Art. 35. Modifiche delle autorizzazioni 1. Alle modifiche delle AIC si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1084/2003 della Commissione, del 3 giugno 2003, relativo all'esame delle modifiche dei termini di un'AIC di medicinali per uso umano o per uso veterinario rilasciata da un'autorita' competente di uno Stato membro, e successive modificazioni, di seguito regolamento (CE) n. 1084/2003, anche nel caso in cui le autorizzazioni non rientrano nelle specifiche ipotesi contemplate dall'articolo 1 del predetto regolamento.
Nota all'art. 35: - Il regolamento (CE) n. 1084/2003 e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2003, n. L 159. Nota agli articoli da 41 a 47: - Per la direttiva 2001/83/CE, vedi note alle premesse.