,  possessore  o  detentore  del   bene   culturale   per
l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 31, comma 1, per
un ammontare non superiore alla meta' della stessa. Se gli interventi
sono di particolare rilevanza o riguardano beni in  uso  o  godimento
pubblico, il Ministero puo' concorrere alla spesa fino al suo  intero
ammontare. 
   2. La disposizione del comma 1 si applica  anche  agli  interventi
sugli archivi storici previsti dall'articolo 30, comma 4. 
   3. Per la determinazione della percentuale del contributo  di  cui
al comma 1 si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali
contributi  privati  relativamente  ai  quali  siano  stati  ottenuti
benefici fiscali.