Art. 35.
                              Riscatti

  I  profughi  che,  alla  data  di  entrata in vigore della presente
legge,  risultino  titolari  di  contratti  di  locazione semplice di
alloggi   gia'  di  proprieta'  dell'Ente  nazionale  per  lavoratori
rimpatriati  e  profughi  (ex  Opera  nazionale  profughi  giuliani e
dalmati)  o  dello  Stato,  amministrati  dallo  stesso ente ai sensi
dell'articolo  6  della  legge  14  ottobre  1960,  n.  1219, possono
richiedere  il  riscatto  in  proprieta'  dell'alloggio  locato  o la
trasformazione  da locazione semplice a contratto con patto di futura
vendita.
  Tale  facolta'  puo' essere esercitata entro tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.