Art. 35 Modifica dell'articolo 49 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. All'articolo 49 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b) del comma 2, le parole: «rappresentanti dell'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «rappresentare l'Italia»; b) la lettera c) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: «c) la determinazione degli standard tecnici e delle procedure di controllo, anche in applicazione degli standard prodotti dall'European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), cui debbono attenersi i Servizi fitosanitari regionali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;»; c) dopo la lettera c) del comma 2 e' inserita la seguente: «c-bis) la definizione del Piano nazionale dei controlli fitosanitari, cui debbono attenersi i Servizi fitosanitari regionali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;»; d) dopo la lettera i) del comma 2 e' inserita la seguente: «i-bis) la determinazione di linee generali e buone pratiche in materia fitosanitaria per l'attuazione delle misure relative all'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari;»; e) la lettera o) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: «o) le comunicazioni ufficiali alla FAO, all'European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), alla Commissione e agli altri Stati membri, relative allo status degli organismi nocivi da quarantena o di recente introduzione, come previsto dalla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali.».
Note all'art. 35: Il testo dell'articolo 49 del citato decreto legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 49 (Servizio fitosanitario centrale). - 1. Il Servizio fitosanitario centrale, opera presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e rappresenta l'autorita' unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal presente decreto. 2. Al Servizio fitosanitario centrale compete: a) la cura dei rapporti con i competenti uffici della Commissione dell'Unione europea, con il Comitato fitosanitario permanente di cui all'articolo 18 della direttiva 2000/29/CE, con i corrispondenti Servizi fitosanitari dei Paesi membri, con le Organizzazioni per la protezione dei vegetali degli altri Paesi e con le Organizzazioni internazionali operanti nel settore fitosanitario; b) l'indicazione di esperti che possono rappresentare l'Italia presso i Comitati ed i gruppi di lavoro riguardanti materie fitosanitarie istituiti dalla U.E. o da Organizzazioni internazionali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52; c) la determinazione degli standard tecnici e delle procedure di controllo, anche in applicazione degli standard prodotti dall'European and Mediterranean Plant Protection Organization(EPPO), cui debbono attenersi i Servizi fitosanitari regionali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52; c-bis) la definizione del Piano nazionale dei controlli fitosanitari, cui debbono attenersi i Servizi fitosanitari regionali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52; d) la determinazione dei requisiti di professionalita' e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti, in funzione del tipo di attivita' e per ogni categoria di richiedente l'autorizzazione di cui all'articolo 19, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52 (5) ; e) il coordinamento, l'armonizzazione e la vigilanza sull'applicazione del presente decreto nel territorio nazionale; f) la predisposizione dei provvedimenti relativi agli interventi obbligatori di cui al presente decreto e la effettuazione di controlli nell'esercizio del potere sostitutivo conseguenti ad inadempienze; g) la tenuta dei registri nazionali derivanti dall'applicazione del presente decreto e la definizione delle modalita' di trasmissione dei relativi dati da parte dei Servizi fitosanitari regionali; h) la redazione delle bozze dei provvedimenti relativi al recepimento di norme comunitarie in materia fitosanitaria, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52; i) la determinazione delle linee generali di salvaguardia fitosanitaria nazionale, compresa la formulazione di programmi di emergenza e la predisposizione di provvedimenti di lotta fitosanitaria obbligatoria, su proposta del Comitato di cui all'articolo 52; i-bis) la determinazione di linee generali e buone pratiche in materia fitosanitaria per l'attuazione delle misure relative all'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari; l) la raccolta di dati relativi alla presenza ed alla diffusione sul territorio nazionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, la predisposizione di una relazione annuale e la relativa divulgazione; m) la raccolta e la divulgazione delle normative fitosanitarie dei Paesi terzi nonche' delle informazioni tecniche provenienti da organizzazioni comunitarie ed internazionali; n) la definizione delle caratteristiche delle tessere di riconoscimento degli Ispettori, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52; o) le comunicazioni ufficiali alla FAO, all'Europeanand Mediterranean Plant Protection Organization(EPPO), alla Commissione e agli altri Stati membri, relative allo status degli organismi nocivi da quarantena o di recente introduzione, come previsto dalla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali. 3. Qualora il Comitato di cui all'articolo 52 ritenga che un Servizio fitosanitario regionale non applichi le norme di profilassi internazionale previste dal presente decreto e cio' comporti gravi rischi fitosanitari all'economia agricola nazionale il Servizio fitosanitario centrale: a) provvede a richiamare ufficialmente l'Amministrazione competente al rispetto della normativa, fissando un termine per l'adeguamento alla stessa; b) nel caso alla scadenza dei termini stabiliti si riscontri il protrarsi dell'inadempienza predispone gli atti per l'attuazione del potere sostitutivo, che verranno adottati dal Ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto.".