Art. 35. Soppressione di imposte 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppresse le seguenti imposte: a) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di con- fine sullo zucchero, istituita con l'articolo 1 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione dello zucchero, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924; b) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di con- fine sul glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine di cui al testo unico delle disposizioni legislative per l'imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e delle analoghe materie zuccherine, approvato con il decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924; c) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di con- fine sugli oli di semi, istituita con l'articolo 2 della legge 4 agosto 1975, n. 417, e successive modificazioni; d) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di con- fine sulla margarina, istituita con l'articolo 3 della legge 4 agosto 1975, n. 417, e successive modificazioni; e) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di con- fine sulle armi da sparo e sulle munizioni, istituita con il decreto- legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 393, e successive modificazioni; f) imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao, sulle pellicole e bucce di cacao, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206; g) imposta di consumo sul caffe', istituita con l'articolo 1 dell'allegato A al decreto luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, e successive modificazioni; h) imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione e sugli accendigas, istituite, rispettivamente, con il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, e con il decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1971, n. 1198, e successive modificazioni; i) imposta erariale di consumo sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici, istituita con l'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. 2. Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni (a), e' soppresso dal 1 luglio 1996. 3. Per il rimborso dell'imposta assolta sulle giacenze di zucchero detenute in quantita' superiore a 10 tonnellate alla data del 1 gennaio 1993 dagli esercenti magazzini commerciali, si applicano le disposizioni dell'art. 14. Il rimborso e' dovuto sulla base delle istanze e della allegata documentazione presentate entro il 1 febbraio 1993 all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio. 4. E' ammessa la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta lo- cale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto con le modalita' da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, nella misura dell'imposta assolta sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici detenuti per uso commerciale alla data del 1 gennaio 1993 presso magazzini o esercizi di vendita, quale risulta dalla bolletta d'importazione per i prodotti importati direttamente dall'esercente oppure nelle seguenti misure percentuali del prezzo di acquisto corrisposto dai rivenditori: 4,94 per cento per i prodotti della categoria 12A; 7,82 per cento per i prodotti della categoria 8F; 9,42 per cento per i prodotti di altre categorie. Per ciascuna categoria, marca e tipo si considerano giacenti i prodotti pervenuti per ultimo. Possono usufruire del credito d'imposta i soggetti che abbiano presentato entro il 1 febbraio 1993 all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, apposita istanza anche se prodotta con riserva di integrazione della relativa documentazione e del valore complessivo degli acquisti di prodotti soggetti ad imposta effettuati nell'anno 1992. Non viene presa in considerazione ai fini della concessione del credito d'imposta la quota parte di giacenza eccedente il 20 per cento di tale valore. In caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere un credito d'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta. 5. Sono abrogati la legge 26 maggio 1966, n. 344, contenente disposizioni sulla disciplina del movimento del caffe' nazionalizzato, la legge 28 marzo 1968, n. 393, gli articoli 23, 24 e 25 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, recanti disposizioni per il pagamento differito per le imposte di fabbricazione, e le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto. Sono inoltre soppresse le licenze previste all'articolo 3 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376 (b), e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1971, n. 1198 (c), (( e sono abrogate le disposizioni del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 353, e successive modificazioni, relativamente agli estratti ed essenze non contenenti alcole, destinati alla preparazione di liquori. )) 6. Sugli apparecchi di accensione e relative parti principali di ricambio e sugli accendigas detenuti per uso commerciale alla data del 1 gennaio 1993 presso i magazzini dei distributori all'ingrosso di cui ai decreti del Ministro delle finanze 22 aprile 1971 (d), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 6 maggio 1971, e 2 febbraio 1972 (e), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 dell'11 febbraio 1972, e' dovuto il rimborso dell'imposta assolta dai soggetti interessati che abbiano presentato all'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, competente per territorio, istanza di rimborso entro il 15 maggio 1993. Per i distributori all'ingrosso di accendigas non obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico il rimborso dell'imposta assolta e' dovuto nella misura dell'otto per cento dell'imposta gravante su ogni singola fattura di acquisto effettuato nell'anno 1992. 7. Per il rimborso dell'imposta di fabbricazione sulle giacenze di oli di semi sia tal quali che in semi oleosi, detenute alla data del 1 gennaio 1993 in quantita' superiore alle 10 tonnellate negli stabilimenti di disoleazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14. Il rimborso, nella misura di lire 1.000 per 100 kg di olio di semi raffinato e di lire 800 per 100 kg di olio di semi greggio o contenuto nei semi oleosi, e' corrisposto sulla base delle istanze e della allegata documentazione presentate entro il 31 luglio 1993 all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio. 8. La messa in libera pratica di residui di operazioni di importazioni di cacao, effettuate fino al 31 dicembre 1992, in sospensione temporanea della relativa imposta erariale di consumo e' effettuata, a partire dal 1 gennaio 1993, in esenzione dal pagamento della imposta stessa. _____________________ (a) Il testo dell'art. 4 del D.L. 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, recante: "Modificazioni al regime fiscale degli alcoli e del benzolo), e' il seguente: "Art. 4 (Diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati od a essi parificati). - Per gli alcoli e loro residui che siano sottoposti a norma delle vigenti disposizioni a denaturazione o comunque destinati ad essere impiegati, in esenzione d'imposta, in lavorazioni ammesse all'uso degli alcoli denaturati, e' mantenuto lo sgravio dell'imposta di fabbricazione ed e' stabilito, per gli alcoli di prima categoria, o considerati tali agli effetti fiscali, provenienti da qualsiasi materia prima, un diritto erariale nella misura ridotta di L. 1000, per ogni ettanidro. In sede di ridistillazione degli spiriti grezzi di seconda categoria, per portarli ad una gradazione non inferiore a quella prescritta di 90 per essere sottoposti a denaturazione, e' concesso l'abbuono dell'imposta sui cali effettivi di lavorazione entro il limite massimo dell'1,5 del quantitativo di spirito sottoposto a ridistillazione." (b) Si riporta il testo dell'art. 3 del D.L. 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, recante: "Regime fiscale degli apparecchi di accensione": "Art. 3 (Licenza per la fabbricazione, per l'importazione, per la distribuzione all'ingrosso e per la vendita al pubblico). - La fabbricazione, anche come semplice montaggio di accenditori, l'importazione, la distribuzione all'ingrosso e la vendita al pubblico degli apparecchi di accensione, delle relative parti o pezzi di ricambio principali, possono esercitarsi soltanto previo rilascio di apposita licenza fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria, per lo stabilimento, per la ditta o per la persona cui viene rilasciata. Tali licenze sono valide per l'anno solare di emissione e sono rinnovate automaticamente con il pagamento dei relativi diritti annuali, ove dovuti. Oltre che nei casi di revoca previsti dai successivi articoli 7 e 8 i titolari delle licenze che non effettuino entro i termini prescritti il versamento dei diritti dovuti decadono dal rinnovo della licenza stessa. Essi tuttavia potranno ottenere tale rinnovo qualora effettuino il pagamento entro i successivi quindici giorni; in tal caso sono assoggettati alla pena pecuniaria da lire ottantamila a lire ottocentomila. Per il rilascio della licenza per la fabbricazione, per la distribuzione all'ingrosso e per la vendita al pubblico e' dovuto un diritto annuale nelle seguenti misure: a) lire 400.000 per la fabbricazione di tutti gli apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio principali, ad eccezione degli accendigas domestici e degli accendisigari per autovetture; b) lire 200.000 per la fabbricazione degli accendisigari per autovetture; c) lire 100.000 per la distribuzione all'ingrosso dei prodotti indicati alle precedenti lettere a) e b); d) lire 40.000 per la vendita al pubblico dei prodotti indicati alle precedenti lettere a) e b). I fabbricanti che provvedono direttamente alla vendita all'ingrosso o al minuto non sono tenuti al pagamento del diritto di cui alle lettere c) e d). I rivenditori di generi di monopolio non sono soggetti al pagamento del diritto di cui alla lettera d). E' in ogni caso vietata la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la cessione e la vendita di apparecchi di accensione a scopo pubblicitario. Non costituisce pubblicita' l'iscrizione sui medesimi del nome della ditta costruttrice. La vendita al pubblico di tutti gli apparecchi di accensione tascabili, esclusi quelli in metalli preziosi ovvero con ornamentazione o rivestimento in metalli preziosi, e' effettuata esclusivamente dalle rivendite di generi di monopolio. Gli apparecchi di accensione non compresi nella riserva di cui al precedente comma possono essere venduti al pubblico anche da privati esercenti in possesso della licenza, di cui alla lettera d)". La misura della pena pecuniaria di cui al terzo comma e' stata cosi' elevata dall'art. 5 del D.L. 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52, nonche' dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384. I diritti annuali di cui al quarto comma sono stati cosi' elevati dall'art. 6 del D.L. 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52. (c) Si riporta il testo dell'art. 3 del D.P.R. 1 ottobre 1971, n. 1198, recante il regime fiscale degli accendigas per uso domestico: "Art. 3 (Licenza per la fabbricazione, per l'importazione e per la distribuzione all'ingrosso). - La fabbricazione, anche come semplice montaggio, l'importazione e la distribuzione all'ingrosso degli accendigas per uso domestico, anche se incorporati od annessi ad altri prodotti, possono esercitarsi soltanto previo rilascio di apposita licenza fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria, per lo stabilimento, per la ditta o per la persona cui viene rilasciata. Tali licenze sono valide per l'anno solare di emissione e sono rinnovate automaticamente con il pagamento dei relativi diritti annuali, ove dovuti. Oltre che nei casi di revoca previsti dai successivi articoli 7 e 8, i titolari delle licenze che non effettuino entro i termini prescritti il versamento dei diritti dovuti decadono dal rinnovo della licenza stessa. Essi tuttavia potranno ottenere detto rinnovo qualora effettuino il pagamento entro i successivi quindici giorni: in tal caso sono assoggettati alla pena pecuniaria da lire quarantamila a lire quattrocentomila. Per il rilascio della licenza per la fabbricazione, e la distribuzione all'ingrosso degli accendigas per uso domestico e' dovuto un diritto annuale nelle seguenti misure: a) lire 100.000 per la fabbricazione di tutti i tipi di accendigas per uso domestico ovvero dei prodotti con incorporati od annessi accendigas; b) lire 40.000 per la distribuzione all'ingrosso degli accendigas per uso domestico ovvero dei prodotti nei quali sono incorporati od annessi accendigas. E' in ogni caso vietata la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la cessione e la vendita di accendigas per uso domestico, anche se incorporati od annessi ad altri prodotti, a scopo pubblicitario. Non costituisce pubblicita' l'iscrizione sui medesimi del nome della ditta costruttrice. La misura della pena pecuniaria di cui al terzo comma e' stata cosi' elevata dall'art. 5 del D.L. 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52, nonche' dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384. I diritti annuali di cui al quarto comma sono stati cosi' elevati dall'art. 6 del D.L. 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52. (d) Il D.M. 22 aprile 1971, reca: "Modalita' di attuazione del D.L. 20 aprile 1971, n. 163, concernente il regime fiscale degli apparecchi di accensione". (e) Il D.M. 2 febbraio 1972, reca: "Modalita' di attuazione del D.P.R. 1 ottobre 1971, n. 1198, concernente il regime fiscale degli accendigas".