Art. 35.
                              (Limiti)

  Le  disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano in
caso  di  cessazione  di  rapporti  di locazione relativi ad immobili
utilizzati  per  lo  svolgimento  di  attivita'  che  non  comportino
contatti  diretti  con  il  pubblico  degli  utenti e dei consumatori
nonche'   destinati  all'esercizio  di  attivita'  professionali,  ad
attivita'  di carattere transitorio, ed agli immobili complementari o
interni  a  stazioni  ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio
stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici.