Art. 35. Riscatti I profughi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino titolari di contratti di locazione semplice di alloggi gia' di proprieta' dell'Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi (ex Opera nazionale profughi giuliani e dalmati) o dello Stato, amministrati dallo stesso ente ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, possono richiedere il riscatto in proprieta' dell'alloggio locato o la trasformazione da locazione semplice a contratto con patto di futura vendita. Tale facolta' puo' essere esercitata entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.