Art. 35. Prima ancora che siano costituite le Sezioni speciali delle Commissioni provinciali, il presidente del Tribunale puo', su richiesta dell'Alto Commissario o dell'Amministrazione finanziaria, disporre, con proprio decreto, il sequestro conservativo, anche presso terzi, dei beni mobili o immobili di pertinenza delle persone indicate all'art. 26. La stessa facolta' spetta, anche di ufficio, ai presidenti delle Commissioni. Si applicano le disposizioni del settimo e ottavo comma dell'art. 19 del Testo unico delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, approvato col decreto 3 giugno 1943, n. 598.