(Regolamento di polizia mortuaria- art. 35)
                              Art. 35. 
  1. Per il trasporto entro il territorio  comunale  e  da  comune  a
comune dei  cadaveri  destinati  all'insegnamento  ed  alle  indagini
scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti. 
  2. Il direttore  dell'istituto  o  del  dipartimento  universitario
prende in consegna  la  salma  dell'incaricato  del  trasporto  e  la
riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per  le
indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura  e
ricollocata  nel  feretro,  al  servizio  comunale  per  i  trasporti
funebri, dopo averne data comunicazione scritta al sindaco.