Art. 35.
                         Riunione periodica

  1.  Nelle aziende e nelle unita' produttive che occupano piu' di 15
lavoratori,  il  datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio
di  prevenzione  e  protezione  dai  rischi,  indice almeno una volta
all'anno una riunione cui partecipano:
    a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
    b)  il  responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi;
    c) il medico competente, ove nominato;
    d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
  2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame
dei partecipanti:
    a) il documento di valutazione dei rischi;
    b)  l'andamento  degli infortuni e delle malattie professionali e
della sorveglianza sanitaria;
    c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia
dei dispositivi di protezione individuale;
    d)  i  programmi  di informazione e formazione dei dirigenti, dei
preposti  e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione
della loro salute.
  3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
    a)  codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi
di infortuni e di malattie professionali;
    b)  obiettivi  di miglioramento della sicurezza complessiva sulla
base  delle  linee  guida  per  un sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro.
  4.  La  riunione  ha  altresi'  luogo  in  occasione  di  eventuali
significative  variazioni delle condizioni di esposizione al rischio,
compresa  la  programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che
hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi
di  cui  al  presente  articolo, nelle unita' produttive che occupano
fino  a  15  lavoratori e' facolta' del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.
  5.  Della  riunione  deve  essere  redatto  un  verbale  che  e'  a
disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.