Art. 35 
 
Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, 
  semplificazioni in  materia  di  impianti  di  telecomunicazioni  e
interventi di riduzione del costo dell'energia 
 
  1. In  esecuzione  di  quanto  previsto  dal  regolamento  (CE)  n.
1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, al  fine  di  assicurare
un'adeguata  protezione  delle  risorse  ittiche,  e'  disposta,  per
impresa, la misura di arresto temporaneo dell'attivita' di pesca  per
le  imbarcazioni  autorizzate  all'uso  del  sistema  strascico   e/o
volante, per un periodo massimo di 45 giorni, secondo quanto previsto
al comma 3. 
  2. In conseguenza dell'arresto temporaneo di cui  al  comma  1,  il
Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari  e   forestali   e'
autorizzato a concedere alle imprese di pesca una  compensazione  che
non concorre alla formazione della  base  imponibile  ai  fini  delle
imposte sui redditi, ne' del valore della produzione  netta  ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Tale compensazione
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma
5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni.  La  compensazione  da  concedere  e'  rapportata   ai
parametri  stabiliti  nel  Programma   operativo,   approvato   dalla
Commissione europea, per l'applicazione in Italia del  Fondo  europeo
per la pesca. Al relativo onere fino  a  concorrenza  massima  di  22
milioni di euro per l'anno 2011, si provvede quanto a 13  milioni  di
euro con le specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario
i - misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria -  del
regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio  2006,  e,
quanto a 9 milioni di euro a valere sulle  disponibilita'  del  Fondo
rotativo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 
  3. Le modalita' di attuazione  dell'arresto  temporaneo,  l'entita'
del premio, le relative erogazioni, la  definizione  degli  eventuali
periodi di arresto temporaneo supplementare per esigenze  biologiche,
le misure di gestione  e  controllo,  tenuto  conto  del  sistema  di
localizzazione satellitare,  per  la  tutela  delle  risorse  ittiche
giovanili nella fascia costiera e nelle  zone  di  tutela  biologica,
sono definite con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, sentita la  Commissione  consultiva  centrale
per la pesca e l'acquacoltura. 
  4. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare
la realizzazione di impianti radioelettrici di debole  potenza  e  di
ridotte dimensioni, le modifiche degli impianti di  cui  all'articolo
87 e le procedure semplificate per determinate tipologie di  impianti
di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1 agosto 2003,  n.
259, nonche' le procedure per le installazioni di impianti radio  per
trasmissione   punto-punto   e   punto-multipunto   e   di   impianti
radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso  pubblico
con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt  e
con dimensione della superficie radiante non superiore  a  0,5  metri
quadrati,  sono  soggette   a   comunicazione   all'ente   locale   e
all'organismo  competente  ad   effettuare   i   controlli   di   cui
all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n.  36,  da  effettuarsi
contestualmente all'attivazione dell'impianto. 
  5. All'articolo 87, comma 9,  del  decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, dopo le parole:  "un  provvedimento  di  diniego"  sono
inserite le seguenti: "o un parere negativo da  parte  dell'organismo
competente ad effettuare i controlli, di cui  all'articolo  14  della
legge 22 febbraio 2001, n. 36". 
  6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, dopo la lettera d) e' aggiunta  la  seguente:  "d-bis),  in  via
sperimentale, il rispetto degli orari  di  apertura  e  di  chiusura,
l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonche'  quello  della
mezza giornata di chiusura  infrasettimanale  dell'esercizio  ubicato
nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche
o citta' d'arte;". 
  7. Le regioni e gli enti locali adeguano  le  proprie  disposizioni
legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma  6
entro la data del 1° gennaio 2012. 
  8 . All'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo
le  parole:  "di  localizzazione  territoriale"  sono   inserite   le
seguenti:  ",  nonche'  che  condizionino  o  limitino  la   suddetta
riconversione,  obbligando  alla  comparazione,  sotto   il   profilo
dell'impatto  ambientale,  fra  combustibili  diversi   o   imponendo
specifici vincoli all'utilizzo dei combustibili". 
  9. L'articolo 5-bis del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come
modificato dal comma 8, si applica anche  ai  procedimenti  in  corso
alla data di entrata in vigore della legge di conversione.