(Convenzione-art. 35)
  Articolo 35 - Colloqui con il bambino 
 
  1. Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o
di altro genere affinche': 
    a. i colloqui con il bambino abbiano luogo  senza  alcun  ritardo
ingiustificato dopo che i fatti siano stati segnalati alle  autorita'
competenti; 
    b. i colloqui con il bambino abbiano luogo, ove opportuno, presso
locali concepiti o adattati a tale scopo; 
    c. i colloqui con il bambino vengano condotti  da  professionisti
addestrati a questo scopo; 
    d. nel limite del possibile e,  ove  opportuno,  il  bambino  sia
sempre sentito dalle stesse persone; 
    e. il numero dei colloqui sia  limitato  al  minimo  strettamente
necessario al corso del procedimento penale; 
    f. il bambino possa essere accompagnato  dal  suo  rappresentante
legale, o, in caso, da maggiorenne di  sua  scelta,  salvo  decisione
contraria, motivata e assunta nei riguardi di tale persona. 
  2. Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o
di altro genere affinche' i colloqui con la vittima, o ove opportuno,
con un  bambino  testimone  dei  fatti,  possano  essere  oggetto  di
registrazioni audiovisive e che  tali  registrazioni  possano  essere
accettate come prova durante il procedimento penale, in  accordo  con
le norme previste dalla legislazione interna. 
  3. Quando l'eta' della vittima sia incerta e ci  siano  ragionevoli
motivi di ritenere che questa sia un bambino, le misure  previste  ai
paragrafi 1 e 2 devono essere applicate nell'attesa che l'eta'  venga
verificata e determinata.